Approvata la riforma del
sistema nazionale di protezione civile: nuove regole per la gestione
delle emergenze e per il coinvolgimento dei cittadini.
La
protezione civile è l’insieme delle competenze e delle attività volte a
tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente
dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da eventi calamitosi di origine naturale (terremoti,
alluvioni ecc.) o dall’attività dell’uomo (disastri ambientali, incendi,
incidenti, malattie infettive ecc.).
Rientrano, quindi, le attività di previsione, prevenzione e
mitigazione dei rischi, pianificazione e gestione delle emergenze e loro
superamento.
Il
Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della legge di
riforma del sistema nazionale della protezione civile [1].
L’obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo
dell’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue
funzioni, con particolare riguardo alle
attività operative in emergenza [2].
In particolare il decreto:
- chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea
politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di
governo territoriale;
- migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
- definisce le attività di pianificazione volte a individuare a
livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività
delle funzioni di protezione civile;
- stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei
comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione
civile;
- migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nell’ambito del servizio di protezione civile, quale
componente fondamentale;
- introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza;
- individua procedure più rapide per la definizione dello stato di
emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla
ricognizione del danno;
- finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento
territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
- coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile,
anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e
con riferimento alla partecipazione del volontariato alla
pianificazione di protezione civile.
Chi si occupa della protezione civile
Sono definite le finalità, le attività e la composizione del
Servizio nazionale della Protezione civile,
che esercita la funzione di protezione civile. Quest’ultima è
costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a
tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di
origine naturale o dall’attività dell’uomo. Sono comprese tra tali
attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei
rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro
superamento.
Si individuano le
autorità di protezione civile che, secondo i principi di
sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà
dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di
governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione
civile. Il testo conferma poi l’attuale classificazione degli eventi
emergenziali di protezione civile in base alla loro
dimensione e gravità.
Previsione e gestione dei rischi
Per quanto riguarda l’attività per la
previsione dei rischi, si stabilisce che il
sistema di allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove possibile, il
preannuncio in termini probabilistici degli eventi,
nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi e
dell’evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il
servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli
territoriali; si prevede inoltre in modo esplicito la partecipazione dei
cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione
della pianificazione di protezione civile, in correlazione alle esigenze
di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa
informazione.
Protezione civile: come si gestiscono le emergenze
Si delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse fasi:
- la dichiarazione dello stato di mobilitazione del
servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento
del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;
- la dichiarazione dello stato di emergenza, con la
definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle
attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si
attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di
una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione
civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i
territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il
primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con
allungamento dei tempi di delibera e di intervento);
- l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento.
Dichiarazione stato di emergenza: novità
Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si
prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in
termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi.
Inoltre, le
ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni interessate e possono intervenire riguardo:
- all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione;
- al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche;
- alla gestione dei rifiuti, delle macerie;
- alle misure volte a garantire la continuità amministrativa
- all’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno
al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche
e produttive direttamente interessate dall’evento per fronteggiare le
necessità più urgenti.
Protezione civile e volontariato
Per dare il giusto risalto alla
partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile,
si regolamentano le attività di volontariato organizzato, definendo in
maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e introducendo la
responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli.
Fondi protezione civile
Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e
finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile, il
testo prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi:
- fondo nazionale di protezione civile per le
attività di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle
attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal
dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio);
- fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali);
- fondo regionale di protezione civile (fondo che
contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale
e concorre agli interventi di carattere regionale).
note
[1] Decreto legislativo di attuazione della
legge di riforma del sistema nazionale della protezione civile (legge 16
marzo 2017, n. 30).
[2] Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 66 del 29 Dicembre 20