Terzo Settore: tutte le nuove regole
Chiarimenti fiscali sulle nuove
agevolazioni fiscali per il Terzo Settore: social bonus, sconti sulle
imposte indirette, esenzione IRES.
Le agevolazioni fiscali previste dal
Codice del Terzo Settore, sia per coloro che effettuano erogazioni liberali sia per le stesse aziende, si applicano a partire dal
primo gennaio 2018
alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di
promozione sociale, e alle cooperative sociali. Per gli altri enti, la
norma (
Dlgs 117/2017) attuativa della Riforma rinvia l’entrata
in vigore al periodo di imposta successivo all’autorizzazione UE e
all’operatività del registro unico nazionale. Vediamo tutto.
Le misure in vigore dal 2018 per gli enti sopra descritti sono il
social bonus, le agevolazioni relative alle imposte indirette, le
detrazioni sulle erogazioni liberali, imposta al 12,5% sul social
lending, emissione di titoli di solidarietà, agevolazioni sugli
immobili.
Il
social bonus è il credito d’imposta per le
erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore che hanno
presentato al ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero
di immobili pubblici inutilizzati, beni mobili e immobili confiscati
alla criminalità organizzata utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento di attività non commerciali. L’agevolazione è al 65% per le
persone fisiche e al 50% per le imprese. Non si può cumulare con la
detrazione sulle erogazioni liberali, al 30% fino a un tetto di 30mila
euro, anch’essa in vigore dal 2018 per Onlus, Odv e Apt. La detrazione è
al 35% se il denaro è destinato a organizzazioni di volontariato.
Le
agevolazioni sulle imposte indirette sono dettagliate nel
comma 83
della legge: esenzione imposta successioni e donazioni e imposte
ipotecaria e catastale dei trasferimenti a titolo gratuito utilizzati
senza scopo di lucro, imposte di registro, ipotecaria e catastale su
atti costitutivi e modifiche statutarie in misura fissa, con esenzione
dall’imposta di registro nel caso in cui le modifiche sono adeguamenti a
nuove disposizioni legislative. Imposte di registro, ipotecaria e
catastale in misura fissa per passaggi di proprietà a titolo oneroso di
beni immobili o diritti reali sugli stessi, che però devono essere
utilizzati entro cinque anni per le finalità dell’ente sociale.
Esenzione imposta di bollo per tutti gli atti cartacei e informatici.
Esenzione IMU e TASI per gli immobili utilizzati per attività non
commerciali. Esenzione imposta sugli intrattenimenti (sempre restando
ferme le finalità sociali), ed eventuali altre agevolazioni stabilite
dagli enti locali.
Per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, si applica dal periodo d’imposta 2018 l’
esenzione IRES sui redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali.
L’adeguamento degli
statuti delle Onlus deve avvenire entro 18 mesi dall’entrata in vigore del dlgs attuativo della delega (entro gennaio 2019).