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Permessi elettorali 2018
AUTORE NOEMI SECCI
Permessi
retribuiti per chi partecipa alle elezioni: a chi spettano, come
richiederli, quando si ha diritto al riposo compensativo.
Ti hanno
chiamato al seggio, ma non sai se ti
conviene accettare perché stai svolgendo un altro lavoro? Devi sapere
che tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge
[1], hanno diritto ad appositi
permessi retribuiti,
per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si
svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, hai diritto ad un riposo
compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a
tutti gli effetti come attività lavorativa.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funzionano i
permessi elettorali 2018,
ossia i permessi per chi partecipa alle elezioni: chi ne ha diritto,
come sono retribuiti, quando si ha diritto al riposo compensativo.
Chi ha diritto ai permessi elettorali?
Possono beneficiare dei
permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:
- presidente;
- vicepresidente;
- segretario;
- scrutatore;
- rappresentante di lista;
- rappresentante di gruppo di partiti;
- rappresentante di comitati promotori di referendum.
Questi lavoratori, nominati presso i seggi elettorali in occasione di
qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni
europee), hanno diritto di assentarsi dal lavoro, fruendo di permessi
retribuiti, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
operazioni.
I permessi retribuiti spettano anche ai componenti degli uffici
centrali elettorali (costituiti nei Comuni con popolazione superiore a
15mila abitanti).
Come sono retribuiti i permessi elettorali?
I giorni di assenza per lo svolgimento delle
operazioni elettorali
sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività
lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi
passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse
normalmente lavorato.
Se le operazioni elettorali si svolgono durante una giornata festiva o
non lavorata, come il sabato per chi ha la settimana corta, la giornata
è compensata con quote giornaliere (non orarie) di retribuzione in
aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. In alternativa, la
giornata di
permesso elettorale è recuperata con una giornata di riposo compensativo.
Ad esempio, se il lavoratore, che normalmente non presta servizio di
sabato, è chiamato al seggio il sabato dalle 16 alle 18, può scegliere
tra una giornata di retribuzione o una giornata di riposo compensativo.
Questo perché, secondo la Cassazione
[2], anche se
l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre
una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il
giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente: non
può essere frazionato a mezza giornata o a ore.
Come scegliere tra maggiorazione della paga e riposo compensativo per permessi elettorali?
La legge non precisa con quali modalità è possibile scegliere tra
riposo compensativo e
maggiorazione della paga,
e non specifica nemmeno se la retribuzione dei giorni festivi debba o
meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo.
Bisogna dunque aver riguardo a quanto precisato dal contratto
collettivo, fermo restando che, secondo la prevalente giurisprudenza
[3],
il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo per
l’attività di seggio svolta durante le giornate festive o non lavorative
è riconosciuto indipendentemente dal contratto collettivo applicato.
Come si chiedono i permessi elettorali?
Per fruire dei permessi elettorali bisogna inviare una
comunicazione preventiva al datore di lavoro.
I permessi vanno poi giustificati presentando idonea documentazione al datore stesso.
I lavoratori chiamati al seggio, nello specifico, devono consegnare al datore di lavoro
il certificato di chiamata
inviato dal competente ufficio elettorale. Terminate le operazioni,
devono esibire la copia di questo certificato firmata dal presidente di
seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio
e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.
note
[1] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.
[2] Cass. Sent. n. 11830/2001.
[3] Cass. Sent. n. 13166/2006.
Permessi
retribuiti per chi partecipa alle elezioni: a chi spettano, come
richiederli, quando si ha diritto al riposo compensativo.
Ti hanno
chiamato al seggio, ma non sai se ti
conviene accettare perché stai svolgendo un altro lavoro? Devi sapere
che tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge
[1], hanno diritto ad appositi
permessi retribuiti,
per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si
svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, hai diritto ad un riposo
compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a
tutti gli effetti come attività lavorativa.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funzionano i
permessi elettorali 2018,
ossia i permessi per chi partecipa alle elezioni: chi ne ha diritto,
come sono retribuiti, quando si ha diritto al riposo compensativo.
Chi ha diritto ai permessi elettorali?
Possono beneficiare dei
permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:
- presidente;
- vicepresidente;
- segretario;
- scrutatore;
- rappresentante di lista;
- rappresentante di gruppo di partiti;
- rappresentante di comitati promotori di referendum.
Questi lavoratori, nominati presso i seggi elettorali in occasione di
qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni
europee), hanno diritto di assentarsi dal lavoro, fruendo di permessi
retribuiti, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
operazioni.
I permessi retribuiti spettano anche ai componenti degli uffici
centrali elettorali (costituiti nei Comuni con popolazione superiore a
15mila abitanti).
Come sono retribuiti i permessi elettorali?
I giorni di assenza per lo svolgimento delle
operazioni elettorali
sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività
lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi
passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse
normalmente lavorato.
Se le operazioni elettorali si svolgono durante una giornata festiva o
non lavorata, come il sabato per chi ha la settimana corta, la giornata
è compensata con quote giornaliere (non orarie) di retribuzione in
aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. In alternativa, la
giornata di
permesso elettorale è recuperata con una giornata di riposo compensativo.
Ad esempio, se il lavoratore, che normalmente non presta servizio di
sabato, è chiamato al seggio il sabato dalle 16 alle 18, può scegliere
tra una giornata di retribuzione o una giornata di riposo compensativo.
Questo perché, secondo la Cassazione
[2], anche se
l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre
una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il
giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente: non
può essere frazionato a mezza giornata o a ore.
Come scegliere tra maggiorazione della paga e riposo compensativo per permessi elettorali?
La legge non precisa con quali modalità è possibile scegliere tra
riposo compensativo e
maggiorazione della paga,
e non specifica nemmeno se la retribuzione dei giorni festivi debba o
meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo.
Bisogna dunque aver riguardo a quanto precisato dal contratto
collettivo, fermo restando che, secondo la prevalente giurisprudenza
[3],
il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo per
l’attività di seggio svolta durante le giornate festive o non lavorative
è riconosciuto indipendentemente dal contratto collettivo applicato.
Come si chiedono i permessi elettorali?
Per fruire dei permessi elettorali bisogna inviare una
comunicazione preventiva al datore di lavoro.
I permessi vanno poi giustificati presentando idonea documentazione al datore stesso.
I lavoratori chiamati al seggio, nello specifico, devono consegnare al datore di lavoro
il certificato di chiamata
inviato dal competente ufficio elettorale. Terminate le operazioni,
devono esibire la copia di questo certificato firmata dal presidente di
seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio
e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.
note
[1] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.
[2] Cass. Sent. n. 11830/2001.
[3] Cass. Sent. n. 13166/2006.
Permessi
retribuiti per chi partecipa alle elezioni: a chi spettano, come
richiederli, quando si ha diritto al riposo compensativo.
Ti hanno
chiamato al seggio, ma non sai se ti
conviene accettare perché stai svolgendo un altro lavoro? Devi sapere
che tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge
[1], hanno diritto ad appositi
permessi retribuiti,
per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si
svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, hai diritto ad un riposo
compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a
tutti gli effetti come attività lavorativa.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funzionano i
permessi elettorali 2018,
ossia i permessi per chi partecipa alle elezioni: chi ne ha diritto,
come sono retribuiti, quando si ha diritto al riposo compensativo.
Chi ha diritto ai permessi elettorali?
Possono beneficiare dei
permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:
- presidente;
- vicepresidente;
- segretario;
- scrutatore;
- rappresentante di lista;
- rappresentante di gruppo di partiti;
- rappresentante di comitati promotori di referendum.
Questi lavoratori, nominati presso i seggi elettorali in occasione di
qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni
europee), hanno diritto di assentarsi dal lavoro, fruendo di permessi
retribuiti, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
operazioni.
I permessi retribuiti spettano anche ai componenti degli uffici
centrali elettorali (costituiti nei Comuni con popolazione superiore a
15mila abitanti).
Come sono retribuiti i permessi elettorali?
I giorni di assenza per lo svolgimento delle
operazioni elettorali
sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività
lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi
passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse
normalmente lavorato.
Se le operazioni elettorali si svolgono durante una giornata festiva o
non lavorata, come il sabato per chi ha la settimana corta, la giornata
è compensata con quote giornaliere (non orarie) di retribuzione in
aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. In alternativa, la
giornata di
permesso elettorale è recuperata con una giornata di riposo compensativo.
Ad esempio, se il lavoratore, che normalmente non presta servizio di
sabato, è chiamato al seggio il sabato dalle 16 alle 18, può scegliere
tra una giornata di retribuzione o una giornata di riposo compensativo.
Questo perché, secondo la Cassazione
[2], anche se
l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre
una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il
giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente: non
può essere frazionato a mezza giornata o a ore.
Come scegliere tra maggiorazione della paga e riposo compensativo per permessi elettorali?
La legge non precisa con quali modalità è possibile scegliere tra
riposo compensativo e
maggiorazione della paga,
e non specifica nemmeno se la retribuzione dei giorni festivi debba o
meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo.
Bisogna dunque aver riguardo a quanto precisato dal contratto
collettivo, fermo restando che, secondo la prevalente giurisprudenza
[3],
il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo per
l’attività di seggio svolta durante le giornate festive o non lavorative
è riconosciuto indipendentemente dal contratto collettivo applicato.
Come si chiedono i permessi elettorali?
Per fruire dei permessi elettorali bisogna inviare una
comunicazione preventiva al datore di lavoro.
I permessi vanno poi giustificati presentando idonea documentazione al datore stesso.
I lavoratori chiamati al seggio, nello specifico, devono consegnare al datore di lavoro
il certificato di chiamata
inviato dal competente ufficio elettorale. Terminate le operazioni,
devono esibire la copia di questo certificato firmata dal presidente di
seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio
e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.
note
[1] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.
[2] Cass. Sent. n. 11830/2001.
[3] Cass. Sent. n. 13166/2006.