PRIMA DI TAGLIARE DEGLI ALBERI
MEGLIO RIVOLGERSI AL COMUNE COMPETENTE
Agosto 2012
Il caldo agostano rende il problema del tutto remoto,
anzi: perfino fastidioso. Con l’arrivo dell’autunno,
però, bisognerà pensare anche alla
legna da ardere e, nel corso dell’inverno, procedere
al taglio degli alberi o anche semplicemente
alla loro potatura.
Nella realtà agro-ambientale lodigiana il reperimento
di legna da ardere avviene soprattutto
a carico di fi lari e fasce alberate che raramente
danno vita ad un insediamento boschivo come la
legge lo definisce. Si ricorda a tal proposito che
la normativa qualifica a bosco quelle superfici alberate
dalla dimensione minima di 2.000 mq e
conformate in modo tale che il lato più corto degli
appezzamenti non sia inferiore ai 25 metri. Il taglio
del bosco a scopo colturale, ossia prelevando
gli alberi più maturi e lasciando prosperare
le piante più giovani, è disciplinato da un apposito
regolamento regionale che ne fissa i criteri
e le modalità d’azione. Diversamente, il taglio
degli alberi sui filari o sulle fasce alberate non
costituenti bosco non è regolato da un’apposita
normativa regionale, ma trova disciplina in altri
strumenti regolamentari tra cui, in particolare, il
Piano d’Indirizzo Forestale (PIF).
Per quanto riguarda la provincia di Lodi, chi fosse
intenzionato a tagliare degli alberi lungo un fi -
lare o una fascia alberata deve innanzitutto porre
attenzione a dove questo popolamento arboreo
ha sede. Nel caso il fi lare si trovasse entro i
confini del Parco Adda Sud l’attore dell’intervento è
tenuto ad inoltrare denuncia di taglio al Parco
stesso che, nelle vesti di Ente forestale sul proprio
territorio di competenze, è titolato a valutare
l’ammissibilità del taglio. Quale criterio generale,
si rammenta che nelle aree a parco il taglio deve
intervenire secondo criteri di natura conservativa
poiché il Piano Territoriale di Coordinamento
(PTC) del Parco tassativamente prescrive (art.
34 comma 3) che: “Tutti gli interventi consentiti
devono comunque essere subordinati alla finalità
primaria di assicurare alle aree la conservazione
ed il miglioramento del loro carattere ambientale
e di favorire il progressivo recupero dei sistemi
boscati”. Si rimanda alle linee operative emanate
dal Parco e, eventualmente, ad un diretto contatto
con i suoi funzionari, per una più precisa
interpretazione degli indirizzi impartiti dal Piano
Territoriale in merito al taglio degli alberi.
Se, diversamente, il fi lare su cui si intende agire
si trovasse fuori dai confini del Parco, l’ente deputato
ad esprimere un giudizio di merito è individuato
nel Comune competente per territorio. Il
Comune è tenuto ad esprimersi (anche attraverso
l’istituto del silenzio assenso, ove decidesse
in tal senso) nel caso si verificasse una delle due
circostanze a seguito rappresentate.
La prima circostanza si pone nell’ipotesi l’Amministrazione
comunale si fosse dotata di un regolamento
del verde pubblico e privato, come per
altro prevede il PIF della Provincia di Lodi che,
in sede d’approvazione ha contestualmente approvato
un modello standard di regolamento al
quale ogni Comune potrebbe ispirarsi. I regolamenti
del verde normalmente fissano delle prescrizioni
per l’utilizzazione degli alberi disposti a
fi lare (ad esempio possono prescrivere l’obbligo
del reimpianto, pur non necessariamente nello
stesso luogo), prescrizioni che vengono adottate
sia in una prospettiva di tutela ambientale, sia in
una logica di salvaguardia paesaggistica.
Una valutazione ad opera del Comune in termini
paesaggistici diviene obbligatoria nell’ipotesi
in cui il taglio degli alberi dovesse intervenire a
carico di fi lari situati entro una distanza prestabilita
dai principali corsi d’acqua (fi umi, ma anche
canali e rogge di una certa dimensione) che interessano
il territorio. Il codice dei beni culturali
e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) all’articolo 142
include tra le aree tutelate: “I fi umi, i torrenti,
i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici [ … ] e le relative sponde
o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna”. Il Piano Forestale della Provincia
di Lodi, poi, con specifico riferimento al citato
codice stabilisce che: “L’abbattimento di alberi
singoli, in gruppo o fi lare, siti in ambiti vincolati
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere preliminarmente
autorizzato dall’Ente preposto alla
tutela (il Comune - ndr) salvo il caso di sostituzione
di piante morte o gravemente ammalate
con alberi della stessa specie e varietà”.
Pertanto, per le ragioni anzi esposte, qualsiasi
cittadino che avesse in programma di tagliare
degli alberi sui propri terreni (fuori parco), al fi ne
di evitare di incorrere nella violazione di norme
e regolamenti, è tenuto ad inoltrare una richiesta
di autorizzazione al taglio presso il Comune ove
gli alberi in questione sono allocati.
Provincia di lodi
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