Bollette telefoniche, luce, acqua e gas: le ultime novità
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Le
notizie più recenti su tutto ciò che riguarda le fatture del telefono e
delle utenze. Dalle tariffe mensili alle morosità, dai bonus alla
prescrizione.
Quando arrivano nella cassetta della posta, il consumatore pensa
sempre: «Mai che ricevo una lettera di un amico per chiedermi come sto».
Bollette, solo bollette da pagare.
Bollette telefoniche, della luce, dell’acqua, del gas.
Quei pezzi di carta spesso incomprensibili che ci dicono di quanto
scenderà quel mese il nostro conto corrente per le utenze. Perché la
cifra non sarà mai la stessa: per il consumatore, ogni bolletta riserva
una sorpresa.
Differenze di costi che non nascono soltanto dai consumi diversi (una
volta ho tenuto la luce accesa di più, ho fatto delle telefonate più
lunghe, ho fatto andare di più il riscaldamento perché era il mese di
gennaio, ecc.) ma anche le modifiche che di volta in volta la legge
introduce sul mercato dell’energia e delle telecomunicazioni. Tariffe
diverse, aumenti, diminuzioni, modi di fatturare, fino all’ingresso di
nuovi operatori o fusioni tra quelli esistenti.
Questi due settori, dunque, sono in continua evoluzione. Ecco perché
abbiamo creato questa pagina, che vi terrà puntualmente aggiornati sulle
ultime novità in materia di
bollette telefoniche, luce, acqua e gas,
con le disposizioni che verranno approvate dalle rispettive Autorità,
le ultime leggi che riguardano l’energia e le telecomunicazioni, i modi
di risparmiare. Una pagina da salvare tra i preferiti del vostro
browser, per essere sempre aggiornati senza dovervi districare nella
giungla del web. Ci pensiamo noi a farlo per voi.
Bolletta luce: conguaglio ogni due anni dal 1 marzo
Dal 1 marzo 2018 la
prescrizione per il
conguaglio della bolletta della luce è di
due anni
anziché di cinque. Significa che i fornitori dell’energia elettrica non
possono più fatturare conguagli per periodi superiori a 24 mesi.
Quindi, per fare un esempio, il conguaglio relativo alla bolletta di
giugno 2018 deve arrivare, al massimo, entro giugno 2020. Altrimenti, la
richiesta del fornitore
non sarà valida.
Lo steso principio verrà applicato sulla
bolletta del gas a partire dal 2019 e sulla
bolletta dell’acqua dal 2020.
Lo ha stabilito l’Autorità per l’energia (
Arera) attuando una delibera collegata alla Legge di Bilancio
[1].
Si vuole, in questo modo, evitare che il consumatore di «prendere la scossa» dopo aver ricevuto un importo spropositato sul
conguaglio della bolletta della luce per
ritardi di fatturazione o
mancate letture
dei contatori. Ricordiamo che la normale fatturazione avviene ogni due
mesi con un almeno un conguaglio annuale sulla base di reali letture o
di autoletture da parte dell’utente.
Bolletta della luce: da quando scatta la prescrizione del conguaglio?
La nuova
prescrizione del conguaglio della bolletta della luce ogni due anni scatta dal termine in cui le fatture devono essere emesse, quindi:
- entro 45 giorni dall’ultimo giorno di consumo
fatturato per gli utenti del mercato vincolato e per i conguagli in
rettifica da quando il dato è disponibile;
- dal termine indicato dal contratto (o da quello appena segnalato in mancanza di questa clausola) per i clienti del mercato libero.
Bolletta della luce: quando e come contestare un conguaglio?
Se l’utente avverte un’irregolarità sui termini di
prescrizione nella
bolletta della luce che riporta il
conguaglio, deve fare
contestazione
subito inviando una raccomandata a/r o un messaggio di posta
elettronica certificata (Pec) al proprio fornitore chiedendo una nuova
fatturazione oppure lo storno della cifra in eccesso.
È prevista una fase obbligatoria di
conciliazione presso l’Arera prima di un’eventuale causa presso il Giudice di Pace.
L’Autorità consiglia di effettuare, comunque,
prima il pagamento e poi di chiedere il
rimborso, per evitare che l’utente passi dalla parte del torto per non aver corrisposto l’importo richiesto.
Ad ogni modo, il consumatore può
sospendere il pagamento
nel caso in cui il proprio fornitore di energia elettrica risulti
sottoposto ad accertamenti per violazione del Codice del consumo. A tal
fine, il fornitore deve inviare una comunicazione al cliente insieme
alla bolletta della luce o almeno 10 giorni prima della scadenza per
informare dell’avvio di un provvedimento nei propri confronti e dei
diritti dell’utente sulla sospensione del pagamento.
Il rimborso verrà pagato una volta concluso il procedimento di accertamento.
Bolletta della luce e morosi: è vero che pagheremo di più?
Più che un polverone è stata una vera e propria tempesta che ha
agitato le acque tra i consumatori. La notizia – rivelatasi, poi, una
fake news – dell’
aumento di 35 euro sulla bolletta della luce per pagare i debiti dei
morosi ha creato scompiglio a causa di un paio di sentenze, una del Tar e una del Consiglio di Stato. Il tam-tam sui
social network
è stato fin troppo rumoroso e c’è già chi si è organizzato con campagne
di protesta per autoridurre quei 35 euro dall’importo della bolletta.
Che cosa dicevano queste sentenze e come si è arrivati a pensare che gli utenti onesti avrebbero dovuto pagare
35 euro in più in bolletta per compensare il mancato versamento da parte dei morosi?
Aumento della bolletta della luce: le sentenze di Tar e Consiglio di Stato
Il Tar ed il Consiglio di Stato hanno chiesto all’Autorità dell’energia (Arera) di spalmare tra tutti gli utenti gli
oneri generali sul sistema elettrico non pagati. Qualcosa del genere era già accaduta sul
canone Rai inevaso, compreso nella bolletta.
Bolletta della luce: di quanto sarà l’aumento per colpa dei morosi?
È vero che ci sarà un
aumento ma non, certo,
di 35 euro bensì di
2-2,5 euro all’anno. Significa che ogni consumatore si vedrà addebitati su ogni
bolletta della luce bimestrale circa
30 centesimi.
Va bene la questione di principio, ci sta che un utente si arrabbi per
dover pagare per chi ha fatto lo gnorri. Ma 30 centesimi al bimestre non
sono 35 euro.
Da segnalare, comunque, che questi 30 centesimi non si troveranno
sulla bolletta della luce in una voce a parte, ma saranno compresi tra
gli oneri generali di sistema.
L’insoluto degli
oneri generali non pagati dai
morosi o generato da strategie sbagliate ammonta a circa 280 milioni di euro.
Cosa rischio se mi riduco la bolletta di 35 euro?
Non mancano, però, gli irriducibili che danno ancora credito alla fake news dei
35 euro in più nella bolletta della luce per pagare quello che i
morosi
non hanno versato. E che, per questo, aderiscono alle campagne di
protesta diffuse sui social network con cui si chiede di ribellarsi a
questo aumento e di scontare quei 35 euro dall’importo della fattura.
Decisione poco saggia, perché chi lo farà potrà far scattare la
procedura del recupero del credito, andrà incontro a spese più alte e
rischierà di vedersi
interrompere la fornitura di corrente elettrica.
Lo stesso succederà ai morosi: prima o poi, o compreranno un set di
candele e un frigorifero a pile oppure dovranno mettersi in regola
perché il fornitore taglierà loro la corrente elettrica senza pietà.
Bolletta della luce: dall’Ue nuove regole di trasparenza
La Commissione industria del Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di misure volte a garantire al consumatore maggiore
trasparenza sulla fornitura dell’energia elettrica e, quindi, anche
sulla bolletta della luce. In particolare si deve:
- garantire all’utente entro il mese di gennaio 2022 il cambio di fornitore in 24 ore;
- mettere a disposizione del cliente uno strumento per confrontare le tariffe dei vari fornitori in maniera chiara e trasparente;
- dare un sostegno a chi produce in proprio energia pulita da immettere in rete.
La decisione del Parlamento europeo consente l’avvio delle trattative
con la Commissione Ue e con il Consiglio europeo affinché queste misure
diventino definitive.
Bolletta della luce: cambio di operatore in 24 ore
Il pacchetto approvato dalla Commissione industria dell’Europarlamento prevede che l’utente abbia la possibilità di
recedere un contratto di fornitura dell’energia elettrica
senza pagare sanzioni e – entro il mese di gennaio 2022 – di cambiare fornitore nell’arco di
24 ore senza costi aggiuntivi,
a meno che non si voglia interrompere un contratto a scadenza fissa. In
quest’ultimo caso, però, i costi devono essere limitati ed a carico
solo dei consumatori che hanno un contratto con altri concreti vantaggi.
Sempre in base a quanto deciso in sede europea, la
bolletta della luce dovrà riportare:
- la quantità effettiva di energia consumata;
- la data di scadenza del pagamento;
- i dati di contatto della società;
- le norme sul cambio di fornitore;
- le modalità di risoluzione delle possibili controversie;
- una sintesi delle condizioni di fornitura.
I consumatori avranno il diritto di chiedere un «
contatore intelligente»
in grado di mostrare il consumo e i costi in tempo reale, consultabili
anche da remoto. La sua installazione deve avvenire entro tre mesi dalla
richiesta.
Bolletta della luce: agevolazioni per chi produce energia
Sapete che cos’è un
prosumer? Il termine (rigorosamente inglese, che risulta sempre più
chic) ne comprende altri due:
producer e
consumer, cioè produttore e consumatore. Nel caso che ci interessa, il
prosumer è quello che, appunto, p
roduce e consuma energia elettrica,
tenendo per sé quella necessaria per soddisfare il proprio fabbisogno e
immettendo in rete quella che gli avanza, alleggerendo così la
bolletta della luce. Questo, ad esempio, grazie all’installazione e allo sfruttamento di pannelli solari o fotovoltaici.
Bene. La Commissione industria dell’Europarlamento ha deciso che la figura del
prosumer va premiata e che ci devono essere le necessarie condizioni per incentivare la creazione e la gestione di vere e proprie
comunità energetiche, cioè gruppi di privati che producono e che consumano energia a livello locale.
Quale può essere il vantaggio di questa scelta? Immaginate un
quartiere con 100 persone che producono energia elettrica grazie ai
pannelli installati nelle loro case. Mettiamo che ciascuno di loro
produce 100 kW/h e ne ha bisogno di 50 (giusto per fare numeri tondi)
per il proprio fabbisogno. I 50 kW/h a testa restanti andranno a finire
in un serbatoio comune da cui gli utenti del quartiere potranno
attingere in caso di crisi di approvvigionamento. Una sorta di
autoalimentazione che, però, dovrà avere un costo: quello corrisposto al
sistema elettrico a cui si collegano per non compromettere la
concorrenza.
Bollette telefoniche: com’è cambiato il mercato
Chi ha una certa età ricorderà gli apparecchi telefonici della Sip
che c’erano in casa, con il disco al posto della tastiera su cui ci si
lasciava il dito quando bisognava chiamare un numero che conteneva 9 e 0
a volontà. E che dire delle cabine telefoniche con i gettoni, ormai
reperti appartenenti all’archeologia delle telecomunicazioni. L’avvento
dell’Adsl, della fibra e della telefonia mobile ha rivoluzionato il
settore. La Sip è diventata Telecom Italia ed oggi Tim ed al fianco
dell’azienda che una volta aveva il monopolio della telefonia si sono
affiancati nuovi operatori, tra cui anche Poste Italiane. Si è creato,
così, un mercato che ha portato concorrenza e, conseguentemente, per
alcuni versi, anche convenienza gli utenti: vado da chi mi fa l’offerta
migliore e, quando non mi interessa più, cambio fornitore.
Questa rivoluzione ha interessato anche le
bollette telefoniche. Se negli anni ’90, quando sono arrivati i cellulari, si pagava una bolletta per la
telefonia fissa ed un’altra per quella
mobile, oggi gli operatori del settore propongono dei pacchetti che includono l’una e l’altra, inserendo anche la navigazione su
Internet
da casa o dallo smartphone e con diverse soluzioni: a tariffa fissa o a
consumo. Insomma: mi paghi un «tot» al mese e hai telefono fisso,
minuti e dati sul cellulare, Internet ad alta velocità.
Bollette telefoniche: le ultime novità
Bollette telefoniche: l’obbligo di fatturazione mensile
Non sono, comunque, tutte rose e fiori sulle
bollette telefoniche
e questo i consumatori lo sanno bene. Tant’è che l’Autorità per le
comunicazioni, l’Antitrust, il Tar del Lazio ed il Parlamento sono scesi
in campo per fare un po’ di ordine in un mercato che stava penalizzando
gli utenti in maniera piuttosto pesante attraverso la fatturazione
delle
bollette telefoniche ogni 28 giorni anziché con cadenza mensile, il che regalava agli operatori del settore una sorta di tredicesima mensilità.
Fatturazione mensile: l’intervento dell’Agcom
È stata l’Autorità per le comunicazioni la prima a muoversi con una delibera
[1] per porre fine alla
fatturazione ogni 28 giorni (cioè ogni quattro settimane) e a chiedere agli operatori di emettere le
bollette telefoniche con cadenza mensile.
Secondo l’
Agcom, infatti, le tariffe a 28 giorni
rendono difficile agli utenti comparare le offerte, visto che ce ne sono
di diverse durate, il che rende il prezzo incerto. Quindi – prosegue
l’Autorità – è necessario fissare su base mensile la cadenza di
fatturazione nella
telefonia fissa e nelle offerte convergenti, quelle, cioè, che riuniscono in un unico canone più servizi, fissi e mobili.
Per una maggiore
trasparenza, l’Agcom ha chiesto di
«prevedere un parametro temporale certo per il rinnovo delle
offerte/fatturazione, che renda effettiva la libertà di scelta degli
utenti e consenta anche un agevole controllo dei consumi e della spesa,
individuato su base mensile o suoi multipli». Vale a dire: se non
mensile, sì almeno bimensile, trimestrale e via dicendo.
Bollette telefoniche a 28 giorni: cambia qualcosa sui cellulari?
Insieme all’abolizione delle
bollette telefoniche a 28 giorni nella
rete fissa, l’Agcom sottolinea ha chiesto di intervenire sulla
telefonia mobile, cioè quella che interessa gli utenti dei
cellulari,
per garantire «una facile comparazione delle offerte» e per escludere
«la possibilità che ulteriori variazioni del periodo di rinnovo delle
offerte commerciali nascondano, in realtà, aumenti del prezzo dei
servizi interessati».
L’Autorità ha imposto che le
tariffe su cellulare siano solo al minimo a
28 giorni purché gli operatori comunichino
via sms ai clienti dell’avvenuto addebito.
Se la tariffazione del
cellulare viene fatta
insieme a quella di
rete fissa, dovrà essere, però, a cadenza mensile e non più a 28 giorni.
Fatturazione mensile: l’intervento del Parlamento
A sostegno della richiesta dell’Agcom e delle associazioni dei
consumatori, il Parlamento ha approvato alla fine del 2017 in via
definitiva il decreto legge recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria (meglio conosciuto come decreto fiscale): tra le tante novità confermate, c’è il
divieto alle compagnie telefoniche e pay tv di applicare la fatturazione a 28 giorni anziché mensile. Tale pratica oggi è finalmente dichiarata
illegittima.
Da quel momento è scattato l’obbligo per gli operatori di adeguarsi alla norma e riprendere la
fatturazione mensile o per multipli del mese (per esempio trimestrale) per tutti gli abbonamenti annuali. Fanno eccezione esclusivamente
i servizi promozionali a carattere temporaneo
di durata inferiore al mese e non rinnovabile (ad esempio l’offerta per
Natale, per San Valentino, per il periodo di Ferragosto, ecc.).
Chi non si adegua a questa normativa entro il 4 aprile 2018 (tempo massimo concesso dalla legge) e continua ad emettere
bollette telefoniche
ogni 28 giorni rischia una sanzione compresa tra 240mila euro e 5
milioni. Inoltre, c’è l’obbligo del rimborso ai clienti destinatari
della
bolletta irregolare di
50 euro forfettari oltre 1 euro per ogni giorno di ritardo. Il compito di vigilanza spetta all’Agcom.
Fatturazione mensile: l’intervento dell’Antitrust
L’Antitrust ha aperto un’istruttoria su un eventuale «
cartello»
creato dalle compagnie per alzare i prezzi delle tariffe in modo da
compensare le perdite occasionate dalla mancata fatturazione ogni 28
giorni. Il sospetto dell’Autorità è che ci sia una reiterata violazione
della delibera sulle
bollette telefoniche mensili e sull’esercizio del
diritto di recesso.
In pratica, quasi tutte le compagnie avrebbero applicato lo stesso
aumento tariffario (quasi il 9%) in modo da evitare la migrazione degli
utenti dall’una all’altra.
L’Agcom ha diffidato la quasi totalità degli operatori (Tim, Wind
Tre, Vodafone e Fastweb che, insieme, detengono il 90% del mercato della
telefonia) che non hanno rispettato i vincoli di chiarezza, trasparenza
e completezza delle informative rese agli utenti sul prezzo di rinnovo
delle offerte a fronte di modifiche contrattuali nella fase di ritorno
alla cadenza mensile della fatturazione dei servizi di comunicazione
elettronica. Modifiche che, secondo il parere dell’Agcom, rispondono a
scelte delle compagnie e non al ripristino della fatturazione mensile
delle bollette telefoniche.
Fatturazione mensile: l’intervento del Tar del Lazio
Il 12 febbraio 2018, anche il
Tar del Lazio si è pronunciato a favore della fatturazione mensile e non ogni 28 giorni delle
bollette telefoniche.
Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto i ricorsi delle
compagnie e confermato il contenuto della delibera dell’Agcom.
Il Tar, però, ha anche sospeso in via cautelare, in attesa del giudizio di merito, un’altra delibera dell’Autorità
[2]
con cui si chiedeva alle compagnie di restituire automaticamente nella
prima bolletta mensile i soldi incassati in più. In sostanza, il
Tribunale ha
congelato i rimborsi fino a nuovo ordine. Che non arriverà prima del 31 ottobre 2018.
Bollette di luce e gas: le novità
Bollette di luce e gas: novità per risparmiare
Non ci sono solo delle cattive notizie. Chi è in difficoltà economica e vede nella
bolletta della luce e del gas un incubo, può risparmiare beneficiando di uno sconto. Si tratta del
bonus
che interessa le famiglie con un Isee non superiore a 8.107 euro o
quelle che hanno un Isee sotto i 20mila euro e tre figli. Ma la
riduzione interessa anche le famiglie con malati costretti a utilizzare
apparecchiature elettromedicali.
Il bonus varia da 112 a 165 euro a seconda dei componenti del nucleo familiare.
Bollette di luce e gas: novità sulla prescrizione
C’è un’importante novità che riguarda la
prescrizione delle bollette della luce e del gas. La Legge di Bilancio 2018 l’ha portata da 5 a
2 anni.
Questo vuol dire che la società che fornisce l’energia elettrica potrà
chiedere al consumatore soltanto gli arretrati degli ultimi 24 mesi
anziché quelli degli ultimi 60 mesi.
Ciò non toglie, però, che la prescrizione possa essere interrotta
quando, nell’arco di quei 2 anni, il fornitore chiede all’utente il
pagamento degli arretrati con raccomandata a/r di diffida. In questo
caso, la prescrizione riparte da capo. La stessa novità riguarda anche
le bollette dell’acqua; restano fuori solo le bollette del telefono per
le quali la prescrizione resta ferma a cinque anni.
La riforma dei termini di
prescrizione delle bollette di luce, acqua e gas non tocca solo i conguagli, ma anche le bollette per consumi ordinari, quelle cioè che arrivano a casa ogni mese o bimestre.
Se ne deduce che il cittadino sarebbe tenuto a
conservare le bollette
della luce per 2 anni e non per 5 anni, come succedeva prima. L’obbligo
di archiviare le bollette pagate per poter dimostrare l’adempimento,
rimane, infatti, valido solo fino a quando il credito non è prescritto.
Scaduti i termini della prescrizione, il debitore non è più tenuto a
dimostrare il versamento degli importi al fornitore, ma può limitarsi a
sollevare la contestazione della prescrizione.
Tuttavia, c’è da ricordare che all’interno della bolletta della luce c’è anche il
canone Rai.
E che per l’abbonamento tv la prescrizione è di 10 anni. L’unico modo
per dimostrare che la tassa è stata pagata è quella di esibire la
bolletta della luce che, a questo punto, andrà conservata per 10 anni.
Solo per dimostrare il pagamento del canone, però, e non quello relativo
al consumo della corrente elettrica.
Bollette della luce e del gas: novità sulle contestazioni
L’Autorità per l’energia ha stabilito una nuova procedura entrata in vigore i 1 gennaio 2018 per
contestare le bollette della luce e del gas in caso di irregolarità come:
- fatturazione troppo elevata rispetto al consumo;
- attivazione di servizi a pagamento non richiesti;
- mancato recapito della bolletta.
Che cosa bisogna fare? Nel caso in cui la segnalazione al fornitore
ed il tentativo di conciliazione siano andati a vuoto, l’utente può
presentare
istanza all’Autorità per la definizione
delle controversie non risolte in fase di conciliazione. La
comunicazione all’Autorità deve essere inviata
entro 30 giorni dalla data in cui si è concluso il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Restano escluse dall’applicazione di questa procedura le controversie
per recupero crediti o quelle che riguardano questioni puramente
fiscali o tributarie.
Il procedimento deve essere chiuso entro 120 giorni dalla data in cui è stata depositata l’istanza.
Bollette dell’acqua: le novità
Il bonus idrico 2018 per avere gratis 50 litri di acqua al giorno
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed i servizi idrici
(Arera) mette a disposizione delle famiglie meno abbienti un bonus
sociale che consente di
avere acqua gratis per lavarsi, per cucinare, per lavare i piatti.
50 litri di acqua
al giorno (equivalenti a 18,25 metri cubi l’anno) che non compariranno nella
bolletta dell’acqua.
Il
bonus sociale idrico è rivolto ai nuclei
familiari con un reddito Isee inferiore a 8.107,50 euro. Si arriva ad un
Isee di 20.000 euro nel caso delle famiglie con più di tre figli
fiscalmente a carico.
Ma perché 50 litri? Perché per legge, questa è la quantità minima di
acqua necessaria per coprire il proprio fabbisogno personale. Per questo
motivo, il bonus sociale idrico viene applicato a ciascun membro del
nucleo familiare. Significa che una famiglia con padre, madre e tre
figli avranno 50 litri di acqua gratis a testa ogni giorno, quindi 91,25
metri cubi all’anno.
Chi ha un
contratto diretto con il gestore avrà lo
sconto direttamente
in bolletta, mentre chi abita in
condominio
(e quindi ha un contratto indiretto) si vedrà riconosciuto l’importo
del bonus sociale idrico sul conto corrente o tramite assegno circolare a
seconda della scelta del gestore stesso.
L’Arera ha messo a disposizione sul proprio sito il modulo di richiesta per beneficiare del
bonus sociale idrico che consente di avere
50 litri di acqua gratis al giorno. Il modulo deve essere reperibile anche sul sito del gestore interessato.
La richiesta deve essere presentata dal 1 luglio 2018 al proprio
Comune di residenza o al Caf delegato dall’Amministrazione comunale. Per
i sei mesi precedenti il 1 luglio è prevista un’uta tantum
compensativa.
Il bonus sociale idrico è
cumulabile con quello elettrico e del gas.
Ma 50 litri di acqua gratis sono tanti o pochi? Che cosa si può fare
con quella quantità ogni giorno? In realtà, dipende dalle abitudini di
ciascuno e dall’impianto idrico installato in casa, ma pensate che il
consumo medio di acqua giornaliero di ogni italiano (attenzione, non di
ogni famiglia ma di ogni persona) è di 200 litri di acqua. Quattro volte
il fabbisogno minimo garantito dal bonus sociale idrico riconosciuto ai
meno abbienti.
Di norma, ad esempio, il rubinetto della doccia ha una portata di 12
litri di acqua al minuto quando è aperto al massimo. Significa che per
fare una doccia di 5 minuti (veloce-veloce) in quelle condizioni si
consumano 60 litri di acqua, 10 in più di quelli «regalati» dal bonus.
Se, invece, viene installato un miscelatore ad aria e non si apre il
rubinetto al massimo, si riesce a risparmiare circa 5 litri di acqua al
minuto. Vuol dire che la stessa doccia veloce-veloce di 5 minuti la si
fa con 35 litri di acqua. Più o meno quella che si consuma per lavarsi i
denti lasciando il rubinetto aperto (mediamente 30 litri) e molta di
più di quella utilizzata per lo scarico del gabinetto (circa 8 litri
ogni volta).
In altre parole: con i dovuti accorgimenti, l’Arera dà la possibilità
ogni giorno a ciascun membro di una famiglia poco abbiente di farsi una
doccia e di andare in bagno una volta. Sono 43 litri. Con il resto fino
ai 50 gratuiti si può cucinare: si consumano 6 litri di acqua al
giorno. Avanza un litro: non basta per lavare i piatti ma sarà, più o
meno, quello che fisiologicamente si disperde nel terreno.
Bollette dell’acqua: novità sulla prescrizione
Come per le
bollette della luce e del gas, anche per quelle dell’
acqua la
prescrizione
è scesa da 5 a 2 anni. Significa che gli utenti hanno l’obbligo di
conservare le fatture per 24 mesi per dimostrare di avere i pagamenti
regolari.
Nel caso in cui il fornitore chieda dei
conguagli superiori ai due anni, il consumatore può
bloccare immediatamente
il pagamento
e chiedere che venga sostituita la bolletta dell’acqua con una nuova
che contenga dei conguagli relativi solo agli ultimi 24 mesi. In questo
modo, non sarà necessario pagare e andare a credito per poi chiedere il
rimborso.
Se l’utente ha pagato dei conguagli sbagliati, cioè per una cifra superiore a quella dovuta, avrà la facoltà di chiedere il
rimborso e di ottenerlo entro 3 mesi dalla richiesta.
Ad ogni modo, la prescrizione può essere interrotta quando, nell’arco
di quei 2 anni, il fornitore diffida l’utente al pagamento degli
arretrati con raccomandata a/r.
note
[1] Delibera Agcom del 15.03.2017.
[2] Dl. n. 172/2017 del 04.12.2017.
[3] Delibera Agcom del 19.12.2017.
laleggepertutti.it (tratto da)