venerdì 8 marzo 2019
Dal Ministero del Lavoro ulteriori 13,5 milioni di euro per le non autosufficienze
Dal Ministero del Lavoro ulteriori 13,5 milioni di euro per le non autosufficienze: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato ulteriori risorse pari a 13,5 milioni di euro da destinare al Fondo per le non autosufficienze per il 2018, derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti
Martedì 12 marzo webinar:
Martedì 12 marzo webinar:: Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente lanciato il progetto “Piazza Wifi Italia”, che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’applicazione
Avviso per selezione 2 esperti in relazioni istituzionali europee da inserire presso la 'Casa della Lombardia' a Bruxelles
Avviso per selezione 2 esperti in relazioni istituzionali europee da inserire presso la 'Casa della Lombardia' a Bruxelles: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI/E IN RELAZIONI ISTITUZIONALI EUROPEE, DA INSERIRE PRESSO GLI UFFICI DELLA “CASA DELLA LOMBARDIA” A BRUXELLES, TRAMITE CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART.7, COMMA 6 DEL D.
Avviso Pubblico Miur per finanziamento interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Avviso Pubblico Miur per finanziamento interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici: Al fine di consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 42 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
lunedì 4 marzo 2019
Illegittima la violazione accertata da autovelox con omologazione scaduta
Illegittima la violazione accertata da autovelox con omologazione scaduta
AGEL 1 marzo 2019, di Antonio Loreto La sentenza della Cassazione n. 32898/2019
Nel caso di contestazioni circa la funzionalità delle
apparecchiature di rilevazione delle violazioni del Codice della Strada,
spetta al giudice accertare se l’apparecchio sia stato o meno
sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.
E’ quanto affermato dalla Cassazione, Sez. II Civile, con l’Ordinanza n. 32909/2018, sul ricorso proposto da un automobilista avverso la sentenza del Tribunale che, accogliendo l’appello del Comune di Bergamo, aveva riformato la decisione del Giudice di pace, dichiarando la infondatezza dell’opposizione circa la illegittimità dell’accertamento eseguito con un macchinario la cui omologazione risultava scaduta.
Il Supremo Collegio ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 che ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, del decr. legisl. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Nel caso in esame, quindi, il Tribunale non avrebbe, ad avviso della Corte, fatto buon governo del predetto principio, per cui debba essere cassata su questo punto.
Infondati, sono stati invece ritenuti gli altri motivi di censura: in particolare la contestazione circa il posizionamento del cartello di preavviso ritenuto conforme alle prescrizioni in quanto contenuto nel verbale, ed assistito, come è noto, da fede privilegiata.
Su tale punto, la Cassazione ha dichiarato che le contestazioni delle parti sulla inidoneità del verbale ad attribuire certezza ai fatti attestati, debbono essere svolti necessariamente nel procedimento per querela di falso, e qualora, come nel caso in esame, tale procedimento non risulti attivato, il verbale assume valore di prova della violazione.
fonte: http://www.gdc.ancitel.it/illegittima-la-violazione-accertata-da-autovelox-con-omologazione-scaduta/
E’ quanto affermato dalla Cassazione, Sez. II Civile, con l’Ordinanza n. 32909/2018, sul ricorso proposto da un automobilista avverso la sentenza del Tribunale che, accogliendo l’appello del Comune di Bergamo, aveva riformato la decisione del Giudice di pace, dichiarando la infondatezza dell’opposizione circa la illegittimità dell’accertamento eseguito con un macchinario la cui omologazione risultava scaduta.
Il Supremo Collegio ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 che ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, del decr. legisl. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Nel caso in esame, quindi, il Tribunale non avrebbe, ad avviso della Corte, fatto buon governo del predetto principio, per cui debba essere cassata su questo punto.
Infondati, sono stati invece ritenuti gli altri motivi di censura: in particolare la contestazione circa il posizionamento del cartello di preavviso ritenuto conforme alle prescrizioni in quanto contenuto nel verbale, ed assistito, come è noto, da fede privilegiata.
Su tale punto, la Cassazione ha dichiarato che le contestazioni delle parti sulla inidoneità del verbale ad attribuire certezza ai fatti attestati, debbono essere svolti necessariamente nel procedimento per querela di falso, e qualora, come nel caso in esame, tale procedimento non risulti attivato, il verbale assume valore di prova della violazione.
fonte: http://www.gdc.ancitel.it/illegittima-la-violazione-accertata-da-autovelox-con-omologazione-scaduta/
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