sabato 10 marzo 2018

lega a casalpusterlengo per le elezioni comunali del 2019 nel lodigiano

L'immagine può contenere: 1 persona

bandi in itinere regione lombardia per l'agricoltura

http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi#


Unione EuropeaRegione LombardiaProgramma di Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale



Ricorso contro multe degli ausiliari traffico: come vincere

Ricorso contro multe degli ausiliari traffico: come vincere

Ricorso contro multe degli ausiliari traffico: come vincere

 

Gli ausiliari del traffico possono elevare contravvenzioni solo per le violazioni connesse ai parcheggi sulle strisce blu e alle altre aree in concessione.
Se hai ricevuto una multa per un divieto di sosta o perché hai lasciato l’auto su un marciapiedi e ti sei accorto che a compilare il verbale è stato un ausiliare del traffico hai buone possibilità di vincere il ricorso. Questo perché i poteri attribuiti dalla legge ai cosiddetti “vigilini” sono assai limitati e non si estendono a tutte le infrazioni che invece può constatare la polizia municipale. Un passaggio con il semaforo rosso, una manovra pericolosa, un eccesso di velocità, un parcheggio non autorizzato sono tutte condotte che devono essere contestate solo dai vigili urbani e non da altro personale, specie quello dipendente da ditte private come appunto sono spesso gli ausiliari del traffico. A ricordare questi principi è stata una recente sentenza del giudice di Pace di Milano, in un ricorso presentato dall’avv. Fabio Previti (per la lettura della sentenza clicca sul link in fondo alla pagina). La pronuncia ha il merito di evidenziare ancora una volta come la quasi totalità delle contravvenzioni emesse giornalmente dal suddetto personale sul territorio comunale siano affette da nullità. Ma procediamo con ordine e vediamo dunque come vincere il ricorso contro le multe degli ausiliari del traffico.
Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad elevare le contravvenzioni solo in due casi:
  • nelle aree di sosta (e strette adiacenze) contrassegnate dalle strisce blu; si pensi al caso di chi lascia l’auto sugli spazi a pagamento senza esporre il ticket o in seconda fila, impedendo ad altri di uscire dal parcheggio;
  • sulle corsie riservate alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico locale o sulle aree di sosta a questi stessi destinati.
  • In via eccezionale gli ausiliari del traffico hanno anche il potere di disporre la rimozione del veicolo ma solo se ciò è previsto nell’atto di nomina e tre casi previsti dalla legge:
  • dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento dei veicoli in sosta: si tratta del caso di chi lasci l’auto in seconda fila impedendo a chi è sulle strisce blu di uscire dal parcheggio
  • negli spazi riservati allo fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaie e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m., nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza.
Per maggiori dettagli su questo punto ti invito a leggere l’articolo Ausiliare del traffico: mi può fare la multa?
Il codice della strada elenca quali sono i soggetti legittimati a fare le multe su tutto il territorio comunale [2]. Tra questi c’è la polizia stradale, la guardia finanza, la polizia provinciale, la polizia municipale.
Tuttavia, in presenza e in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l’esercizio del trasporto pubblico di persone, la legge consente che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte – in via eccezionale – anche da soggetti privati, a cui viene data una speciale investitura da parte della P.A. È quanto avvenuto con la legge [3] che consente la nomina degli ausiliari del traffico. Ma si tratta di un’eccezione che non consente di attribuire a tali soggetti poteri simili e ampi come quelli delle altre forze di polizia. Ne consegue che gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accettare e contestare le violazioni del codice della strada solo per le attività concesse alle aziende private presso cui sono assunti, ossia – come detto prima – la gestione dei posteggi pubblici o le aree di trasporto pubblico delle persone.
Se invece le multe degli ausiliari del traffico sono volte a contestare condotte differenti – come l’invasione della corsia riservata ai mezzi pubblici o un divieto di sosta, un divieto di transito o il parcheggio su di un marciapiede – allora queste sono nulle e possono essere impugnate davanti al giudice.
Risultato: se trovi sul parabrezza dell’auto una contravvenzione e ti accorgi che la stessa ti è stata elevata da un ausiliario del traffico devi verificare qual è la violazione che ti viene contestata: la contravvenzione è legittima solo se si tratta di un parcheggio sulle strisce blu, o in area strettamente adiacente ad esso (come nel caso di parcheggio in seconda fila), o sulle corsie riservate ai mezzi pubblici. In tutti gli altri casi la multa è nulla. Ma per contestarla devi presentare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni o al Prefetto entro 60 giorni.
Riportiamo qui di seguito alcune delle pronunce più recenti e interessanti in merito alle multe degli ausiliari del traffico.
Cassazione civile, sez. II, 16/02/2016,  n. 2973 
In tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell’art. 17, comma 133, della l. n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 2285 del 1992, con esclusione, quindi, dell’esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino [4].
Cassazione civile, sez. II, 16/02/2016,  n. 2973
I dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi del comma 133 dell’articolo 17 della legge n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c) del codice della strada, essendo esclusa la possibilità di estendere l’esercizio di tali poteri all’intero territorio cittadino.
Tribunale Bari, sez. III, 07/01/2015,  n. 19
In tema di circolazione stradale, posteggi, violazioni, i verbali di accertamento redatti dagli ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento hanno l’efficacia di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.. L’attestazione in essi contenuta può essere vinta solo con la proposizione della querela di falso.
Cassazione civile, sez. VI, 08/10/2014,  n. 21268 
Il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative. Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell’ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale (cassata, nella specie, la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta da una donna avverso il verbale con il quale l’ausiliare del traffico aveva contestato alla opponente la sosta sulla zona pedonale. A detta della Corte, la sentenza impugnata aveva argomentato il convincimento sull’assunto che nella specie l’accertamento dell’infrazione fosse stato effettuato da ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, per cui si trattava di personale privo della funzione di accertamento della violazione al divieto di sosta in zona non inclusa tra quelle individuate come date in gestione a parcheggio. Tuttavia, il giudice del gravame non aveva adeguatamente verificato, nonostante la specifica contestazione mossa in sede di opposizione dall’amministrazione, che l’accertatore fosse stato nominativamente individuato con specifico provvedimento di investitura. Infatti, proprio la necessità che gli ausiliari del traffico siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge, determina che la loro nomina debba avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione ovvero nel giudizio in cui tale nomina rilevi, come nel caso di specie).
Cassazione civile, sez. VI, 08/10/2014,  n. 21268
In tema di violazioni al codice della strada consistenti in infrazioni al divieto di sosta nel territorio del comune, qualora le funzioni di prevenzione ed accertamento siano attribuite ad ausiliari del traffico dipendenti comunali, non si applica il limite, previsto per i dipendenti delle società concessionarie, della soggezione delle relative aree a concessione di parcheggio, pur sussistendo la necessità, funzionale all’esigenza che gli ausiliari del traffico posseggano specifici requisiti fissati dalla legge, della nominativa individuazione dell’accertatore con specifico provvedimento di investitura, come tale soggetto a verifica sia in sede di accesso agli atti sia in sede di giudizio.
Cassazione penale, sez. V, 12/04/2013,  n. 43363 
Ai fini della configurabilità dei reati di falsità in atti, gli “ausiliari del traffico” rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio solo se legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico, per effetto di quanto previsto dall’art. 493 c.p. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto, non configurabile il delitto previsto dall’art. 476 c.p. nei confronti di un ausiliario del traffico, dipendente di una società di diritto privato interamente partecipata da un ente pubblico territoriale, accusato di aver alterato un verbale di contravvenzione amministrativa per sosta irregolare).

note

[1] GdP Milano, sent. n. 1722/2018. In particolare, il Giudice di Pace di Milano con la suddetta sentenza, contrariamente ad altre sentenze emesse sempre dal Giudice di Pace di Milano nonché alla sentenza del Tribunale di Milano n. 13472/2016, ha accolto il ricorso dell’automobilista aderendo all’orientamento giurisprudenziale (v., ex plurimis, Corte di Cassazione n. 2973/2016 e n. 2956/2016) secondo il quale il suddetto personale ispettivo è legittimato ad accertare le contravvenzioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle “corsie riservate al trasporto pubblico”.
[2] Art. 12 cod. str.
[3] L. n. 127/1997 art. 13 co. 133.
[4] e due contrastanti impostazioni giurisprudenziali esistenti sul punto, e dettagliatamente descritte dalla decisione in epigrafe, possono così sinteticamente riassumersi.
Secondo una prima impostazione, riscontrabile in Cass. civ., 27 ottobre 2009, n. 22676, inedita, ed alla quale si è ispirata la sentenza impugnata con il ricorso che ha dato origine al principio in epigrafe, i dipendenti comunali (nonché gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico di persone), ai quali siano state conferite, ai sensi dell’art. 17, comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di sosta, possono esercitare le loro attribuzioni su tutto il territorio comunale; ciò, in estrema sintesi, in quanto secondo questa interpretazione, la possibilità conferita ai Comuni, ai sensi dell’art. 17, comma 132, della citata legge, di conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali od ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione, ha evidenziato che ai sensi del successivo comma 133, le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può quindi svolgere anche funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico.
Secondo questa decisione, ancora, anche alla luce della legge n. 488/1999, il cui art. 68, comma 1, conterrebbe una sorta di interpretazione autentica delle attribuzioni conferite dai commi 132 e 133 dell’art. 17, l. n. 127/1997, dal complesso normativo in materia si dovrebbe trarre la conclusione che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico il potere di prevenire ed accertare infrazioni al Codice della strada in alcune ipotesi tassative; tra queste, sempre secondo l’impostazione di Cass. civ. n. 22676/2009, una si riferirebbe proprio agli ispettori di aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali sarebbe conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale.
A questa impostazione, sempre alla luce della ricognizione effettuata dalla decisione in commento, pare aver aderito anche Cass. civ. 8 ottobre 2014, n. 21268, inedita, la quale ha affermato che in tema di violazioni al Codice della strada consistenti in infrazioni al divieto di sosta nel territorio comunale, qualora le funzioni di prevenzione e accertamento siano attribuite ad ausiliari del traffico dipendenti comunali, non si applica il limite, previsto per i dipendenti delle società concessionarie di aree di parcheggio a pagamento, pur sussistendo la necessità della investitura nominativa dell’accertatore con specifico provvedimento.
Tale « larghezza » dell’ambito dei poteri accertativi degli ausiliari del traffico-dipendenti comunali in genere è stata ribadita anche dalla successiva Cass. civ., 24 settembre 2015, n. 18982, inedita, che ha fatto propri i principi espressi da Cass. civ. n. 22676/2009 e Cass. n. 20268/2014.
Come però ha rilevato la decisione in commento, « in posizione diametralmente opposta » si è collocata Cass. civ., 13 gennaio 2009, n. 551, in Giur. it., 2009, 1375, secondo la quale il potere di accertamento delle infrazioni al Codice della strada da parte dei soggetti di cui all’art. 17, comma 132, l. n. 127/1997 (vale a dire da parte degli « ausiliari del traffico ») deve ritenersi limitato a quelle condotte che possano, in qualunque modo, ostacolare o limitare l’ordinato e corretto esercizio dell’attività di trasporto pubblico o di gestione dei parcheggi pubblici, svolta dall’impresa per la quale dipendono. Questa pronuncia prosegue poi nel delineare le attribuzioni conferite dai commi 132 e 133 della l. n. 127/1997, giungendo ad affermare che le relative disposizioni siano « di stretta interpretazione », cosicché le funzioni attribuite riguarderanno, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi (comma 132), solo le violazioni in materia di sosta e solo nelle aree oggetto di concessione, mentre, per i soggetti di cui al comma 133, le funzioni di prevenzione e accertamento dovranno intendersi limitate alla sosta nelle aree oggetto di concessione, ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed inoltre alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.

Per leggere la sentenza clicca qui

laleggepertutti.it

ELEZIONI 2018 vs ELEZIONI 2013

ELEZIONI 2018 vs ELEZIONI 2013
tratto da il disonorevole.it


I numeri non sono tutto, ma possono sempre aiutare a capirci qualcosa. Qui sotto vedete i voti presi dai partiti domenica scorsa.

Qualche riflessione, rispetto al 2013:

- la Lega ha preso +4,3 milioni di voti
- la Lega ha preso comunque meno voti del PD domenica
- Forza Italia -2,7 milioni di voti
- il M5S +2 milioni di voti
- il PD -2,5 milioni di voti
- LeU ha preso praticamente gli stessi voti di SEL



Qui sotto il riepilogo.

La proprietà immobiliare in Italia: la mappa delle regioni

https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2018/03/07/125478-la-proprieta-immobiliare-in-italia-la-mappa-delle-regioni

 
Nonostante i cambiamenti economici e sociali degli ultimi anni stiano facendo emergere una nuova domanda abitativa e una nuova centralità dell'affitto, la casa di proprietà, ad oggi, è ancora il primo amore degli italiani. Non a caso, come si evince dalla mappa, in tutte le regioni circa l'80% dei nostri connazionali possiede un'abitazione. Una percentuale più alta rispetto alla media europea che si aggira intorno al 70%.
Secondo i dati del centro di ricerca Ref per il rapporto Coop 2017, nel 2016 circa l'80% dei nostri connazionali era proprietario di casa. In testa troviamo le regioni del Sud: in primis il Molise con il 93,1% dei proprietari, seguito dall'Abruzzo (88,1%), Basilicata (87,3%), Sardegna (87,6%). Al lato opposto della classifica si trovano i valdostani (72,2%) e i campani (70,2%). Si tratta in ogni caso di percentuali più alte rispetto alle media europea, che si aggira intorno al 70% e sicuramente in una situazione notevolmente diversa a Paesi come Germania (52%), Gran Bretagna (64,6%) e Francia.

La rivoluzione dal possesso all'uso

Nei prossimi decenni la mappa proposta potrebbe cambiare considerevolmente. Nonostante la forte propensione all'acquisto, infatti, in una società sempre più liquida come la nostra, con un mercato del lavoro che spinge a cambiare città e casa a seconda delle esigenze lavorative, la situazione è destinata a cambiare. Alla base dei mutamenti non ci sono solo ragioni economiche, come il tasso alto di disoccupazione giovanile, l'erosione dei consumi delle famiglie, i redditi bassi e l'incapacità delle nuove generazioni a raggiungere un'indipendenza economica.
A spingere verso un modello basato più sull'affitto che sulla proprietà - nel corso dei prossimi dieci anni circa un terzo degli attuali acquirenti potrebbero riversarsi sull'affitto - ci sono anche ragioni sociali e culturali. Soprattutto per le nuove generazioni, come appunta un recente rapporto del Censis, il valore dell'abitazione sta evolvendo da bene a servizio. I millennias preferiscono andare in affitto piuttosto che comprare se questo significa optare per abitazioni in zone più centrali, ben servite, e che offrono occasioni di socialità. Non a caso ad emergere sono modalità abitative "miste" come il cohousing.



Fondi per la progettazione: 200 milioni a città metropolitane, comuni, province e AdSP

http://www.casaeclima.com/ar_34271_fondi-per-la-progettazione-duecento-milioni-citta-metropolitane-comuni-province-adsp.html

Fondi per la progettazione: 200 milioni a città metropolitane, comuni, province e AdSP
Mit: due decreti assegnano risorse agli enti locali per i progetti di fattibilità, PUMS, opere prioritarie
Venerdì 9 Marzo 2018
 
Una progettazione di qualità come primo passo indispensabile per realizzare opere pubbliche di qualità, dai costi certi, nel rispetto dei tempi di realizzazione previsti. Per dare concretezza a uno dei principi fondanti del Nuovo Codice dei Contratti, il Governo ha previsto contributi agli enti locali per realizzare progetti di buon livello. Due decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, assegnano per i prossimi tre anni più di 200 milioni a città metropolitane, province, comuni, autorità di sistema portuale.
Con il “Fondo progettazione Enti locali”, previsto dalla legge di bilancio, lo Stato cofinanzia con 90 milioni nel prossimo triennio gli enti locali nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa a opere pubbliche, tra cui adeguamenti antisismici ed edilizia scolastica.
Con il “Fondo progettazione Insediamenti Prioritari”, previsto dal Nuovo Codice dei Contratti, sono previsti 110 milioni, sempre nel triennio, destinati a diversi tipi di interventi proritari, dai Piani urbani della mobilità sostenibile alle opere nei porti.
Queste risorse – afferma il Ministro Delrio - consentiranno agli enti locali di realizzare buone progettazioni. Dalla messa in sicurezza di infrastrutture ed edifici pubblici, tra cui le scuole, alla revisione di progetti invecchiati, alla pianificazione strategica nelle città metropolitane, ai piani urbani della mobilità sostenibile, a progetti per la portualità. In questo modo si costituirà un buon parco progetti: progetti fattibili, pronti per essere finanziati, sopperendo alla carenza di progettazione efficace che impedisce o rallenta la realizzazione degli investimenti pubblici. Un’attività che potrà essere utile anche per consentire agli enti locali di partecipare a bandi e finanziamenti.
FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI: 90 MILIONI. Il decreto ministeriale per il “Fondo progettazione enti locali” riguarda criteri e modalità di accesso, selezione e cofinanziamento per il triennio 2018-2020, previsti dalla legge di Bilancio 2018 e ha avuto ieri il parere favorevole della Conferenza Stato-Città.
Il “Fondo progettazione enti locali” ha l’obiettivo di cofinanziare con risorse statali la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e la redazione dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.
Sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione, pur mantenendo la stessa destinazione d’uso, così come i progetti finalizzati all’adeguamento degli edifici alla normativa sismica, o anche la messa in sicurezza edile ed impiantistica.
Le risorse stanziate sono 30 milioni di euro all’anno anno per il triennio 2018 – 2020 (90 milioni di euro) e sono suddivise, con una ripartizione massima di cofinanziamento statale pari all’80% per città metropolitane e province, in questo modo:
4.975.000 euro alle 14 città metropolitane.
Con una quota fissa di 100.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale alla popolazione;
12.437.500 euro. alle 86 province
Con una quota fissa di 70.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile proporzionale alla popolazione;
12.437.500 di euro ai comuni, con bando.
I criteri di assegnazione prevedono una ripartizione su bando pubblico in base ad una graduatoria triennale 2018/2020, con priorità ai progetti di adeguamento alla normativa sismica degli edifici e delle strutture scolastiche, e un ammontare massimo di cofinanziamento statale a 60.000 euro.
FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI: 110 MILIONI. Il “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” è stato istituito dal Nuovo Codice dei Contratti e finanziato dal Fondo Investimenti 2016 con 500 milioni.
Il decreto del Ministro Delrio, firmato in queste ore, assegna 110 milioni di euro per il triennio dal 2018 al 2020, ripartiti in 25 milioni per il 2018; 35 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020.
Le risorse sono state assegnate in questo modo:
30 milioni di euro alle 15 Autorità di sistema portuale.
Il Decreto di riparto è stato predisposto attraverso la ricognizione dei fabbisogni delle singole Autorità di Sistema Portuale, valutato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali del Ministero e da Ram, condiviso alla Conferenza nazionale dei presidenti.
25 milioni di euro alle 14 Città Metropolitane;
con una quota fissa di 800.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale sia alla popolazione (65%) che alla superficie territoriale (35%);
30 milioni ai 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane
con una quota fissa di 1.200.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale sia alla popolazione (65%) che alla superficie territoriale (35%);
25 milioni ai 36 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma,
(non ricadenti in Città Metropolitana) o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
Con una quota fissa di 200.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale sia alla popolazione (65%) che alla superficie territoriale (35%).
Le risorse destinate alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana e agli altri Comuni andranno utilizzate prioritariamente per la predisposizione dei Piani Strategici Metropolitani (Psm) e dei Piani urbani della mobilità sostenibile (Pums).
Per chi ha già redatto i Psm o i Pums o già affidato l’incarico per la loro realizzazione, le risorse andranno utilizzate per la predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute in tali strumenti di pianificazione o comunque di prioritario interesse nazionale, cioè coerenti con le strategie della nuova politica di pianificazione infrastrutturale e con i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato al Def 2017.
Sono ammissibili solo le spese sostenute a valere su contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati dopo l’emanazione del decreto.
Le risorse complessive per le città metropolitane
Nelle slide allegate, relative a ciascun decreto, è possibile risalire alle risorse destinate per dai due Fondi ai singoli Enti.
Queste, per fare un esempio, le risorse assegnate alle 14 città metropolitane e capoluogo di regione:
Bari, 4,255 milioni, di cui 2,618 per la città metropolitana, e 1,637 milioni per il comune capoluogo;
Bologna, 4,103 milioni, di cui 2,381 per la città metropolitana e 1,722 per il comune capoluogo;
Cagliari, 3,055 milioni, di cui 1,610 per la città metropolitana e 1,445 per il comune capoluogo;
Catania, 4,172 milioni, di cui 2,462 per la città metropolitana e 1,710 per il comune capoluogo;
Firenze, 4,034 milioni, di cui 2,366 per la città metropolitana e 1,668 per il comune capoluogo;
Genova, 4,066 milioni, di cui 2,044 per la città metropolitana e 2,022 per il comune capoluogo;
Messina, 3,685 milioni, di cui 2,005 per la città metropolitana e 1,680 per il comune capoluogo;
Milano, 4,770 milioni, di cui 4,141 per la città metropolitana e 2,629 per il comune capoluogo;
Napoli, 6,223 milioni, di cui 4,011 per la città metropolitana e 2,212 per il comune capoluogo;
Palermo, 4,754 milioni, di cui 2,753 per la città metropolitana e 2,001 per il comune capoluogo;
Reggio Calabria, 3,597 milioni, di cui 1,933 per la città metropolitana e 1,664 per il comune capoluogo;
Roma, 10,917 milioni, di cui 5,537 per la città metropolitana e 5,380 per il comune capoluogo;
Torino, 5,997 milioni, di cui 3,845 per la città metropolitana e 2,152 per il comune capoluogo;
Venezia, 4,077 milioni, di cui 2,119 per la città metropolitana e 1,958 per il comune capoluogo.

Ticket scaduto? La multa è illegittima

Ticket scaduto? La multa è illegittima
 https://business.laleggepertutti.it/29880_ticket-scaduto-la-multa-e-illegittima
link
------
 Ticket scaduto? La multa è illegittima
 
L’automobilista che sosta oltre il termine indicato sul ticket sarà tenuto a pagare un sovrapprezzo, ma la multa eventualmente elevata è illegittima
Non è raro che l’automobilista trovi sul parabrezza della propria vettura una multa a causa del ticket scaduto: ciò perché chi parcheggia l’auto per un periodo di tempo superiore a quello coperto dal ticket regolarmente acquistato, viene sanzionato. Questa multa è legittima? Si tratta di una violazione al Codice della Strada o di un mancato adempimento contrattuale tra il cliente e il gestore del parcheggio? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Ticket scaduto: le strisce blu

Il mancato rinnovo del ticket non integra un illecito sanzionabile: il Codice della Strada infatti, prevede soltanto che il ticket debba essere acquistato ed esposto in maniera visibile, ma non si pronuncia sulla possibilità che, una volta scaduto, non sia stato rinnovato. La lacuna sul punto finisce di fatto per autorizzare gli automobilisti ad acquistare un ticket per la sosta a pagamento anche per pochi minuti e poi rimuovere l’auto dopo molte ore (anche il giorno successivo), senza dover pagare altri soldi. L’eventuale multa sarebbe quindi del tutto illegittima e il cittadino potrebbe farsela annullare dal giudice di pace. Il principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Treviso [1], ad esempio, ha riconosciuto l’illegittimità della multa ribaltando la decisione del giudice di pace. Secondo il Tribunale, la sanzione prevista dal codice della strada [2], è comminabile solo in caso di omesso acquisto del ticket orario o in caso di mancata esposizione in modo visibile (sul parabrezza o altre zone dell’auto ove sia visibile al vigile). Al contrario, dove la sosta è consentita a tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento si configura come una inadempienza contrattuale.

Ticket scaduto: il parere del Ministero

Sull’illegittimità della multa elevata a causa del ticket scaduto si è pronunciato anche il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti su sollecitazione del Codacons. Secondo il Ministero [3], le multe prese dai cittadini per divieto di sosta sulle strisce blu perché si è superato l’orario indicato dal biglietto del parcometro, sono da ritenersi nulle. Questo deriva dal fatto che tale violazione non costituisce una violazione al Codice della Strada ma un mero inadempimento contrattuale verso la società che detiene la proprietà dei parcheggi a pagamento.
Da quanto detto ne consegue che all’automobilista che ha sostato oltre il termine per cui ha pagato, può essere richiesto il pagamento della differenza tra i due importi ma non la sanzione amministrativa attualmente pretesa dai Comuni per il divieto di sosta.
Fermo quanto sopra, tuttavia è da citare anche il recente e contrario orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che la sosta effettuata oltre il tempo pagato è da considerarsi un illecito amministrativo e non un semplice inadempimento contrattuale: ne consegue che sostare nelle strisce blu con il ticket scaduto, merita una multa al pari di chi non si munisce dell’apposito ticket, ai sensi dell’articolo 7, comma 15 del Codice della strada [4].

note

[1] Tribunale di Treviso, sezione prima civile, nella sentenza n. 1069 del 21.04.2016.
[2] Art. 157 CdS.
[3] Nota Mit del 13.03.2014 e nota del 12.05.2015.
[4] Cass. sent. n. 16258/2016.

Rinnovo patenti: guida legale

https://www.studiocataldi.it/articoli/29475-rinnovo-patenti-guida-legale.asp

 ragazza mostra la propria patente di guida

Rinnovo patenti: guida legale

La normativa sul rinnovo delle patenti di guida, i documenti necessari, la procedura, le diverse scadenze e i costi di rinnovo
di Annamaria Villafrate - Il Codice della Strada dedica alla disciplina del rinnovo delle patenti di guida gli artt. 115, 119 e 126.
La disciplina codicistica però deve essere integrata dalla Circolare 20423 del 23/09/2014 che, oltre a richiamare diversi decreti contenenti la disciplina di dettaglio, regola, tra le altre cose, il rinnovo delle patenti in via telematica.
Indice
  1. Rinnovo della patente
  2. Documenti necessari al rinnovo patente
  3. Rinnovo patente: la procedura
  4. Cosa fare se la patente rinnovata non arriva
  5. Periodi di validità delle patenti
  6. Patenti con scadenza il giorno del compleanno
  7. Costi di rinnovo patente

Rinnovo della patente

La patente di guida, una volta ottenuta, deve essere rinnovata a scadenze periodiche variabili, in base alla categoria di appartenenza e all'età del conducente.
Per ottenere il rinnovo della patente il conducente deve sottoporsi a una visita eseguita da medici abilitati, che sono tenuti ad accertare il possesso dei requisiti fisici e psichici d'idoneità alla guida.

Documenti necessari al rinnovo patente

  • codice fiscale;
  • documento d'identità in corso di validità;
  • patente di guida scaduta o vicina alla scadenza;
  • certificati medici che attestano la presenza di una patologia del conducente in originale e copia;
  • Attestati che documentano il rilascio di eventuali protesi utilizzate dal conducente;
  • eventuale prescrizione medica di occhiali o lenti a contatto;
  • ricevuta di pagamento della visita medica (costi e modalità sono variano in base alla struttura che effettua la visita e alla categoria di patente da rinnovare);
  • ricevuta del versamento di € 10,20 da versare sul c/c postale n. 9001, con codice causale per rinnovo patente 002, Dipartimento Trasporti Terrestri eseguito utilizzando bollettini prestampati disponibili presso gli uffici postali e della Motorizzazione Civile;
  • ricevuta di versamento imposta di bollo di € 16,00 sul c/c 4028 su bollettini prestampati disponibili presso gli uffici postali e della Motorizzazione Civile su c.c.p. n. 4028;
  • foto recente formato tessera.

Rinnovo patente: la procedura

Il sanitario incaricato di sottoporre a visita il conducente provvede a trasmette telematicamente al Ministero il certificato medico, gli estremi dei versamenti effettuati con bollettino postale, la foto tessera e la firma del patentato. Nel momento in cui la visita si conclude positivamente il medico stampa la ricevuta con cui conferma la validità e la consegna al conducente. La ricevuta permette al patentato di circolare esclusivamente sul territorio italiano fino a quando non riceveranno la nuova patente. In seguito il Ministero provvederà ad inviare la nuova patente all'indirizzo indicato dal titolare in fase di rinnovo (che può essere anche diverso da quello di residenza), con posta assicurata a carico del destinatario.

Cosa fare se la patente rinnovata non arriva

Decorsi 15 giorni dalla visita medica, se la patente non è ancora stata recapitata, il conducente può contattare:
  • numero verde 800979416 Poste italiane;
  • numero verde 800232323 Ministero.
Nel caso in cui non sia stato possibile consegnare la patente, questa viene restituita al Ministero e annullata. In questo caso il titolare dovrà contattare il numero verde del Ministero e chiedere la produzione e spedizione di una nuova patente.

Periodi di validità delle patenti

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE vanno rinnovate

  • ogni 10 anni fino a 50 anni
  • ogni 5 anni fino a 70 anni
  • ogni 3 anni fino a 80 anni
  • ogni 2 anni dopo gli 80 anni
Le patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS devono essere rinnovate in Commissione medica locale, ogni 5 anni fino a 70 anni, in seguito nel rispetto delle scadenze regolari.

Le patenti C1, C1E, C, CE vanno rinnovate

  • ogni 5 anni fino a 65 anni
  • ogni 2 anni dopo i 65 anni
Anche in questo caso la visita deve essere effettuata in Commissione medica locale.
Per quanto riguarda la patente CE, necessaria per la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 tonnellate, tra i 65 e i 68 anni è necessario un attestato particolare che si consegue ogni anno dopo una visita specialistica presso Commissione medica locale. Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli pesanti.
Le corrispondenti patenti speciali C1S, CS vanno rinnovate sempre in Commissione medica locale nel rispetto delle scadenze regolari.

Le patenti D1, D1E, D, DE vanno rinnovate

  • ogni 5 anni fino a 70 anni
  • ogni 3 anni fino a 80 anni
  • ogni 2 anni dopo gli 80 anni
Dopo i 60 anni le patenti D1 o D permettono al suo titolare di condurre i veicoli per i quali è prevista la patente B, mentre quelle D1E e DE abilitano alla guida dei mezzi che richiedono la patente BE.
Dai 60 anni fino ai 68, per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone è necessario un attestato speciale che deve essere conseguito ogni anno, dopo visita medica specialistica presso la Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni i veicoli adibiti al trasporto di persone descritti non si possono più guidare.
Dopo i 65 anni i titolari di patente D o DE ottenuta entro il 30/9/2004, che permette la guida dei veicoli abilitati dalla C e CE, per continuare a condurre questi mezzi devono attenersi alle regole di rinnovo delle patenti C e CE.
Le patenti speciali D1S, DS vanno rinnovate sempre in Commissione medica locale nel rispetto delle scadenze regolari.

Patenti con scadenza il giorno del compleanno

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE scadono nel giorno e mese del compleanno del conducente. Questa regola non è applicata alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alla Carta di qualificazione del conducente e alle patenti A e B rinnovate in seguito a visita eseguita da una Commissione medica locale o da medici A.s.l specialisti in diabetologia o malattie del ricambio.
Dal 17 settembre 2012, l'allineamento tra la scadenza della patente e del compleanno avverrà gradualmente per tutti i conducenti che rinnoveranno alla scadenza ordinaria il proprio documento di guida. Ai neopatentati questa regola verrà applicata dal momento in cui conseguiranno la patente di guida.

Costi di rinnovo patente

Per ottenere il rinnovo della propria patente di guida ci si può rivolgere alternativamente
  • all'A.C.I.
  • presso le agenzie pratiche auto
  • alla Motorizzazione civile
L'A.C.I e le agenzie pratiche auto applicano tariffe che, per l'intera pratica variano attorno ai 70,00 – 75,00 euro, perché offrono anche la comodità di poter effettuare la visita medica direttamente presso la sede e in tempi rapidi. I costi della Motorizzazione civile sono decisamente più bassi, in genere sotto i 30 euro, di contro però non sbriga la parte burocratica del rinnovo e per la visita medica è necessario recarsi alla ASL di riferimento e attendere tempi più lunghi.

mercoledì 7 marzo 2018

flat tax : informazioni corrette ai cittadini

http://tassaunica.it/

 https://youtu.be/2hPAJ8Pvaec
video clip

 http://tassaunica.it/brochure/
VIDEO CLIP



 Monti sbugiardato sulla Flat Tax al 15%

Monti sbugiardato sulla Flat Tax al 15%

Il "professorone" Monti ridicolizza la proposta della Lega di TASSA UNICA al 15%. https://www.youtube.com/watch?v=11iQq6rhyAU
leggi tutto
 http://tassaunica.it/armando-siri-aliquota-unica-al-15-possibile/
--------------------------------------------------------------------------------

La FLAT TAX al 15% rappresenta uno dei punti programmatici fondanti del programma politico di Matteo Salvini.
Il Comitato Nazionale per l’introduzione della Flat Tax in Italia nasce proprio per sostenere, con ancora più efficacia, la proposta di riforma fiscale del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) con l’introduzione della Flat Tax al 15%, e diffondere questo progetto in maniera capillare raccogliendo adesioni e consensi in tutto il Paese, da Nord a Sud, in particolare tra professionisti, imprenditori, commercianti, partite iva, studenti e, più in generale, tra chiunque ritenga che, senza una drastica riduzione del carico fiscale a favore di famiglie e imprese, non ci sarà mai una vera e propria ripresa economica. 
L’obiettivo è dunque aggregare persone nei vari comuni d’Italia, affinché aderiscano al progetto della Flat Tax al 15% e promuovano a loro volta iniziative di divulgazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica anche attraverso conferenze, presentazioni, manifestazioni e, soprattutto, la diffusione del libro di Armando Siri (Flat Tax: la rivoluzione fiscale in Italia è possibile), che rappresenta il punto di riferimento di questa riforma
Il Comitato è composto dal Presidente Armando Siri, che rappresenta il Comitato e ne è il portavoce nazionale collaborando al fianco di Matteo Salvini. 
E’ formato poi dal Comitato Esecutivo che ha il compito di coordinamento e attuazione delle varie iniziative volte alla diffusione della Flat Tax, ed è inoltre composto da un Consiglio Politico e un Collegio Scientifico in cui convergono rispettivamente rappresentanti delle Istituzioni (parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali) e docenti, economisti, giornalisti a sostegno del progetto di riforma.
Chiunque voglia aderire al Comitato dovrà sottoscrivere in ogni sua parte il modulo di adesione, e dovrà inviarlo compilato all’indirizzo e-mail: info@tassaunica.it
La rivoluzione fiscale non è un sogno irrealizzabile come tanti vogliono farci credere. Può essere presto realtà nel nostro amato Paese, ma occorre l’impegno in prima persona di ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di espandere la nostra comunità, abbiamo bisogno di iniziative sui territori, abbiamo bisogno di stimolare il dibattito nel Paese e abbiamo bisogno di risorse economiche per sostenere le iniziative e le attività del Comitato. 
Perché le cose possono cambiare, sempre. Ma occorre partire innanzitutto da se stessi. 

Per ADERIRE:

Per SOSTENERE:

  • Puoi effettuare una donazione al Comitato Nazionale per l’introduzione della Flat Tax in Italia tramite bonifico attraverso le seguenti coordinate bancarie:
Intestatario: FLAT TAX PER L’ITALIA
Iban: IT75E0569601612000009495X46
Banca: Banca Popolare di Sondrio 

Per FIRMARE LA PETIZIONE:

Vogliamo smettere di curare i sintomi e affrontare una volta per tutte le cause della recessione e della stagnazione in Italia?
Allora sostieni la proposta di Armando Siri (Consigliere Economico di Matteo Salvini) e della Lega Nord.
I sottoscritti cittadini italiani sollecitano il rapido esame con successiva approvazione della proposta di legge N. 3170 del 15 giugno 2015: “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti nuova disciplina delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società”.

Per INFO:

Tel: 02.36516865


martedì 6 marzo 2018

Bonus asilo nido: sì agli arretrati

http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/255626/bonus-asilo-nido-si-agli-arretrati.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=bonus-asilo-nido-si-agli-arretrati


di Noemi Ricci
scritto il

 
Al via funzionalità del servizio INPS online per il Bonus asilo nido: fino al 31 marzo è possibile allegare la documentazione per ottenere gli arretrati dell'ultimo quadrimestre 2017.
Con il Messaggio n. 952/2018 l’INPS ha comunicato il rilascio della nuova funzionalità per l’integrazione delle domande di Bonus asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) per l’anno 2017. Si tratta delle agevolazioni previste per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie.

=> Bonus asilo nido 2018: come fare domanda

Bonus asilo nido

Il Bonus consiste, con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016, in un rimborso fino ad un limite di 1.000 euro su base annua parametrato su 11 mensilità del pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
00:10
/
02:38
00:00
Share
Playlist
Embed
Copy to clipboard: Ctrl+C / Cmd+C
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state emanate le disposizioni attuative, quindi l’INPS con la circolare n. 88/2017 ha fornito istruzioni operative relative alla presentazione della domanda per l’anno 2017.

Riesame domande respinte

A seguito della chiusura della procedura di acquisizione delle istanze relative all’anno 2017 avvenuta il 31 dicembre 2017 e delle numerose richieste di riesame da parte di utenti, che hanno omesso di indicare nella domanda di Bonus asilo nido tutti o parte dei mesi di frequenza compresi tra settembre e dicembre 2017, l’Istituto ha deciso di concedere la possibilità di allegare i documenti necessari ad ottenere il contributo relativo a tali mensilità.

Per tale scopo l’INPS ha attivato una nuova funzionalità per consentire, a partire dal 2 marzo 2018 e fino al 31 marzo, di integrare la domanda originaria di allegare la documentazione di spesa relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017 accedendo all’area riservata e quindi al menù “Allegati Domande”. In caso di richiesta già etichettata come “respinta”, prima di inserire le mensilità aggiuntive sarà necessario inviare una motivata richiesta di variazione tramite la funzione “allega nuovo documento su respinta”, presente nel menù “invio richiesta di variazione”. In questo modo verrà ripristinato lo stato “da istruire” e il richiedente potrà procedere ad allegare la documentazione relativa ai mesi per i quali si intendono chiedere gli arretrati

TRATTO da pmi.it