lo proporremo nel nostro pgt che deve svilupparsi e rinnovarsi come indirizzo strategico per il futuro di castiglione d'adda, oltre chiaramente che per le attività produttive e il recupero delle aree dismesse e della rigenerazione urbana.....
regolamenti edilizi spazi comuni e attrezzati per le biciclette
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sulla mobilità ciclistica. Entrerà in vigore il 15 febbraio 2018
Giovedì 1 Febbraio 2018
Promuovere
l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze
quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative, al fine di
migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilita' della
mobilita' urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre
gli effetti negativi della mobilita' in relazione alla salute e al
consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali,
accrescere e sviluppare l'attivita' turistica, in coerenza con il piano
strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all'articolo
34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
con il piano straordinario della mobilita' turistica, di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e
secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di
ferrovie turistiche.
È questo l'obiettivo della Legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni
per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della
rete nazionale di percorribilita' ciclistica.”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2018.
Questa legge entrerà in vigore il 15 febbraio 2018.
SPAZI COMUNI E ATTREZZATI PER LE BICICLETTE NEI REGOLAMENTI EDILIZI.
“I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla
realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette
negli edifici adibiti a residenza e ad attivita' terziarie o produttive
e nelle strutture pubbliche”, si legge nell'articolo 8 della legge,
intitolato “Disposizioni particolari per i comuni”.
“In sede di attuazione degli strumenti
urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per
le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.”
L'articolo 8 stabilisce inoltre che i
comuni “possono prevedere, in prossimita' di aeroporti, di stazioni
ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di
mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la
realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito
di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di
noleggio”.
Per la realizzazione delle velostazioni, i
comuni “possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono la
sosta di veicoli, le strutture destinate a parcheggio, le stazioni
ferroviarie, metropolitane o automobilistiche o le stazioni di mezzi di
trasporto marittimo, fluviale e lacustre, ove presenti”.
La gestione delle velostazioni “puo'
essere affidata ai soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione
dei servizi di trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o
ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica
conformi alla normativa vigente”.