il Patto di stabilita’ 2013
Le ultime disposizioni normative e gli aggiornamenti in materia di PSI
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Le novità in materia di Patto di Stabilità Interno per gli enti locali: dagli enti assoggettati alle regole di determinazione dell’obbiettivo, dalle esclusioni di spesa alle sanzioni in caso di inadempimenti
A cura di:
Andrea Recaldin
Maria Piera Pastore
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Introduzione
Le conseguenze derivanti dall’applicazione del Patto di Stabilità sulla gestione e la pianificazione delle risorse a livello dei Comuni sono ben note.
La rigida imposizione dei vincoli del Patto, infatti, rende in molti casi impossibile per l’ente il tempestivo pagamento dei propri debiti nei confronti delle aziende fornitrici, sottraendo così importanti e fresche risorse alle imprese.
Lo scopo del presente documento è dunque quello di sintetizzare le principali norme e gli aspetti cardinali oggi vigenti in materia di Patto di Stabilità, al fine di supportare gli amministratori nella fase di programmazione e decisione amministrativa.
In attesa della prossima Legge di Stabilità, infatti, l’ultima legge di stabilità 2013, la n. 228/2012, congiuntamente ad altre disposizioni normative, hanno rivisto in alcune parti la disciplina del Patto di stabilità interno (PSI). Tra queste, quella più importante, senza dubbio, l’assoggettamento al Patto anche per gli enti con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, che, tuttavia, potranno godere di uno sconto complessivo di circa 180 milioni di euro per il 2013.
Sono state anche riviste le regole di determinazione dei saldi con la revisione della base di calcolo, l’obiettivo del Patto di stabilità dovrà essere calcolato sulla spesa media corrente 2007/2009 invece che sul triennio 2006/2008, e la riproposizione dei meccanismi di Patto regionalizzato. Confermate, invece, le sanzioni per gli enti inadempienti.
Enti assoggettati
Una delle più recenti ed importanti novità in materia di PSI è l’inclusione anche dei comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti, mentre, a partire dal 2014 saranno assoggettati alle regole del PSI anche le unioni di comuni costituite fra comuni con popolazione inferiore a mille abitanti.
Come è facile immaginare, l’ampliamento dei piccoli comuni ai vincoli degli obiettivi di finanza pubblica ha evidenti molto pesanti sulla gestione delle amministrazioni locali, con particolare riferimento alla programmazione delle opere pubbliche e quella dei pagamenti.
Le regole per la determinazione dei saldi
Il Patto, come già nel 2012, si basa sul principio della “competenza mista”. Viene cioè considerata la competenza (impegni ed accertamenti) per le entrate e le spese correnti, e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e le spese in conto capitale. Il saldo-obiettivo di ciascun ente si calcola come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
Tutti gli enti, sia Province che Comuni, sono suddivisi in due categorie: gli enti virtuosi e gli altri enti. I primi possono conseguire, sulla base di specifici criteri, un saldo finanziario pari a zero, e sono individuati annualmente con le modalità previste dall’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 ( rispetto del Patto; rapporto fra entrate correnti (titolo I + titolo II + titolo III) riscosse ed accertate, autonomia finanziaria, intesa come rapporto fra entrate proprie (titolo I + titolo III) ed entrate correnti ed equilibrio di parte corrente, espresso dal rapporto fra entrate correnti e spese correnti). Da quest’anno, tuttavia, per considerare le diverse realtà economiche del Paese, i parametri vengono corretti con due indicatori: il valore delle rendite catastali ed il numero di occupati. [1]
La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario si ottiene applicando alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2007/2009 predeterminate percentuali, che per le province sarà compreso fra 18,8% e 19,8%, per i comuni con più di 5.000 abitanti fra 14,8% e 15,8% e per quelli fra 1.001 e 5.000 abitanti fra 12% e 13%.
Visto che non è possibile stabilire anticipatamente quali tra gli enti saranno considerati virtuosi e quali no, è preferibile che, al momento di determinare l’obiettivo, l’ente applichi, in via prudenziale, alla media della spesa corrente 2007/2009 il coefficiente massimo previsto. Al valore così ottenuto si dovrà infine sottrarre l’importo delle riduzioni previste dall’art. 14 del decreto legge n.78/2010 (ad eccezione dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, esclusi dai tagli): il valore così ottenuto rappresenta l’obbiettivo dell’ente.
I patti territorializzati
I commi 122-126 della ultima legge di stabilità hanno riproposto anche per il 2013 il c.d. Patto regionale verticale incentivato secondo il quale ciascuna Regione potrà acquisire un contributo statale in conto riduzione (anche parziale) del proprio debito in misura pari all’83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del Patto, ceduti agli enti locali del proprio territorio in modo da liberare pagamenti di residui in conto capitale.
Esenzioni
La normativa in materia di PSI prevede, come già stabilito anche negli anni passati, delle esclusioni dal computo dell’obbiettivo. Sono ad esempio confermate le esenzioni per le risorse provenienti dallo Stato e sostenute dagli enti locali per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, e per quelle provenienti dall’Unione europea.
Inoltre, gli enti locali che dismettono partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, e che effettuano investimenti infrastrutturali, escludono tali risorse dal calcolo del saldo. Fuori dal computo anche le risorse trasferite dall’Istat ed utilizzate dagli enti individuati dal Piano generale di censimento per spese dei censimenti stessi.
Il sistema sanzionatorio
In caso di mancato rispetto del PSI, l’ente locale subisce anzitutto una riduzione del Fondo di solidarietà comunale (quello che fu il fondo sperimentale di riequilibrio) per una misura pari alla differenza tra il risultato raggiunto e l’obiettivo programmatico prefissato, con la previsione che qualora le risorse del fondo siano insufficienti, l’ente è tenuto a versare la differenza al bilancio dello Stato.
In caso di sforamento del PSI, inoltre, l’ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio né ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti, tanto che l’eventuale assunzione di mutui e prestiti deve essere corredata da una certificazione da cui risulti il conseguimento del Patto nell’anno precedente. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, in quanto il ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento.
Ulteriori sanzioni previste sono quelle in base alle quali l’ente è impossibilitato a procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale e la riduzione dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
Il Patto di Stabilità e il Decreto “sblocca debiti”
Con il decreto “sblocca debiti” (d.l. n. 35/2013) sono operativi i diversi strumenti per favorire il pagamento dei debiti pregressi da parte degli enti locali. La normativa ha un risvolto importante anche in termini di Patto di Stabilità.
Come noto, infatti, uno dei punti più importanti del provvedimento è l’introduzione di una deroga al PSI in relazione ad alcune tipologie di pagamento. In particolare, sono esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012
L’esclusione dei debiti dal computo del PSI vale solo per l’anno in corso operando come detrazione di una quota parte delle spese: non viene perciò modificato l’obiettivo di Patto ma ridotto l’ammontare dei pagamenti che gravano sul saldo.
Importante evidenziare, poi, come all’interno del provvedimento sia stato introdotto anche un articolo che rivede la disciplina del “Patto regionale verticale incentivato”, estendendo lo stesso anche al 2014, quando in precedenza era previsto si applicasse solo al 2013, aumentando la dotazione finanziaria fino a 1,2 miliardi. Gli spazi finanziari concessi possono essere utilizzati dagli enti locali, per pagamenti di parte capitale, oltre che in conto residui.
Rimangono ovviamente validi anche gli altri meccanismi, e le relative scadenze, di “regionalizzazione” del Patto, ovvero il Patto regionale verticale non incentivato ed il Patto regionale orizzontale, mentre viene sospeso, a fronte anche dello scarso utilizzo che fino ad oggi ne è stato fatto
[1] Il recente D.L. 102/2013, il decreto sull’abrogazione dell’IMU sulla prima abitazione, ha momentaneamente sospeso per il 2014 l’applicazione del sistema virtuoso.
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