Sport dilettantistico: le agevolazioni fiscali
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di Redazione PMI.it
scritto il
Con la a Circolare n. 18/E/2018, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ai dubbi delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro,
di cui all’art. 90, Legge n. 289/2002, esposti nel corso del tavolo
tecnico congiunto insieme al Coni, ha fornito chiarimenti in merito al
riconoscimento delle agevolazioni fiscali,
individuando le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario
e le attività accessorie a quelle sportive che beneficiano delle
agevolazioni e precisando le ipotesi di esclusione della decadenza dai
benefici.
Le Entrate si soffermano in particolare su:
Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. Sono escluse dal regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato.
L’Agenzia chiarisce inoltre che, ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi tra l’associazione sportiva e l’associato/socio o il tesserato, la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali e quindi agevolabili ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir. Il tutto a condizione che vi sia l’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Nel caso degli sport equestri, ad esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).
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Sport dilettantistico: i chiarimenti dell'Agenzia delle
Entrate sulle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi
dilettantistici senza fini di lucro
Le Entrate si soffermano in particolare su:
- la disciplina giuridica e la qualificazione tributaria delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro;
- il regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 e relative questioni connesse all’ambito di applicazione;
- l’agevolazione di cui all’art. 148, comma 3, TUIR e relative questioni riguardanti l’ambito di applicazione;
- gli effetti della riforma del Terzo Settore sull’applicabilità sia del regime fiscale di cui alla Legge n. 398/1991, sia dell’agevolazione di cui all’art. 148, comma 3, TUIR;
- l’esenzione dall’imposta di bollo.
Uscita dal regime agevolato
Le Entrate rassicurano:Nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione.
Attività commerciali
Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. Sono escluse dal regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato.
Cessione di atleti
Le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall’art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un’unica Federazione Sportiva. Si applicano invece le regole generali di tassazione nei casi in cui:- il trasferimento sia meramente speculativo;
- la destinataria non sia un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.
Pagamenti oltre i 1.000 euro
In caso di quote di iscrizione a corsi o di tesseramento incassate in contanti, con un versamento cumulativo di importo pari o superiore ai 1.000 euro, l’ente dovrà, per rispettare l’obbligo di tracciabilità, rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.Sport equestri
L’Agenzia chiarisce inoltre che, ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi tra l’associazione sportiva e l’associato/socio o il tesserato, la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali e quindi agevolabili ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir. Il tutto a condizione che vi sia l’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Nel caso degli sport equestri, ad esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).
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