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Proroga ecobonus edifici: la tabella con gli interventi incentivabili e le aliquote di detrazione
Anche
per il 2019 resta confermata l'aliquota al 50% per serramenti e
infissi, schermature solari, caldaie a biomassa e caldaie a
condensazione in classe A
Martedì 8 Gennaio 2019
Sulla
Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la Legge di
Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) che proroga per tutto il 2019 le
condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica
degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31
dicembre 2019.
La Task-force detrazioni fiscali del
Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA ha messo a punto una
tabella che sintetizza gli interventi incentivabili e le rispettive
aliquote di detrazione:
Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
- schermature solari,
- caldaie a biomassa,
- caldaie a condensazione, che continuano
ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno
pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione
possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere
in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti
appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della
Commissione 2014/C 207/02.
Resta confermata al 65% l’aliquota per:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi, cioè costituiti da
una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in
fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro,
- generatori d’aria a condensazione.
Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.
Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
- gli interventi di tipo condominiale,
per le spese sostenute dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro
moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono
l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici
appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla
riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di
rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione
di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa
all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a
136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che
compongono l’edificio.
E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che
devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo. A
seguito di ciò la Task-force ENEA sarà nelle condizioni di poter
aggiornare il sito per la trasmissioni dei dati, i vademecum dei singoli
interventi e tutto il materiale tecnico-informativo.
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