Sale da gioco: possono essere aperte solo per 8 ore giornaliere
E’ legittima l’ordinanda di un Sindaco che
impone alle sale da gioco un orario di apertura non superiore alle 8 ore
giornaliere, imponendo tale limite temporale all’apertura delle sale
scommesse e al loro relativo funzionamento, pertanto, all’accensione e
allo spegnimento degli apparecchi con vincita in denaro.
Questo il principio sostenuto dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 4509/2019, con cui ha respinto il ricorso presentato da una società di apparecchi da gioco.
Nel caso di specie, un Comune aveva emesso un’ordinanza che determinava gli orari di esercizio delle sale giochi e il loro funzionamento, limitandolo soltanto a 8 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., secondo cui “devono essere rispettati gli orari imposti dal Sindaco in materia di apertura degli esercizi pubblici localizzati nel territorio. Il cartello dell’orario dell’attività deve essere esposto ben visibile al pubblico, all’ingresso del locale”.
La società aveva impugnato tale ordinanza e i giudici amministrativi di I grado avevano respinto il ricorso e la società aveva appellato la pronuncia di fronte al Consiglio di Stato.
I giudici di II grado hanno confermato la sentenza del Tar, ricordando che il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione per limitare il gioco d’azzardo, assegnando agli stati membri la facoltà di attuare interventi di protezione dei giocatori.
Il quadro legislativo in materia prevede norme limitative anche al fine di ridurre gli effetti negativi sulla salute dei cittadini e alla cura e alla riabilitazione delle persone affette da ludopatia.
Pertanto, spetta ai Comuni attuare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività da gioco a tutela della salute dei cittadini.
fonte: https://www.self-entilocali.it/2019/07/23/sale-da-gioco-possono-essere-aperte-solo-per-8-ore-giornaliere/
Questo il principio sostenuto dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 4509/2019, con cui ha respinto il ricorso presentato da una società di apparecchi da gioco.
Nel caso di specie, un Comune aveva emesso un’ordinanza che determinava gli orari di esercizio delle sale giochi e il loro funzionamento, limitandolo soltanto a 8 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., secondo cui “devono essere rispettati gli orari imposti dal Sindaco in materia di apertura degli esercizi pubblici localizzati nel territorio. Il cartello dell’orario dell’attività deve essere esposto ben visibile al pubblico, all’ingresso del locale”.
La società aveva impugnato tale ordinanza e i giudici amministrativi di I grado avevano respinto il ricorso e la società aveva appellato la pronuncia di fronte al Consiglio di Stato.
I giudici di II grado hanno confermato la sentenza del Tar, ricordando che il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione per limitare il gioco d’azzardo, assegnando agli stati membri la facoltà di attuare interventi di protezione dei giocatori.
Il quadro legislativo in materia prevede norme limitative anche al fine di ridurre gli effetti negativi sulla salute dei cittadini e alla cura e alla riabilitazione delle persone affette da ludopatia.
Pertanto, spetta ai Comuni attuare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività da gioco a tutela della salute dei cittadini.
fonte: https://www.self-entilocali.it/2019/07/23/sale-da-gioco-possono-essere-aperte-solo-per-8-ore-giornaliere/
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