Carteggio tra Bankitalia e Raffaele Trano (commissione finanze camera)
informazioni alle pmi
Tassi massimi al 2% sui 25mila €
Per
i tassi di interessi che si applicano sui finanziamenti alle imprese,
fa da spartiacque la soglia dei 25 mila euro. Al di sotto di tale somma,
le banche devono guardare a un livello massimo di tassi poco sopra i
due punti percentuali
di Cristina Bartelli
fonte: www.italiaoggi.it
Tassi di interesse contenuti e in chiaro. Per i tassi di interessi
che si applicano sui finanziamenti alle imprese, fa da spartiacque la
soglia dei 25 mila euro. Al di sotto di tale somma, le banche devono
guardare a un livello massimo di tassi poco sopra i due punti
percentuali, in linea con i tassi di interesse applicati in media ai
nuovi prestiti di importo inferiore a 250 mila euro. Per gli altri
finanziamenti garantiti dal fondo il tasso di interesse è stabilito alla
libera contrattazione tra impresa e intermediario. Allo stesso tempo
l'intermediario è tenuto a comunicare al fondo le condizioni applicate
dopo il rilascio della garanzia. Sono questi alcuni dei chiarimenti
forniti da Banca d'Italia al presidente della commissione finanze della
camera Raffaele Trano sulla questione dei tassi di interesse legata
all'erogazione dei finanziamenti con il fondo garanzia. «La Banca
d'Italia ha ora dato delle indicazioni precise, che consentiranno agli
imprenditori di orientarsi meglio ed eviteranno eventuali abusi», spiega
Trano in una nota stampa.
«Il livello massimo dei tassi di interesse è previsto solo per i finanziamenti inferiori a 25 mila euro assistiti dal Fondo di garanzia per le pmi», continua il presidente della VI commissione, «e attualmente tale livello si colloca poco sopra i due punti percentuali, in linea con i tassi di interesse applicati in media ai nuovi prestiti di importo inferiore a 250 mila euro. Per gli altri finanziamenti garantiti dal Fondo, il tasso di interesse è invece determinato in base a una libera contrattazione tra l'impresa e l'intermediario, il quale è tenuto a comunicare al Fondo le condizioni applicate a seguito del rilascio della garanzia». Per Banca d'Italia imporre per legge un limite massimo ai tassi di interesse a questo schema di finanziamento comporterebbe il rischio per alcune banche di non reggere la dinamica dell'erogazione dei finanziamenti senza incorrere in perdite. Trano continua evidenziando che «tra i fattori che compongono il tasso di interesse possiamo annoverare i costi di raccolta, di istruttoria, di gestione, le politiche commerciali e, per la parte del finanziamento non garantita, la rischiosità del debitore». Le informazioni comunque dovranno essere comunicate. «Per le operazioni di riassicurazione, quelle che riguardano prestiti già concessi, l'intermediario deve invece comunicare l'entità della riduzione del tasso di interesse dovuta all'acquisizione della garanzia pubblica». Nella nota, il presidente della commissione finanze della camera ricorda che per quanto riguarda poi i finanziamenti maggiori si applicano comunque le disposizioni della legge n. 108/1996, che ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina un caso di usura.
«Il livello massimo dei tassi di interesse è previsto solo per i finanziamenti inferiori a 25 mila euro assistiti dal Fondo di garanzia per le pmi», continua il presidente della VI commissione, «e attualmente tale livello si colloca poco sopra i due punti percentuali, in linea con i tassi di interesse applicati in media ai nuovi prestiti di importo inferiore a 250 mila euro. Per gli altri finanziamenti garantiti dal Fondo, il tasso di interesse è invece determinato in base a una libera contrattazione tra l'impresa e l'intermediario, il quale è tenuto a comunicare al Fondo le condizioni applicate a seguito del rilascio della garanzia». Per Banca d'Italia imporre per legge un limite massimo ai tassi di interesse a questo schema di finanziamento comporterebbe il rischio per alcune banche di non reggere la dinamica dell'erogazione dei finanziamenti senza incorrere in perdite. Trano continua evidenziando che «tra i fattori che compongono il tasso di interesse possiamo annoverare i costi di raccolta, di istruttoria, di gestione, le politiche commerciali e, per la parte del finanziamento non garantita, la rischiosità del debitore». Le informazioni comunque dovranno essere comunicate. «Per le operazioni di riassicurazione, quelle che riguardano prestiti già concessi, l'intermediario deve invece comunicare l'entità della riduzione del tasso di interesse dovuta all'acquisizione della garanzia pubblica». Nella nota, il presidente della commissione finanze della camera ricorda che per quanto riguarda poi i finanziamenti maggiori si applicano comunque le disposizioni della legge n. 108/1996, che ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina un caso di usura.
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