http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/177026/incentivi-per-assunzioni-in-naspi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A+PMI.it&utm_content=12-02-2018+evidenza+incentivi-per-assunzioni-in-naspi
I datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a
tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari della
NASpI
possono chiedere le agevolazioni previste dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76
(inizialmente destinata ai lavoratori beneficiari dell’ASpI, sostituita
dall’1 maggio 2015 dalla Nuova Assicurazione sociale per l’impiego).
Beneficiari
Possono accedere all’incentivo tutti i
datori di lavoro,
comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto
di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e
successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di
lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di
somministrazione.
Assunzioni agevolate in NASpI
Il beneficio per il datore di lavoro si traduce in un
contributo mensile, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, pari al
20% dell’indennità mensile di NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Requisiti e casi di esclusione
Il tutto a patto che il
lavoratore non sia stato
licenziato, nei
sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore
di attività che, al momento del licenziamento, presenta
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in
rapporto di collegamento o controllo.
Per fruire dell’incentivo per le assunzioni in NASpI, il datore di
lavoro deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all’atto della
richiesta di avviamento, che non ricorrono tali
condizioni ostative.
Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n.175/2013 e il sito ClicLavoro.