martedì 20 febbraio 2018

Assegni familiari dal Comune: importi 2018

http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/177516/assegni-familiari-dal-comune-importi-2018.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=20-02-2018+evidenza+assegni-familiari-dal-comune-importi-2018


Assegni familiari dal Comune: importi 2018



Assegni familiari: gli importi aggiornati erogati dai Comuni nel 2018 ed i requisiti per poter fruire dei benefici.

Arriva con una nota stampa di Palazzo Chigi la comunicazione dell’adeguamento all’inflazione dell’importo degli assegni familiari erogati dai Comuni in favore delle famiglie numerose in condizioni economiche disagiate. In particolare il comunicato della Presidenza del Consiglio Dipartimento delle Politiche per la Famiglia rende noto un aumento degli importi degli assegni familiari che verranno riconosciuti dai Comuni nel 2018 ai sensi dell’articolo 65 della L. 448/1998 a fronte della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al +1,1.

=> Assegno di natalità: le novità INPS

Si tratta di somme erogate dall’INPS  a carico dei Comuni, in aggiunta alle normali tutele riconosciute dall’ordinamento statale, a nuclei residenti che si trovino in determinate situazioni reddituali da accertare in base all’ISEE:
  • l’assegno familiare in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico;
  • l’assegno di maternità.

Assegno familiare

L’assegno familiare quest’anno:
  • spetta per 13 mensilità di importo pari a 142,85 euro;
  • spetta se il nucleo familiare non possiede risorse reddituali e patrimoniali superiori per il 2018 ad un valore ISEE di 8.650,11 euro;
  • viene corrisposto in misura integrale de l’ISEE del beneficiario non risulta superiore a 6.793,06 euro.
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

=> Assegni familiari: soglie 2018

Assegno di maternità

L’assegno mensile di maternità vale nel 2018 342,62 euro al mese e spetta per cinque mensilità, a patto che il valore ISEE del nucleo familiare non risulti superiore a 17.141,45 euro.
Fonte: Gazzetta Ufficiale


Tasi 2018: cos’è e chi deve pagarla

https://www.laleggepertutti.it/193854_tasi-2018-cose-e-chi-deve-pagarla
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Tasi 2018: cos’è e chi deve pagarla

 Maria Monteleone

L’AUTORE:

 

Cos’è la Tassa sui servizi indivisibili (Tasi), quando il Comune può richiederla e chi deve pagarla.
La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili riscosso dai Comuni. La tassa copre i servizi indivisibili offerti dal Comune a beneficio della collettività, per esempio, manutenzione del verde e dell’illuminazione pubblica. Ma chi deve pagarla?
La Tasi si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati – ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.
Se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario (conduttore, usufruttuario, comodatario ecc.) la Tasi è dovuta anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta). In caso di pluralità di possessori o di detentori, tutti sono tenuti in solido al pagamento della Tasi (intesa come unica obbligazione tributaria).

Tasi: qual è il presupposto?

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Sono escluse dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Tasi: chi deve pagarla?

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra indicate. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Ciascun contribuente paga per la sua quota di possesso/utilizzo oppure un contribuente può pagare per tutti gli altri.

Tasi locazione finanziaria

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Tasi detenzione temporanea immobile

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Tasi multiproprietà

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Tasi: base imponibile e aliquota

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu).
L’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
Il comune, con la medesima deliberazione, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu.
Per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Tasi: riduzioni ed esenzioni

Il Comune, con apposito regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
E’ bebe consultare il regolamento del Comune di appartenenza per verificare i casi previsti di esenzione e riduzione nonchè le condizioni, i termini e la modulistica per beneficiarne.

Permessi elettorali 2018

https://www.laleggepertutti.it/195865_permessi-elettorali-2018

Permessi elettorali 2018

 

Permessi elettorali 2018Noemi Secci 

AUTORE NOEMI SECCI

Permessi retribuiti per chi partecipa alle elezioni: a chi spettano, come richiederli, quando si ha diritto al riposo compensativo.
Ti hanno chiamato al seggio, ma non sai se ti conviene accettare perché stai svolgendo un altro lavoro? Devi sapere che tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge [1], hanno diritto ad appositi permessi retribuiti, per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, hai diritto ad un riposo compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a tutti gli effetti come attività lavorativa.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funzionano i permessi elettorali 2018, ossia i permessi per chi partecipa alle elezioni: chi ne ha diritto, come sono retribuiti, quando si ha diritto al riposo compensativo.

Chi ha diritto ai permessi elettorali?

Possono beneficiare dei permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:
  • presidente;
  • vicepresidente;
  • segretario;
  • scrutatore;
  • rappresentante di lista;
  • rappresentante di gruppo di partiti;
  • rappresentante di comitati promotori di referendum.
Questi lavoratori, nominati presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee), hanno diritto di assentarsi dal lavoro, fruendo di permessi retribuiti, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
I permessi retribuiti spettano anche ai componenti degli uffici centrali elettorali (costituiti nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti).

Come sono retribuiti i permessi elettorali?

I giorni di assenza per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.
Se le operazioni elettorali si svolgono durante una giornata festiva o non lavorata, come il sabato per chi ha la settimana corta, la giornata è compensata con quote giornaliere (non orarie) di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. In alternativa, la giornata di permesso elettorale è recuperata con una giornata di riposo compensativo.
Ad esempio, se il lavoratore, che normalmente non presta servizio di sabato, è chiamato al seggio il sabato dalle 16 alle 18, può scegliere tra una giornata di retribuzione o una giornata di riposo compensativo. Questo perché, secondo la Cassazione [2], anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente: non può essere frazionato a mezza giornata o a ore.

Come scegliere tra maggiorazione della paga e riposo compensativo per permessi elettorali?

La legge non precisa con quali modalità è possibile scegliere tra riposo compensativo e maggiorazione della paga, e non specifica nemmeno se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo. Bisogna dunque aver riguardo a quanto precisato dal contratto collettivo, fermo restando che, secondo la prevalente giurisprudenza [3], il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo per l’attività di seggio svolta durante le giornate festive o non lavorative è riconosciuto indipendentemente dal contratto collettivo applicato.

Come si chiedono i permessi elettorali?

Per fruire dei permessi elettorali bisogna inviare una comunicazione preventiva al datore di lavoro.
I permessi vanno poi giustificati presentando idonea documentazione al datore stesso.
I lavoratori chiamati al seggio, nello specifico, devono consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata inviato dal competente ufficio elettorale. Terminate le operazioni, devono esibire la copia di questo certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.

note

[1] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.
[2] Cass. Sent. n. 11830/2001.
[3] Cass. Sent. n. 13166/2006.


Permessi retribuiti per chi partecipa alle elezioni: a chi spettano, come richiederli, quando si ha diritto al riposo compensativo.
Ti hanno chiamato al seggio, ma non sai se ti conviene accettare perché stai svolgendo un altro lavoro? Devi sapere che tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge [1], hanno diritto ad appositi permessi retribuiti, per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, hai diritto ad un riposo compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a tutti gli effetti come attività lavorativa.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funzionano i permessi elettorali 2018, ossia i permessi per chi partecipa alle elezioni: chi ne ha diritto, come sono retribuiti, quando si ha diritto al riposo compensativo.

Chi ha diritto ai permessi elettorali?

Possono beneficiare dei permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:
  • presidente;
  • vicepresidente;
  • segretario;
  • scrutatore;
  • rappresentante di lista;
  • rappresentante di gruppo di partiti;
  • rappresentante di comitati promotori di referendum.
Questi lavoratori, nominati presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee), hanno diritto di assentarsi dal lavoro, fruendo di permessi retribuiti, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
I permessi retribuiti spettano anche ai componenti degli uffici centrali elettorali (costituiti nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti).

Come sono retribuiti i permessi elettorali?

I giorni di assenza per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.
Se le operazioni elettorali si svolgono durante una giornata festiva o non lavorata, come il sabato per chi ha la settimana corta, la giornata è compensata con quote giornaliere (non orarie) di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. In alternativa, la giornata di permesso elettorale è recuperata con una giornata di riposo compensativo.
Ad esempio, se il lavoratore, che normalmente non presta servizio di sabato, è chiamato al seggio il sabato dalle 16 alle 18, può scegliere tra una giornata di retribuzione o una giornata di riposo compensativo. Questo perché, secondo la Cassazione [2], anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente: non può essere frazionato a mezza giornata o a ore.

Come scegliere tra maggiorazione della paga e riposo compensativo per permessi elettorali?

La legge non precisa con quali modalità è possibile scegliere tra riposo compensativo e maggiorazione della paga, e non specifica nemmeno se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo. Bisogna dunque aver riguardo a quanto precisato dal contratto collettivo, fermo restando che, secondo la prevalente giurisprudenza [3], il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo per l’attività di seggio svolta durante le giornate festive o non lavorative è riconosciuto indipendentemente dal contratto collettivo applicato.

Come si chiedono i permessi elettorali?

Per fruire dei permessi elettorali bisogna inviare una comunicazione preventiva al datore di lavoro.
I permessi vanno poi giustificati presentando idonea documentazione al datore stesso.
I lavoratori chiamati al seggio, nello specifico, devono consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata inviato dal competente ufficio elettorale. Terminate le operazioni, devono esibire la copia di questo certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.

note

[1] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.
[2] Cass. Sent. n. 11830/2001.
[3] Cass. Sent. n. 13166/2006.
Permessi retribuiti per chi partecipa alle elezioni: a chi spettano, come richiederli, quando si ha diritto al riposo compensativo.
Ti hanno chiamato al seggio, ma non sai se ti conviene accettare perché stai svolgendo un altro lavoro? Devi sapere che tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge [1], hanno diritto ad appositi permessi retribuiti, per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, hai diritto ad un riposo compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a tutti gli effetti come attività lavorativa.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funzionano i permessi elettorali 2018, ossia i permessi per chi partecipa alle elezioni: chi ne ha diritto, come sono retribuiti, quando si ha diritto al riposo compensativo.

Chi ha diritto ai permessi elettorali?

Possono beneficiare dei permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:
  • presidente;
  • vicepresidente;
  • segretario;
  • scrutatore;
  • rappresentante di lista;
  • rappresentante di gruppo di partiti;
  • rappresentante di comitati promotori di referendum.
Questi lavoratori, nominati presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee), hanno diritto di assentarsi dal lavoro, fruendo di permessi retribuiti, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
I permessi retribuiti spettano anche ai componenti degli uffici centrali elettorali (costituiti nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti).

Come sono retribuiti i permessi elettorali?

I giorni di assenza per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.
Se le operazioni elettorali si svolgono durante una giornata festiva o non lavorata, come il sabato per chi ha la settimana corta, la giornata è compensata con quote giornaliere (non orarie) di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. In alternativa, la giornata di permesso elettorale è recuperata con una giornata di riposo compensativo.
Ad esempio, se il lavoratore, che normalmente non presta servizio di sabato, è chiamato al seggio il sabato dalle 16 alle 18, può scegliere tra una giornata di retribuzione o una giornata di riposo compensativo. Questo perché, secondo la Cassazione [2], anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente: non può essere frazionato a mezza giornata o a ore.

Come scegliere tra maggiorazione della paga e riposo compensativo per permessi elettorali?

La legge non precisa con quali modalità è possibile scegliere tra riposo compensativo e maggiorazione della paga, e non specifica nemmeno se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo. Bisogna dunque aver riguardo a quanto precisato dal contratto collettivo, fermo restando che, secondo la prevalente giurisprudenza [3], il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo per l’attività di seggio svolta durante le giornate festive o non lavorative è riconosciuto indipendentemente dal contratto collettivo applicato.

Come si chiedono i permessi elettorali?

Per fruire dei permessi elettorali bisogna inviare una comunicazione preventiva al datore di lavoro.
I permessi vanno poi giustificati presentando idonea documentazione al datore stesso.
I lavoratori chiamati al seggio, nello specifico, devono consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata inviato dal competente ufficio elettorale. Terminate le operazioni, devono esibire la copia di questo certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.

note

[1] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.
[2] Cass. Sent. n. 11830/2001.
[3] Cass. Sent. n. 13166/2006.