Permessi elettorali 2018
AUTORE NOEMI SECCI
Permessi retribuiti per chi partecipa alle elezioni: a chi spettano, come richiederli, quando si ha diritto al riposo compensativo.Ti hanno chiamato al seggio, ma non sai se ti conviene accettare perché stai svolgendo un altro lavoro? Devi sapere che tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge [1], hanno diritto ad appositi permessi retribuiti, per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, hai diritto ad un riposo compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a tutti gli effetti come attività lavorativa.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funzionano i permessi elettorali 2018, ossia i permessi per chi partecipa alle elezioni: chi ne ha diritto, come sono retribuiti, quando si ha diritto al riposo compensativo.
Indice
Chi ha diritto ai permessi elettorali?
Possono beneficiare dei permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:- presidente;
- vicepresidente;
- segretario;
- scrutatore;
- rappresentante di lista;
- rappresentante di gruppo di partiti;
- rappresentante di comitati promotori di referendum.
Come sono retribuiti i permessi elettorali?
I giorni di assenza per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.Ad esempio, se il lavoratore, che normalmente non presta servizio di sabato, è chiamato al seggio il sabato dalle 16 alle 18, può scegliere tra una giornata di retribuzione o una giornata di riposo compensativo. Questo perché, secondo la Cassazione [2], anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente: non può essere frazionato a mezza giornata o a ore.
Come scegliere tra maggiorazione della paga e riposo compensativo per permessi elettorali?
La legge non precisa con quali modalità è possibile scegliere tra riposo compensativo e maggiorazione della paga, e non specifica nemmeno se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo. Bisogna dunque aver riguardo a quanto precisato dal contratto collettivo, fermo restando che, secondo la prevalente giurisprudenza [3], il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo per l’attività di seggio svolta durante le giornate festive o non lavorative è riconosciuto indipendentemente dal contratto collettivo applicato.Come si chiedono i permessi elettorali?
Per fruire dei permessi elettorali bisogna inviare una comunicazione preventiva al datore di lavoro.I permessi vanno poi giustificati presentando idonea documentazione al datore stesso.
I lavoratori chiamati al seggio, nello specifico, devono consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata inviato dal competente ufficio elettorale. Terminate le operazioni, devono esibire la copia di questo certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.
note
[1] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.[2] Cass. Sent. n. 11830/2001.
[3] Cass. Sent. n. 13166/2006.
Permessi retribuiti per chi partecipa alle elezioni: a chi spettano, come richiederli, quando si ha diritto al riposo compensativo.Ti hanno chiamato al seggio, ma non sai se ti conviene accettare perché stai svolgendo un altro lavoro? Devi sapere che tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge [1], hanno diritto ad appositi permessi retribuiti, per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, hai diritto ad un riposo compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a tutti gli effetti come attività lavorativa.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funzionano i permessi elettorali 2018, ossia i permessi per chi partecipa alle elezioni: chi ne ha diritto, come sono retribuiti, quando si ha diritto al riposo compensativo.
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Chi ha diritto ai permessi elettorali?
Possono beneficiare dei permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:- presidente;
- vicepresidente;
- segretario;
- scrutatore;
- rappresentante di lista;
- rappresentante di gruppo di partiti;
- rappresentante di comitati promotori di referendum.
Come sono retribuiti i permessi elettorali?
I giorni di assenza per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.Ad esempio, se il lavoratore, che normalmente non presta servizio di sabato, è chiamato al seggio il sabato dalle 16 alle 18, può scegliere tra una giornata di retribuzione o una giornata di riposo compensativo. Questo perché, secondo la Cassazione [2], anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente: non può essere frazionato a mezza giornata o a ore.
Come scegliere tra maggiorazione della paga e riposo compensativo per permessi elettorali?
La legge non precisa con quali modalità è possibile scegliere tra riposo compensativo e maggiorazione della paga, e non specifica nemmeno se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo. Bisogna dunque aver riguardo a quanto precisato dal contratto collettivo, fermo restando che, secondo la prevalente giurisprudenza [3], il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo per l’attività di seggio svolta durante le giornate festive o non lavorative è riconosciuto indipendentemente dal contratto collettivo applicato.Come si chiedono i permessi elettorali?
Per fruire dei permessi elettorali bisogna inviare una comunicazione preventiva al datore di lavoro.I permessi vanno poi giustificati presentando idonea documentazione al datore stesso.
I lavoratori chiamati al seggio, nello specifico, devono consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata inviato dal competente ufficio elettorale. Terminate le operazioni, devono esibire la copia di questo certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.
note
[1] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.[2] Cass. Sent. n. 11830/2001.
[3] Cass. Sent. n. 13166/2006.
Permessi retribuiti per chi partecipa alle elezioni: a chi spettano, come richiederli, quando si ha diritto al riposo compensativo.Ti hanno chiamato al seggio, ma non sai se ti conviene accettare perché stai svolgendo un altro lavoro? Devi sapere che tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge [1], hanno diritto ad appositi permessi retribuiti, per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, hai diritto ad un riposo compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a tutti gli effetti come attività lavorativa.
Ma procediamo per ordine e vediamo come funzionano i permessi elettorali 2018, ossia i permessi per chi partecipa alle elezioni: chi ne ha diritto, come sono retribuiti, quando si ha diritto al riposo compensativo.
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Chi ha diritto ai permessi elettorali?
Possono beneficiare dei permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:- presidente;
- vicepresidente;
- segretario;
- scrutatore;
- rappresentante di lista;
- rappresentante di gruppo di partiti;
- rappresentante di comitati promotori di referendum.
Come sono retribuiti i permessi elettorali?
I giorni di assenza per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.Ad esempio, se il lavoratore, che normalmente non presta servizio di sabato, è chiamato al seggio il sabato dalle 16 alle 18, può scegliere tra una giornata di retribuzione o una giornata di riposo compensativo. Questo perché, secondo la Cassazione [2], anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente: non può essere frazionato a mezza giornata o a ore.
Come scegliere tra maggiorazione della paga e riposo compensativo per permessi elettorali?
La legge non precisa con quali modalità è possibile scegliere tra riposo compensativo e maggiorazione della paga, e non specifica nemmeno se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo. Bisogna dunque aver riguardo a quanto precisato dal contratto collettivo, fermo restando che, secondo la prevalente giurisprudenza [3], il diritto alla maggiorazione retributiva o al riposo compensativo per l’attività di seggio svolta durante le giornate festive o non lavorative è riconosciuto indipendentemente dal contratto collettivo applicato.Come si chiedono i permessi elettorali?
Per fruire dei permessi elettorali bisogna inviare una comunicazione preventiva al datore di lavoro.I permessi vanno poi giustificati presentando idonea documentazione al datore stesso.
I lavoratori chiamati al seggio, nello specifico, devono consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata inviato dal competente ufficio elettorale. Terminate le operazioni, devono esibire la copia di questo certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.
note
[1] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.[2] Cass. Sent. n. 11830/2001.
[3] Cass. Sent. n. 13166/2006.
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