martedì 27 marzo 2018

Zara assume: ecco tutte le posizioni aperte 2018

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Zara assume: ecco tutte le posizioni aperte 2018

Zara è alla ricerca di personale in tutta Italia: scopri i profili ricercati, le sedi e come presentare la tua candidatura
Zara ha presentato il piano assunzioni 2018. Ebbene, il colosso spagnolo della moda è alla ricerca di nuovo personale in tutta Italia. Tra i profili ricercati vi sono addetti alla vendita, vetrinisti, visual merchandiser e responsabili. Vediamo  allora i dettagli sulla assunzioni di Zara per le varie sedi italiane.

Zara assume: il marchio

Zara è la nota catena di abbigliamento e accessori di origine spagnola che fa parte del gruppo Inditex assieme ad altri brand famosi come Oysho, Pull&Bear, Stradivuarius, Zara Home, Bershka. La sua sede è ad Arteixo, in Galizia, nel nord della Spagna dove i suoi fondatori, i coniugi Ortega e Mera, nel 1975 aprirono il loro primo negozio. Oggi Zara conta sul territorio nazionale italiano 340 negozi e oltre 2mila negozi dislocati in 93 paesi nel mondo. Nel 2005 il marchio Zara è entrato nella lista dei 100 maggiori marchi del mondo e nel 2006 ha superato persino H&M, marchio svedese concorrente.

Zara assume: le offerte di lavoro 

Le ricerche attualmente in corso riguardano le seguenti figure da inserire nell’organico:
  • Visual merchandiser a Chieti, Teramo, Bologna e Perugia. L’offerta è rivolta a persone dinamiche e con esperienza di almeno 1 anno in posizione analoga, conoscenza dell’inglese e/o di altre lingue e disponibilità a lavorare full time. La risorsa si dovrà occupare dell’allestimento dei prodotti all’interno del negozio.
  • Vetrinista itinerante e di negozio a Napoli, Olbia e Piacenza che si occuperà dell’allestimento delle vetrine dei negozi. La risorsa dovrà avere attitudine e cura per il dettaglio. Non è richiesta esperienza.
  • Operation manager a Marcianise e La Spezia. La figura si occuperà degli aspetti logistici, di ricevere la merce, di sistemarla, di stoccarla e spedirla nei punti vendita ecc.
  • Store Manager a Padova, Trieste a Teramo, Marcon e Bologna. Richiesti almeno 3 o 5 anni di esperienza nel medesimo ruolo preferibilmente nel settore della moda.
  • Addetti alla vendita ad Ancona, Varese, Savignano sul Rubicone, Bologna, Grosseto, Firenze, Perugia, Arezzo, Rozzano. La selezione è rivolta a diplomati con o senza esperienza. I candidati senza esperienza vengono inseriti con contratto di apprendistato.

Zara assume: i requisiti richiesti

Potrai inviare la tua candidatura se sei in possesso dei seguenti requisiti:
  • età compresa tra i 19 e i 29 anni;
  • disponibilità a lavorare full time dal lunedì alla domenica, in una fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le 23.00;
  • patente di guida (tipo B),
  • capacità di orientamento al cliente;
  • predisposizione al rapporto con il pubblico.

Zara assume: come candidarsi

Per candidarsi occorre in primo luogo visitare il sito web di Zara, dove nell’homepage è rintracciabile la voce “lavora con noi”, ossia una sessione dedicata proprio alla raccolta dei curriculum, dove è anche possibile consultare periodicamente le eventuali offerte di lavoro attive, oppure inserire direttamente il proprio curriculum come candidatura libera.
I candidati i cui curriculum vengono ritenuti confacenti per le posizioni da ricoprire saranno contattati per un colloquio individuale o di gruppo. Entro 2 o 3 settimane ai candidati verrà comunicato l’esito del colloquio, sia in caso positivo che negativo. Nel primo caso al candidato verrà anche proposta la sottoscrizione di un contratto di lavoro della tipologia variabile in base al ruolo, all’esperienza e alle necessità del punto vendita.

note

Autore immagine: Pixabay.com

lunedì 26 marzo 2018

Terzo Settore: in arrivo i correttivi

Terzo Settore: in arrivo i correttivi

 

Pronti i decreti legislativi correttivi della Riforma del Terzo Settore: le modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri.
Arrivano con due decreti legislativi alcune modifiche alla Riforma del terzo settore (legge 6 giugno 2016, n.106) che vanno ad integrare e correggere la disciplina delle Imprese sociali (decreto legislativo n. 112/2017) e il Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117/2017). A renderlo noto è il Consiglio dei Ministri con il comunicato stampa n. 75/2018 con il quale ha reso noto di avere approvato, in esame preliminare, i due decreti correttivi.

Imprese Sociali


Per quanto riguarda la disciplina delle imprese sociali le modifiche riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico. Vengono quindi introdotti:
  • un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale;
  • la possibilità, per le ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) privatizzate, di acquisire la qualifica di impresa sociale;
  • l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa;
  • limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati;
  • correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e la imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci;
  • modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni.
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Codice del Terzo Settore


Per quanto riguarda il Codice del Terzo Settore le modifiche riguardano un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale, tenendo conto delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento. Le modifiche riguardano in particolare una definizione più precisa delle attività di interesse generale esercitabile dagli enti del Terzo Settore, le modalità di acquisto della personalità giuridica, la revisione legale dei conti, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché le agevolazioni fiscali in favore degli enti non profit.
di Noemi Ricci
scritto il

Danni causati dal conduttore al termine della locazione: onere della prova Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 15/03/2018 n° 6387

http://www.altalex.com/documents/news/2018/03/19/locazione-commerciale-come-si-prova-il-danno?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=994883

Danni causati dal conduttore al termine della locazione: onere della prova

Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 15/03/2018 n° 6387


Alla scadenza del rapporto di locazione, il conduttore è tenuto, secondo quanto disposto dall'articolo 1590 c.c., a risarcire i danni causati all’immobile ed a restituirlo nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento o il consumo, risultante dall’uso della cosa, conformemente a quanto previsto nel contratto. La prova degli eventuali danni riscontrati, potrà essere fornita anche mediante presunzioni.
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, nella sentenza n. 6387/18, depositata il 15 marzo scorso.
Nella vicenda in esame, parte locatrice aveva convenuto in giudizio la società conduttrice per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, da quest’ultima causati all’immobile locato. Il Tribunale di prime cure ha accolto la domanda risarcitoria proposta, ma la Corte di merito ha poi ribaltato tale decisione, negando il risarcimento. Avverso detta sentenza, la locatrice ha presentato ricorso per cassazione.

Nell’esaminare il caso de quo, la Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che è preciso onere del conduttore dimostrare il fatto impeditivo della propria responsabilità, ovvero che il deterioramento dell’immobile si sia verificato per uso conforme al contratto di locazione, o comunque, per causa a lui non imputabile. La prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria può essere fornita dal locatore anche mediante presunzioni, che potrebbero costituire l’unica fonte di convincimento del giudice, trattandosi di una "prova completa”. Qualora la presunzione venga ammessa, in assenza di prova contraria, il giudice sarà tenuto a ritenere provato il fatto previsto, senza poter effettuare una valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Pertanto, come già ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla prova per presunzioni semplici, nel dedurre un fatto ignoto da uno noto, il giudice di merito ha come solo limite il principio della probabilità. A ciò si aggiunga che, la valutazione degli indizi riguarda solo il giudizio di merito, spettando alla Suprema Corte solo il controllo della correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, nonché l’esame sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie. Dunque, una volta fornita la prova, anche mediante presunzioni, dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, da parte del locatore, spetta al conduttore convenuto dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo.

Nella fattispecie in esame, secondo la Cassazione, la Corte di merito ha disatteso i principi sopra esposti, giungendo a conclusioni apodittiche, illogiche ed erronee. In particolare, i giudici di merito, hanno dichiarato di voler prescindere da ogni considerazione relativamente allo stato dell’immobile, ovvero se esso fosse in una condizione peggiore di quella dovuta all’utilizzo ultra quarantennale dell’immobile per un’attività commerciale" e che lo stesso "determinasse ex se una diminuzione patrimoniale per i ricorrenti in termini di danno emergente o di lucro cessante".

Ebbene, non è stato svolto tale accertamento che costituisce il fondamentale presupposto della domanda risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti. Inoltre, i giudici di secondo grado si sono anche discostati immotivatamente dalle risultanze della CTU svolta dinanzi al Tribunale, che aveva individuato degli importi proprio a titolo di «decremento del valore dell'immobile derivante dai danni riscontrati». Nulla poi risulta argomentato dalla Corte di merito in ordine alla possibilità che del danno da lucro cessante de quo la prova possa essere dal locatore data anche per, presunzioni.

In conclusione, secondo la Cassazione il danno da lucro cessante era stato dimostrato tramite presunzioni, ignorate dai giudici di secondo grado, i quali al contrario, a tale prova avrebbero dovuto attenersi.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ritenendo inammissibile, illogica e contraddittoria la conclusione espressa dai giudici di merito nell’impugnata sentenza, in quanto fondata su una mera astratta congettura o supposizione, ha accolto i motivi di ricorso e cassato la sentenza impugnata.
Sul tema si segnala:
Le prove civili Previti Stefano, CEDAM, 2018
(Altalex, 23 marzo 2018. Nota di Maria Elena Bagnato)