Danni causati dal conduttore al termine della locazione: onere della prova
Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 15/03/2018 n° 6387
Alla scadenza del rapporto di locazione, il conduttore è tenuto, secondo quanto disposto dall'articolo 1590 c.c.,
a risarcire i danni causati all’immobile ed a restituirlo nello stato
medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento o il
consumo, risultante dall’uso della cosa, conformemente a quanto previsto
nel contratto. La prova degli eventuali danni riscontrati, potrà essere
fornita anche mediante presunzioni.
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, nella sentenza n. 6387/18, depositata il 15 marzo scorso.
Nella vicenda in esame, parte locatrice
aveva convenuto in giudizio la società conduttrice per chiedere ed
ottenere il risarcimento dei danni, da quest’ultima causati all’immobile
locato. Il Tribunale di prime cure ha accolto la domanda risarcitoria
proposta, ma la Corte di merito ha poi ribaltato tale decisione, negando
il risarcimento. Avverso detta sentenza, la locatrice ha presentato
ricorso per cassazione.
Nell’esaminare il caso de quo, la Suprema
Corte ha innanzitutto evidenziato che è preciso onere del conduttore
dimostrare il fatto impeditivo della propria responsabilità, ovvero che
il deterioramento dell’immobile si sia verificato per uso conforme al
contratto di locazione, o comunque, per causa a lui non imputabile. La
prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria può essere
fornita dal locatore anche mediante presunzioni, che potrebbero
costituire l’unica fonte di convincimento del giudice, trattandosi di
una "prova completa”. Qualora la presunzione venga ammessa, in assenza
di prova contraria, il giudice sarà tenuto a ritenere provato il fatto
previsto, senza poter effettuare una valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Pertanto, come già ribadito anche dalla
giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla prova per
presunzioni semplici, nel dedurre un fatto ignoto da uno noto, il
giudice di merito ha come solo limite il principio della probabilità. A
ciò si aggiunga che, la valutazione degli indizi riguarda solo il
giudizio di merito, spettando alla Suprema Corte solo il controllo della
correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle
argomentazioni sostenute, nonché l’esame sulle massime di esperienza
adottate nella valutazione delle risultanze probatorie. Dunque, una
volta fornita la prova, anche mediante presunzioni, dei fatti
costitutivi della domanda risarcitoria, da parte del locatore, spetta al
conduttore convenuto dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o
estintivo.
Nella fattispecie in esame, secondo la
Cassazione, la Corte di merito ha disatteso i principi sopra esposti,
giungendo a conclusioni apodittiche, illogiche ed erronee. In
particolare, i giudici di merito, hanno dichiarato di voler prescindere
da ogni considerazione relativamente allo stato dell’immobile, ovvero se
esso fosse in una condizione peggiore di quella dovuta all’utilizzo
ultra quarantennale dell’immobile per un’attività commerciale" e che lo
stesso "determinasse ex se una diminuzione patrimoniale per i ricorrenti in termini di danno emergente o di lucro cessante".
Ebbene, non è stato svolto tale
accertamento che costituisce il fondamentale presupposto della domanda
risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti. Inoltre, i giudici di
secondo grado si sono anche discostati immotivatamente dalle risultanze
della CTU svolta dinanzi al Tribunale, che aveva individuato degli
importi proprio a titolo di «decremento del valore dell'immobile
derivante dai danni riscontrati». Nulla poi risulta argomentato dalla
Corte di merito in ordine alla possibilità che del danno da lucro
cessante de quo la prova possa essere dal locatore data anche per,
presunzioni.
In conclusione, secondo la Cassazione il
danno da lucro cessante era stato dimostrato tramite presunzioni,
ignorate dai giudici di secondo grado, i quali al contrario, a tale
prova avrebbero dovuto attenersi.
Per tali ragioni, la Suprema Corte
ritenendo inammissibile, illogica e contraddittoria la conclusione
espressa dai giudici di merito nell’impugnata sentenza, in quanto
fondata su una mera astratta congettura o supposizione, ha accolto i
motivi di ricorso e cassato la sentenza impugnata.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.