Dalla finanza derivata a quella autonoma: il nuovo testo sul federalismo municipale
Con il decreto sul federalismo municipale si passa dalla finanza derivata a quella autonoma, sostituendo oltre 11 miliardi di trasferimenti statali annui - assegnati in base al criterio della spesa storica - con tributi propri e compartecipazioni. Il decreto non introduce nuove imposte ma vengono accorpate ben 10 delle 18 attuali forme impositive. Le imposte locali diventano “tracciabili”. Il federalismo municipale è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri straordinario del 3 febbraio 2011, ma il cammino del decreto non è ancora concluso. Su richiesta del Capo dello Stato, il provvedimento tornerà di nuovo all’attenzione del Parlamento. Il decreto sul federalismo municipale è il quarto decreto attuativo del federalismo fiscale. Su richiesta della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, che per legge ha 60 giorni per esprimere il proprio parere, scaduto tale termine l'8 gennaio scorso, ha chiesto una proroga di 20 giorni, ulteriormente dilatata di una settimana. La Commissione si è espressa nella seduta del 3 febbraio con 15 voti a favore del provvedimento e 15 contrari, facendo così mancare il parere. Il provvedimento approvato risulta ampiamente modificato rispetto allo schema di decreto approvato il 4 agosto 2010, avendo il governo accolto le richieste di modifica avanzate dall'Anci.
Operativo il fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa per gli under 35
In vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Pubblicato il decreto nella GU n. 27 del 3 febbraio 2011. Il Fondo per l' accesso al credito per l'acquisto della prima è destinato a giovani coppie o a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cui complessiva dotazione è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti: età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare); un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso.
Con gli albi pretori online, le pubblicazioni su carta non hanno più valore legale
Dall’1 gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito, o su quello di amministrazioni affini o di associazioni, tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale (come bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale ecc.). È infatti entrato in vigore l’art. 32 della L.69/09, relativo all’eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento dei documenti in forma cartacea. Pertanto, “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici”. Le pubblicazioni cartacee non hanno più valore legale: si passa da un obbligo di dare pubblicità mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione sul sito web della Pubblica Amministrazione, l’albo pretorio on line. Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente su Internet; in caso di inosservanza, la cerimonia non sarà celebrata. Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e i bilanci, invece, il passaggio al digitale avverrà l’1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di tali atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del Presidente del Consiglio. Dall’1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno assolti mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale; la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Certificati di malattia on line; con la fine della sperimentazione, scattano le sanzioni
A dieci mesi dal suo avvio, la nuova procedura di trasmissione online all'INPS dei certificati medici di malattia dei lavoratori pubblici e privati è stata giudicata dal ministro Brunetta “largamente positiva”. Il sistema, ha dichiarato il ministro nel corso di una conferenza stampa il 2 febbraio 2011, è pienamente operativo in tutte le sue funzionalità; la nuova procedura è diffusa su tutto il territorio e la quota di medici di medicina generale abilitati all'utilizzo è ormai vicina al 100%. Così funziona il sistema: il medico invia all'INPS il certificato di malattia compilando una pagina web (o utilizzando il proprio software abituale o il call center telefonico). L'INPS rende disponibile il certificato al datore di lavoro (pubblico e privato), che può riceverlo tramite PEC o consultando il sito dell'INPS. Il lavoratore può consultare i propri certificati di malattia tramite il sito dell'INPS o chiederne l'invio alla propria casella di posta elettronica. Il datore di lavoro riceve immediatamente dall'INPS le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. I medici che, anche temporaneamente, hanno difficoltà a utilizzare il PC o ad accedere a Internet possono inviare il certificato rivolgendosi al call center telefonico gratuito dell'INPS con l'assistenza di un operatore dedicato. Eventuali sanzioni hanno luogo solo in caso di "colpa esplicita" del medico e non per impossibilità tecnica di trasmissione del certificato.
Aiuti temporanei anticrisi alle imprese anche per il 2011
Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011, è stata recepita a livello nazionale la proroga al 31 dicembre 2011, disposta con la Comunicazione della Commissione Europea del 1 dicembre 2010 del Quadro di riferimento temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento delle imprese. Posticipando la scadenza delle norme contenute nel Quadro temporaneo al 31 dicembre 2011, la Commissione europea ha apportato tuttavia alcune modifiche alle regole vigenti fino allo scorso 31 dicembre 2010. La proroga riguarda tre diverse tipologie di aiuti di Stato temporanei: di importo limitato, che potranno essere concessi anche alle imprese entrate in crisi dopo il 1 gennaio 2008; - sotto forma di garanzia; sotto forma di tasso di interesse agevolato. Il Dipartimento delle Politiche Comunitarie ha predisposto le linee guida per l'applicazione della Direttiva alle PP.AA. che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. Lo scopo è quello di avere interventi conformi al quadro comunitario di riferimento temporaneo per tali misure.
Araldica pubblica: nuove regole per il rilascio di emblemi e gonfaloni
Aggiornare il linguaggio utilizzato per l'autorizzazione all'uso nel territorio nazionale delle onorificenze pontificie e per l'istruttoria relativa all'araldica pubblica: è questo lo scopo del Dpcm del 28 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’1 febbraio 2011, n. 25, Supplemento Ordinario n.26. Il decreto, assegnando la competenza esclusiva in materia all' “Ufficio onorificenze e araldica” del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio, aggiorna, semplificandole, le modalità di concessione e le regole araldiche già contenute nel regio decreto 7 giugno 1943, n. 652. Possono richiedere la concessione di emblemi pubblici le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane, le comunità isolane, i consorzi, le unioni di comuni, gli enti con personalità giuridica, le banche, le fondazioni, le università, le società, le associazioni, le Forze armate ed i Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato. La relativa domanda deve essere redatta in duplice copia e inviata, in carta semplice, al Presidente della Repubblica e, in carta da bollo, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda le onorificenze degli Ordini equestri della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro, i cittadini che vogliono richiedere l’autorizzazione a fregiarsi di tali titoli devono effettuare apposita domanda, in carta da bollo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, con allegati copia conforme del diploma di nomina, certificato di nascita e di cittadinanza italiana.
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