Ticket sanitario: i disoccupati devono pagarlo?
Tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket sanitario rientrano anche i disoccupati iscritti ai Centri per l'Impiego
di Lucia Izzo - Con lo strumento del c.d. ticket sanitario, introdotto in Italia dal 1982, la legge ha stabilito le modalità con cui gli assistiti contribuiscono e "partecipano" al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.
Soggette al pagamento sono una serie di prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
In particolare, il pagamento del ticket è dovuto per le visite specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, per le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero e per le cure termali.
Tuttavia, sono altresì previsti dei casi di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie che lo prevedono (tutte o alcune) correlati a particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale, oppure in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o se è riconosciuto lo stato di invalidità, nonché in altri casi particolari (per approfondimenti: Ticket sanitario: come ottenere l'esenzione).
Esenzioni ticket per reddito
Per quanto riguarda il reddito, il diritto all'esenzione viene riconosciuto in presenza di alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.
Tra le categorie di esenti in base al reddito rientrano in particolare:
- cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice E01)
- disoccupati e loro familiari a carico
appartenenti a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo
inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni
figlio a carico (codice E02);
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03):
- titolari di pensioni al minimo
di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti
ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a
8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del
coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
(codice E04).
Esenzione ticket per disoccupati
Per ottenere l'esenzione dal ticket, l'interessato dovrà presentare annualmente una serie di documenti destinati ad autocertificare alla propria ASL il proprio status di disoccupato. In particolare, andrà indicato il Centro per l'impiego presso il quale il disoccupato risulta registrato e questi dovrà altresì impegnarsi a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, in quanto ciò farà venir meno l'esenzione prevista.
In particolare, chiarisce il Ministero della Salute sul suo portale, il termine "disoccupato" va
riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque
motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo
determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro
per l'impiego in attesa di nuova occupazione.
Non può, invece, essere considerato disoccupato,
il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa, né il
soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità.
Sul punto è, tuttavia, interessante rilevare come la recente giurisprudenza (per approfondimenti: Esenzione ticket anche per gli inoccupati e non solo ai disoccupati) abbia ritenuto che, non solo i disoccupati, ma anche gli inoccupati possano beneficiare dell'esenzione dal pagamento del "ticket".
La decisione, che fa leva sull'art 19, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, nonché sulla circolare del Ministero del lavoro n. 5090/2016,
ritiene che, ai fini del godimento delle prestazioni di carattere
sociale, non sussisterebbe più la distinzione tra disoccupato, soggetto
che in precedenza svolgeva attività lavorativa, e inoccupato, ossia chi
l'attività lavorativa non l'ha mai svolta. Rilevante, invece, sarebbe la
sola condizione della non occupazione.
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