giovedì 15 marzo 2018

Pensioni non pagate a chi ha debiti con il fisco

Pensioni non pagate a chi ha debiti con il fisco


Pensioni non pagate a chi ha debiti con il fisco 

 

Sospensione del pagamento della pensione per chi ha cartelle di pagamento non saldate: quando la pensione può essere pignorata integralmente e quando invece restano i quattro quinti.
Si può non pagare la pensione a chi ha debiti con il fisco? In teoria no, ma ci sono diverse situazioni in cui può avvenire, un po’ per errore, un po’ per una non corretta applicazione delle norme. È bene dunque sapere, in questi casi, come intervenire e difendersi posto che al pensionato, per quanti debiti possa avere, non si può mai togliere il minimo vitale e, comunque, più di un quinto della pensione stessa. Peraltro, ci duole ammettere che anche in presenza di errori macroscopici, gli uffici non sempre sono disposti a fare dietrofront e, seppur la legge prevede la possibilità di un annullamento dell’atto illegittimo in autotutela, il cittadino è quasi sempre costretto a ricorrere al giudice per tutelare le proprie ragioni. Vediamo allora cosa prevede la legge in merito all’eventualità di una pensione non pagata a chi ha debiti col fisco. Partiremo, nell’analisi, dall’ultima novità contenuta nella legge di bilancio 2018.
Se hai letto l’articolo Blocco pensione a chi non paga le cartelle esattoriali, saprai già che, a partire dal 1° marzo 2018, sono bloccati tutti i pagamenti per crediti superiori a 5mila euro vantati dai cittadini nei confronti della pubblica amministrazione se questi hanno, nel contempo, debiti (di qualsiasi importo) per cartelle esattoriali non saldate. Questo blocco viene disposto per massimo 60 giorni, per dare il tempo ad Agenzia Entrate Riscossione di procedere al pignoramento delle suddette somme prima che siano materialmente erogate al contribuente. In questo modo si anticipano i tempi del pignoramento e, nello stesso tempo, si mette una lama al collo di chi attende, da diverso tempo, un pagamento della P.a. (che già di per sé ha tempi biblici). In buona sostanza, l’ente che deve versare dei soldi più di 5mila euro al cittadino (limite in precedenza di 10mila euro e ora dimezzato dalla legge di bilancio 2018 [1]) verifica prima se questi ha delle pendenze per cartelle insolute e, in caso positivo, sospende il pagamento in attesa che l’Esattore proceda a prelevare quanto di sua spettanza. Se il pignoramento non avviene entro 60 giorni (termine inizialmente di 30 giorni, e anche questo modificato dalla legge di bilancio 2018), le somme vengono restituite all’avente diritto.
Tra le pubbliche amministrazioni tenute a bloccare i pagamenti vi è anche l’Inps quando deve erogare pensioni e buonuscite superiori a 5mila euro. A dirlo è lo stesso Ente di Previdenza con un messaggio pubblicato l’altro ieri [2]. In considerazione di quanto esposto, pertanto, a partire dal 1° marzo 2018, è attivata la procedura di verifica preventiva dei debiti su tutti i pensionati destinatari dei pagamenti a titolo di indennità di fine servizio o di fine rapporto il cui importo netto superi i 5.000 euro; qualora risulti l’inadempimento, la prestazione previdenziale andrà accantonata entro massimo un quinto – detratto il minimo vitale (pari a una volta e mezzo l’assegno sociale) – ed il relativo pagamento deve essere sospeso per un massimo di 60 giorni. In questo arco di tempo l’Esattore deve procedere ad avviare la pratica di pignoramento.
Che succede in caso di blocco e pignoramento dell’intera pensione? Il contribuente potrà tutelarsi con un ricorso in autotutela (che difficilmente trova accoglimento nella pratica) oppure con una opposizione in tribunale davanti al giudice.
Un’ulteriore situazione in cui è possibile il pignoramento dell’intera pensione a chi ha debiti col fisco è nel caso in cui questa venga accreditata su un conto corrente su cui vengono versate somme non solo provenienti dall’Inps. La legge, infatti, stabilisce che il pignoramento del conto su cui viene accreditata la pensione può avvenire solo in questi termini:
  • per la pensione già accreditata su conto bancario o postale alla data dell’arrivo del pignoramento: il pignoramento può avvenire solo sulla parte di deposito che supera il triplo dell’assegno sociale (vale a dire euro 1.359,00 [453,00×3]);
  • per i successivi accrediti (quelli cioè dopo la data di pignoramento): entro il limite di massimo 1/10 (per pensioni fino a 2.500 euro), 1/7 (per pensioni da 2.5001 a 5.000 euro) e di 1/5 (per pensioni oltre 5.001 euro).
Ebbene, se il contribuente utilizza il conto non solo per accreditare la pensione ma anche altri redditi (si pensi al canone di locazione per propri appartamenti dati in affitto, proventi di un lavoro autonomo svolto nonostante la pensione, ecc.) allora si verifica «confusione» che consente il pignoramento integrale del conto corrente con tutta la pensione.

note

[1] Legge di Bilancio 2018, co. da 986 a 989.
[2] Inps, messaggio n. 1085/2018 del 12.03.2018.
[3] Art. 48 – bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

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