Pensioni non pagate a chi ha debiti con il fisco
Sospensione
del pagamento della pensione per chi ha cartelle di pagamento non
saldate: quando la pensione può essere pignorata integralmente e quando
invece restano i quattro quinti.
Si può
non pagare la pensione a chi ha debiti con il fisco? In
teoria no, ma ci sono diverse situazioni in cui può avvenire, un po’
per errore, un po’ per una non corretta applicazione delle norme. È bene
dunque sapere, in questi casi, come intervenire e difendersi posto che
al pensionato, per quanti debiti possa avere, non si può mai togliere il
minimo vitale e, comunque, più di un quinto della pensione stessa.
Peraltro, ci duole ammettere che anche in presenza di errori
macroscopici, gli uffici non sempre sono disposti a fare dietrofront e,
seppur la legge prevede la possibilità di un annullamento dell’atto
illegittimo in autotutela, il cittadino è quasi sempre costretto a
ricorrere al giudice per tutelare le proprie ragioni. Vediamo allora
cosa prevede la legge in merito all’eventualità di una
pensione non pagata a chi ha debiti col fisco. Partiremo, nell’analisi, dall’ultima novità contenuta nella legge di bilancio 2018.
Se hai letto l’articolo
Blocco pensione a chi non paga le cartelle esattoriali,
saprai già che, a partire dal 1° marzo 2018, sono bloccati tutti i
pagamenti per crediti superiori a 5mila euro vantati dai cittadini nei
confronti della pubblica amministrazione se questi hanno, nel contempo,
debiti (di qualsiasi importo) per cartelle esattoriali non saldate.
Questo blocco viene disposto per massimo 60 giorni, per dare il tempo ad
Agenzia Entrate Riscossione di procedere al pignoramento delle suddette
somme prima che siano materialmente erogate al contribuente. In questo
modo si anticipano i tempi del pignoramento e, nello stesso tempo, si
mette una lama al collo di chi attende, da diverso tempo, un pagamento
della P.a. (che già di per sé ha tempi biblici). In buona sostanza,
l’ente che deve versare dei soldi più di 5mila euro al cittadino (limite
in precedenza di 10mila euro e ora dimezzato dalla legge di bilancio
2018
[1]) verifica prima se questi ha delle pendenze per
cartelle insolute
e, in caso positivo, sospende il pagamento in attesa che l’Esattore
proceda a prelevare quanto di sua spettanza. Se il pignoramento non
avviene entro 60 giorni (termine inizialmente di 30 giorni, e anche
questo modificato dalla legge di bilancio 2018), le somme vengono
restituite all’avente diritto.
Tra le pubbliche amministrazioni tenute a bloccare i pagamenti vi è anche l’
Inps quando deve erogare
pensioni e
buonuscite superiori a 5mila euro. A dirlo è lo stesso Ente di Previdenza con un messaggio pubblicato l’altro ieri
[2].
In considerazione di quanto esposto, pertanto, a partire dal 1° marzo
2018, è attivata la procedura di verifica preventiva dei debiti su tutti
i pensionati destinatari dei pagamenti a titolo di indennità di fine
servizio o di fine rapporto il cui importo netto superi i 5.000 euro;
qualora risulti l’inadempimento, la prestazione previdenziale andrà
accantonata entro
massimo un quinto – detratto il
minimo vitale
(pari a una volta e mezzo l’assegno sociale) – ed il relativo pagamento
deve essere sospeso per un massimo di 60 giorni. In questo arco di
tempo l’Esattore deve procedere ad avviare la pratica di pignoramento.
Che succede in caso di blocco e pignoramento dell’intera pensione?
Il contribuente potrà tutelarsi con un ricorso in autotutela (che
difficilmente trova accoglimento nella pratica) oppure con una
opposizione in tribunale davanti al giudice.
Un’ulteriore situazione in cui è possibile il
pignoramento dell’intera pensione a chi ha debiti col fisco
è nel caso in cui questa venga accreditata su un conto corrente su cui
vengono versate somme non solo provenienti dall’Inps. La legge, infatti,
stabilisce che il pignoramento del conto su cui viene accreditata la
pensione può avvenire solo in questi termini:
- per la pensione già accreditata su conto bancario o postale alla
data dell’arrivo del pignoramento: il pignoramento può avvenire solo
sulla parte di deposito che supera il triplo dell’assegno sociale (vale a
dire euro 1.359,00 [453,00×3]);
- per i successivi accrediti (quelli cioè dopo la data di
pignoramento): entro il limite di massimo 1/10 (per pensioni fino a
2.500 euro), 1/7 (per pensioni da 2.5001 a 5.000 euro) e di 1/5 (per
pensioni oltre 5.001 euro).
Ebbene, se il contribuente utilizza il conto non solo per accreditare
la pensione ma anche altri redditi (si pensi al canone di locazione per
propri appartamenti dati in affitto, proventi di un lavoro autonomo
svolto nonostante la pensione, ecc.) allora si verifica «confusione» che
consente il
pignoramento integrale del conto corrente con
tutta la pensione.
note
[1] Legge di Bilancio 2018, co. da 986 a 989.
[2] Inps, messaggio n. 1085/2018 del 12.03.2018.
[3] Art. 48 – bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
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