sabato 10 marzo 2018

Ricorso contro multe degli ausiliari traffico: come vincere

Ricorso contro multe degli ausiliari traffico: come vincere

Ricorso contro multe degli ausiliari traffico: come vincere

 

Gli ausiliari del traffico possono elevare contravvenzioni solo per le violazioni connesse ai parcheggi sulle strisce blu e alle altre aree in concessione.
Se hai ricevuto una multa per un divieto di sosta o perché hai lasciato l’auto su un marciapiedi e ti sei accorto che a compilare il verbale è stato un ausiliare del traffico hai buone possibilità di vincere il ricorso. Questo perché i poteri attribuiti dalla legge ai cosiddetti “vigilini” sono assai limitati e non si estendono a tutte le infrazioni che invece può constatare la polizia municipale. Un passaggio con il semaforo rosso, una manovra pericolosa, un eccesso di velocità, un parcheggio non autorizzato sono tutte condotte che devono essere contestate solo dai vigili urbani e non da altro personale, specie quello dipendente da ditte private come appunto sono spesso gli ausiliari del traffico. A ricordare questi principi è stata una recente sentenza del giudice di Pace di Milano, in un ricorso presentato dall’avv. Fabio Previti (per la lettura della sentenza clicca sul link in fondo alla pagina). La pronuncia ha il merito di evidenziare ancora una volta come la quasi totalità delle contravvenzioni emesse giornalmente dal suddetto personale sul territorio comunale siano affette da nullità. Ma procediamo con ordine e vediamo dunque come vincere il ricorso contro le multe degli ausiliari del traffico.
Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad elevare le contravvenzioni solo in due casi:
  • nelle aree di sosta (e strette adiacenze) contrassegnate dalle strisce blu; si pensi al caso di chi lascia l’auto sugli spazi a pagamento senza esporre il ticket o in seconda fila, impedendo ad altri di uscire dal parcheggio;
  • sulle corsie riservate alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico locale o sulle aree di sosta a questi stessi destinati.
  • In via eccezionale gli ausiliari del traffico hanno anche il potere di disporre la rimozione del veicolo ma solo se ciò è previsto nell’atto di nomina e tre casi previsti dalla legge:
  • dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento dei veicoli in sosta: si tratta del caso di chi lasci l’auto in seconda fila impedendo a chi è sulle strisce blu di uscire dal parcheggio
  • negli spazi riservati allo fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaie e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m., nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza.
Per maggiori dettagli su questo punto ti invito a leggere l’articolo Ausiliare del traffico: mi può fare la multa?
Il codice della strada elenca quali sono i soggetti legittimati a fare le multe su tutto il territorio comunale [2]. Tra questi c’è la polizia stradale, la guardia finanza, la polizia provinciale, la polizia municipale.
Tuttavia, in presenza e in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l’esercizio del trasporto pubblico di persone, la legge consente che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte – in via eccezionale – anche da soggetti privati, a cui viene data una speciale investitura da parte della P.A. È quanto avvenuto con la legge [3] che consente la nomina degli ausiliari del traffico. Ma si tratta di un’eccezione che non consente di attribuire a tali soggetti poteri simili e ampi come quelli delle altre forze di polizia. Ne consegue che gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accettare e contestare le violazioni del codice della strada solo per le attività concesse alle aziende private presso cui sono assunti, ossia – come detto prima – la gestione dei posteggi pubblici o le aree di trasporto pubblico delle persone.
Se invece le multe degli ausiliari del traffico sono volte a contestare condotte differenti – come l’invasione della corsia riservata ai mezzi pubblici o un divieto di sosta, un divieto di transito o il parcheggio su di un marciapiede – allora queste sono nulle e possono essere impugnate davanti al giudice.
Risultato: se trovi sul parabrezza dell’auto una contravvenzione e ti accorgi che la stessa ti è stata elevata da un ausiliario del traffico devi verificare qual è la violazione che ti viene contestata: la contravvenzione è legittima solo se si tratta di un parcheggio sulle strisce blu, o in area strettamente adiacente ad esso (come nel caso di parcheggio in seconda fila), o sulle corsie riservate ai mezzi pubblici. In tutti gli altri casi la multa è nulla. Ma per contestarla devi presentare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni o al Prefetto entro 60 giorni.
Riportiamo qui di seguito alcune delle pronunce più recenti e interessanti in merito alle multe degli ausiliari del traffico.
Cassazione civile, sez. II, 16/02/2016,  n. 2973 
In tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell’art. 17, comma 133, della l. n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 2285 del 1992, con esclusione, quindi, dell’esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino [4].
Cassazione civile, sez. II, 16/02/2016,  n. 2973
I dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi del comma 133 dell’articolo 17 della legge n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c) del codice della strada, essendo esclusa la possibilità di estendere l’esercizio di tali poteri all’intero territorio cittadino.
Tribunale Bari, sez. III, 07/01/2015,  n. 19
In tema di circolazione stradale, posteggi, violazioni, i verbali di accertamento redatti dagli ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento hanno l’efficacia di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.. L’attestazione in essi contenuta può essere vinta solo con la proposizione della querela di falso.
Cassazione civile, sez. VI, 08/10/2014,  n. 21268 
Il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative. Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell’ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale (cassata, nella specie, la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta da una donna avverso il verbale con il quale l’ausiliare del traffico aveva contestato alla opponente la sosta sulla zona pedonale. A detta della Corte, la sentenza impugnata aveva argomentato il convincimento sull’assunto che nella specie l’accertamento dell’infrazione fosse stato effettuato da ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, per cui si trattava di personale privo della funzione di accertamento della violazione al divieto di sosta in zona non inclusa tra quelle individuate come date in gestione a parcheggio. Tuttavia, il giudice del gravame non aveva adeguatamente verificato, nonostante la specifica contestazione mossa in sede di opposizione dall’amministrazione, che l’accertatore fosse stato nominativamente individuato con specifico provvedimento di investitura. Infatti, proprio la necessità che gli ausiliari del traffico siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge, determina che la loro nomina debba avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione ovvero nel giudizio in cui tale nomina rilevi, come nel caso di specie).
Cassazione civile, sez. VI, 08/10/2014,  n. 21268
In tema di violazioni al codice della strada consistenti in infrazioni al divieto di sosta nel territorio del comune, qualora le funzioni di prevenzione ed accertamento siano attribuite ad ausiliari del traffico dipendenti comunali, non si applica il limite, previsto per i dipendenti delle società concessionarie, della soggezione delle relative aree a concessione di parcheggio, pur sussistendo la necessità, funzionale all’esigenza che gli ausiliari del traffico posseggano specifici requisiti fissati dalla legge, della nominativa individuazione dell’accertatore con specifico provvedimento di investitura, come tale soggetto a verifica sia in sede di accesso agli atti sia in sede di giudizio.
Cassazione penale, sez. V, 12/04/2013,  n. 43363 
Ai fini della configurabilità dei reati di falsità in atti, gli “ausiliari del traffico” rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio solo se legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico, per effetto di quanto previsto dall’art. 493 c.p. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto, non configurabile il delitto previsto dall’art. 476 c.p. nei confronti di un ausiliario del traffico, dipendente di una società di diritto privato interamente partecipata da un ente pubblico territoriale, accusato di aver alterato un verbale di contravvenzione amministrativa per sosta irregolare).

note

[1] GdP Milano, sent. n. 1722/2018. In particolare, il Giudice di Pace di Milano con la suddetta sentenza, contrariamente ad altre sentenze emesse sempre dal Giudice di Pace di Milano nonché alla sentenza del Tribunale di Milano n. 13472/2016, ha accolto il ricorso dell’automobilista aderendo all’orientamento giurisprudenziale (v., ex plurimis, Corte di Cassazione n. 2973/2016 e n. 2956/2016) secondo il quale il suddetto personale ispettivo è legittimato ad accertare le contravvenzioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle “corsie riservate al trasporto pubblico”.
[2] Art. 12 cod. str.
[3] L. n. 127/1997 art. 13 co. 133.
[4] e due contrastanti impostazioni giurisprudenziali esistenti sul punto, e dettagliatamente descritte dalla decisione in epigrafe, possono così sinteticamente riassumersi.
Secondo una prima impostazione, riscontrabile in Cass. civ., 27 ottobre 2009, n. 22676, inedita, ed alla quale si è ispirata la sentenza impugnata con il ricorso che ha dato origine al principio in epigrafe, i dipendenti comunali (nonché gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico di persone), ai quali siano state conferite, ai sensi dell’art. 17, comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di sosta, possono esercitare le loro attribuzioni su tutto il territorio comunale; ciò, in estrema sintesi, in quanto secondo questa interpretazione, la possibilità conferita ai Comuni, ai sensi dell’art. 17, comma 132, della citata legge, di conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali od ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione, ha evidenziato che ai sensi del successivo comma 133, le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può quindi svolgere anche funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico.
Secondo questa decisione, ancora, anche alla luce della legge n. 488/1999, il cui art. 68, comma 1, conterrebbe una sorta di interpretazione autentica delle attribuzioni conferite dai commi 132 e 133 dell’art. 17, l. n. 127/1997, dal complesso normativo in materia si dovrebbe trarre la conclusione che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico il potere di prevenire ed accertare infrazioni al Codice della strada in alcune ipotesi tassative; tra queste, sempre secondo l’impostazione di Cass. civ. n. 22676/2009, una si riferirebbe proprio agli ispettori di aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali sarebbe conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale.
A questa impostazione, sempre alla luce della ricognizione effettuata dalla decisione in commento, pare aver aderito anche Cass. civ. 8 ottobre 2014, n. 21268, inedita, la quale ha affermato che in tema di violazioni al Codice della strada consistenti in infrazioni al divieto di sosta nel territorio comunale, qualora le funzioni di prevenzione e accertamento siano attribuite ad ausiliari del traffico dipendenti comunali, non si applica il limite, previsto per i dipendenti delle società concessionarie di aree di parcheggio a pagamento, pur sussistendo la necessità della investitura nominativa dell’accertatore con specifico provvedimento.
Tale « larghezza » dell’ambito dei poteri accertativi degli ausiliari del traffico-dipendenti comunali in genere è stata ribadita anche dalla successiva Cass. civ., 24 settembre 2015, n. 18982, inedita, che ha fatto propri i principi espressi da Cass. civ. n. 22676/2009 e Cass. n. 20268/2014.
Come però ha rilevato la decisione in commento, « in posizione diametralmente opposta » si è collocata Cass. civ., 13 gennaio 2009, n. 551, in Giur. it., 2009, 1375, secondo la quale il potere di accertamento delle infrazioni al Codice della strada da parte dei soggetti di cui all’art. 17, comma 132, l. n. 127/1997 (vale a dire da parte degli « ausiliari del traffico ») deve ritenersi limitato a quelle condotte che possano, in qualunque modo, ostacolare o limitare l’ordinato e corretto esercizio dell’attività di trasporto pubblico o di gestione dei parcheggi pubblici, svolta dall’impresa per la quale dipendono. Questa pronuncia prosegue poi nel delineare le attribuzioni conferite dai commi 132 e 133 della l. n. 127/1997, giungendo ad affermare che le relative disposizioni siano « di stretta interpretazione », cosicché le funzioni attribuite riguarderanno, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi (comma 132), solo le violazioni in materia di sosta e solo nelle aree oggetto di concessione, mentre, per i soggetti di cui al comma 133, le funzioni di prevenzione e accertamento dovranno intendersi limitate alla sosta nelle aree oggetto di concessione, ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed inoltre alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.

Per leggere la sentenza clicca qui

laleggepertutti.it

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