martedì 15 maggio 2018

Associazioni sportive e tasse: il regime fiscale

Associazioni sportive e tasse: il regime fiscale

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 Associazioni sportive e tasse: il regime fiscale

Agevolazioni per società dilettantistiche, che facciano parte o meno del Terzo settore. I benefici del sistema forfettario, la tracciabilità ed il bonus sport.
Promuovere lo sport, specialmente tra i più giovani, è, senza dubbio, un’attività che fa onore non solo a chi si prende quest’onere ma anche ad un intero Paese. Non si tratta di sfornare a tutti i costi dei nuovi campioni che facciano sentire l’inno nazionale quando arrivano sul gradino più ampio del podio di un’Olimpiade o di un campionato mondiale, ma soprattutto di creare nei ragazzi la mentalità del confronto con gli altri e della sana competizione, l’umiltà del saper perdere e la grinta del sapersi rialzare, di non arrendersi alle difficoltà, di lavorare per una vittoria nel rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari, sia che pratichino uno sport di squadra sia che lo facciano a livello individuale. Fare tutto ciò, però, significa sostenere dei costi. A tutti gli effetti, le associazioni sportive devono pagare le tasse ma possono usufruire di un regime fiscale che consente diverse agevolazioni, che siano o meno iscritte al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore. Insomma, anche per fare quello che si potrebbe denominare un servizio alla collettività (questo dovrebbe essere il loro scopo), le associazioni sportive devono fare i conti con il Fisco. Vediamo come funziona il loro regime fiscale e come possono pagare meno tasse.

Associazioni sportive e tasse: le regole generali

Le associazioni sportive possono decidere il regime fiscale da adottare per pagare le tasse a seconda della loro natura. In quanto enti non commerciali, ci sono, innanzitutto, delle regole generali contemplate nel Tuir [1] che riguardano:
  • il reddito complessivo;
  • il regime forfettario;
  • gli oneri deducibili;
  • la detrazione d’imposta per gli oneri;
  • la natura degli enti di tipo associativo.

Associazioni sportive: il reddito complessivo

Il reddito complessivo degli enti non commerciali – e quindi anche delle associazioni sportive – è formato da:
  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di impresa e diversi.
Si intende che questi redditi siano ovunque prodotti e qualunque sia la loro destinazione, ad esclusione:
  • dei redditi esenti dall’imposta;
  • dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni sportive:
  • i soldi racconti pubblicamente in modo occasionale, anche sotto forma di offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori durante celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • i contributi della Pubblica amministrazione per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività a scopo sociale esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti non commerciali.
Questi proventi non devono superare il limite annuo complessivo fissato con apposito decreto ministeriale, attualmente pari a 51.645,69 euro.
In sintesi, dunque, costituiscono reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche:
  • la parte dei proventi che eccede il limite di 51.645,69 euro;
  • i proventi ricavati oltre l’ambito delle due manifestazioni per periodo d’imposta.
Le spese che riguardano beni e servizi adibiti in modo promiscuo all’esercizio di attività commerciali e di altre attività si possono dedurre per la parte relativa al rapporto tra:
  • ricavi e altri proventi che concorrono alla formazione del reddito di impresa;
  • e tutti i ricavi e proventi.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili utilizzati promiscuamente si possono dedurre la rendita catastale o il canone di affitto anche finanziario per la parte dell’importo relativo al rapporto appena citato.

Associazioni sportive: il regime fiscale forfettario

Le associazioni sportive senza scopo di lucro e non riconosciute come enti del Terzo settore, comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da Enti di promozione sportiva, possono scegliere il regime fiscale forfettario [2] a patto che:
  • nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento non siano stati conseguiti proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali superiori a 400.000 euro (erano 250.000 euro fino al 2016);
  • il regime venga attuato in modo corretto;
  • la scelta venga comunicata all’Agenzia delle Entrate barrando l’apposita casella del quadro VO della dichiarazione Iva e venga comunicata anche alla Siae.
In questo caso, il reddito imponibile è determinato:
  • applicando all’ammontare dei proventi raccolti durante l’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%;
  • aggiungendo a tale importo le plusvalenze patrimoniali dei beni relativi all’impresa se:
o   sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
o   sono realizzate mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni;
o   se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa [3];
Per poter beneficiare del regime agevolato, e quindi pagare meno tasse, le associazioni sportive devono anche redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato, nel quale annotare le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione.
Per quanto riguarda la modalità di tassazione dei proventi che superano i limiti previsti, sulla base di quanto disposto dal TUIR, si ritiene che debbano essere considerati:
  • come redditi diversi, nel caso in cui i proventi siano stati conseguiti nell’ambito di due eventi, ma superino il limite di 51.645,69 euro;
  • come componenti del reddito di impresa, nel caso in cui i proventi siano stati conseguiti dal terzo evento.

Associazioni sportive: la tracciabilità dei pagamenti

Fino a ieri, se le associazioni sportive dilettantistiche violavano la tracciabilità dei pagamenti eseguiti a loro favore o dei versamenti per importi di almeno 1.000 euro, l’Agenzia delle Entrate poteva disconoscere il regime fiscale agevolato di queste società.
Oggi, però, le cose sono cambiate. Chi sgarra, paga. Chi, cioè, viola tale tracciabilità non perde il regime agevolato ma deve pagare una sanzione fissa [4]. Ciò succede se si verifica:
  • l’omissione di qualsiasi comunicazione richiesta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di Iva;
  • l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
  • la mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri sopra citati o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri loro conferiti.

Associazioni sportive del Terzo settore: il regime forfettario

Ci sono altre disposizioni che interessano il pagamento delle tasse ed il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche non commerciali che decidono di iscriversi al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore. Anche per queste realtà esiste un regime forfettario disciplinato da una recente normativa [5].
Questi enti possono scegliere la determinazione forfettaria del reddito di impresa applicando all’ammontare dei ricavi ottenuti nell’esercizio delle attività con modalità commerciali il coefficiente di redditività e aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi di reddito.
Nel dettaglio, per le attività di prestazioni di servizi devono essere applicati questi coefficienti:
  • ricavi fino a 130.000 euro: coefficiente del 7%;
  • ricavi da 130.001 a 300.000 euro: coefficiente del 10%;
  • ricavi per oltre 300.000 euro: coefficiente del 17%.
Per altre attività, i coefficienti sono:
  • ricavi fino a 130.000 euro: coefficiente del 5%;
  • ricavi da 130.001 a 300.000 euro: coefficiente del 7%;
  • ricavi per oltre 300.000 euro: coefficiente del 14%.
Gli enti che esercitano contemporaneamente entrambe le attività, cioè prestazione di servizi ed altro, devono applicare il coefficiente relativo all’attività prevalente.
L’opzione deve essere riportata sulla dichiarazione dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta durante il quale viene esercitata fino a quando non è revocata e, comunque, per un triennio.

Associazioni sportive: il bonus sport

La Legge di Bilancio 2018 [6] prevede un credito d’imposta per favorire erogazioni libere destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.
Il credito è pari al 50% delle erogazioni e viene riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui.
Questo credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano queste donazioni:
  • in denaro;
  • per un importo non superiore ai 40.000 euro;
  • nel corso del 2018;
  • finalizzate ad interventi di restauro o di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici;
  • destinate anche a soggetti concessionari.
C’è un ulteriore credito d’imposta riconosciuto per l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio di tutte le categorie esclusa la Lega di serie A, quindi appartenenti a:
  • Lega di serie B;
  • Lega Pro (ex serie C);
  • Lega nazionale dilettanti.
In questo caso, il credito d’imposta è pari al 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, fino a un massimo di 25.000 euro.

note

[1] Artt. 143-150 Tuir.
[2] Legge n. 398/1991.
[3] Art. 86 Tuir.
[4] Art. 11 Dlgs. n. 471/1997.
[5] Dlgs. n. 117/2017.
[6] Art. 1 co. 363 legge n. 205/2017.

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