Consulta, basta con le manovre finanziate con tagli reiterati alle Regioni
Le misure di contenimento della spesa pubblica devono essere temporanee, hanno detto i giudici della Corte costituzionale. Il raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie, insomma, è incostituzionale
La Corte ha colto l’occasione per evidenziare che l’imposizione alle Regioni a statuto ordinario di contributi alla finanza pubblica incide inevitabilmente sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sicché lo Stato, in una prospettiva di lungo periodo, dovrà scongiurare il rischio dell’impossibilità di assicurare il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia sanitaria e di garanzia del diritto alla salute. Tale rischio dovrà essere evitato, eventualmente, mediante il reperimento di risorse in ambiti diversi da quelli riguardanti la spesa regionale.
Con la stessa sentenza sono state invece giudicate non fondate le censure mosse da varie Regioni speciali ad alcune disposizioni sempre della legge di bilancio per il 2017.
Secondo le ricorrenti, le norme impugnate imponevano un concorso alla riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, gravandole illegittimamente di un contributo al risanamento di un settore che esse invece finanziano autonomamente, senza oneri a carico del bilancio statale.
La Corte, dopo aver escluso tale effetto, ha evidenziato che le disposizioni censurate avevano legittimamente imposto alle ricorrenti un contributo al risanamento della finanza pubblica, subordinandone l’operatività alla stipula di accordi bilaterali tra la singola autonomia speciale e lo Stato, nel rispetto del principio pattizio che governa le relazioni finanziarie tra le parti.
Tuttavia, i giudici costituzionali hanno stigmatizzato il comportamento delle autonomie speciali, ritenendo non rispettoso del principio di leale collaborazione il perdurante rifiuto da esse opposto alla stipula degli accordi previsti dalle disposizioni impugnate per determinare l’importo del contributo gravante su ciascuna ricorrente.
La mancata stipula degli accordi, infatti, ha determinato un’ulteriore riduzione del livello del fabbisogno sanitario nazionale, in conseguenza dell’accollo alle Regioni a statuto ordinario di un maggiore contributo al risanamento della finanza pubblica, in vista del raggiungimento dei saldi complessivi previsti dalla manovra di bilancio.
La Corte ha dunque auspicato che un simile risultato venga scongiurato in futuro, evitando il perpetuarsi dello stallo nelle trattative, anche attraverso una provvisoria determinazione unilaterale, da parte dello Stato, del riparto pro quota tra le autonomie speciali del contributo loro imposto, fino alla stipula dei pur sempre necessari accordi bilaterali».
ITALIAOGGI.IT
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.