Rc auto: dal 1° giugno attestato di rischio digitale dinamico
Attestato di rischio digitale dinamico in
arrivo tra i nuovi provvedimenti anti furbetti presi dall'Ivass,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che introduce anche la
polizza "portabile" per le coppie di fatto
di Gabriella Lax –
Un meccanismo troppo legato alla residenza e al veicolo più che ai
comportamenti di guida, per questo è' arrivato il momento di rivedere il
sistema bonus/malus. Importanti novità in arrivo nel settore Rc auto
frutto dei regolamenti Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni.
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In
ultimo viene recuperato il sistema i sinistri relativi a polizze di
durata temporanea che saranno riportati nell'attestato di rischio
rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con un
contratto annuale. A questo si aggiungono nuove regole per il
riconoscimento della classe di merito di conversione universale e per la
sua evoluzione nel tempo, con l'introduzione di benefìci a favore di
alcune categorie di assicurati, come i conviventi di fatto e uniti
civilmente. La classe di merito della polizza potrà essere trasferita
non più solo a figli e coniugi ma anche all'interno delle coppie di fatto.
Si
ricorda che l'attestato di rischio si riceve almeno 30 giorni prima
della scadenza della polizza: il documento può essere scaricato
nell'area dedicata sul sito internet della compagnia e si può richiedere
una consegna telematica aggiuntiva tra quelle previste dall'impresa (ad
esempio posta elettronica, app per smartphone o tablet/dispositivi
multimediali). In caso di polizza stipulata presso un intermediario
(agente, broker), è possibile richiedere la stampa dell'attestato di
rischio senza alcun costo.
art.tratto da studiocataldi.it
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Rc auto, come cambia l'attestato di rischio
Un primo cambiamento riguarda la riforma dell'attestato di rischio digitale che, dal prossimo primo giugno, diventa dinamico per valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell'assicurato. Il provvedimento stabilisce il rilascio dell'attestato per tutte le tipologie di contratto (bonus/malus, franchigia e tariffa fissa), la modifica della tabella di sinistrosità pregressa ed la progressiva estensione, anno dopo anno, fino a 10 anni. Ed ancora viene adeguata la normativa all'esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell'assicurato anche rispetto ai sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione o pagati dopo la scadenza del contratto, se alla scadenza del contratto stesso, l'assicurato abbia cambiato compagnia (nel caso dei "sinistri tardivi"). Questo consentirà di evitare comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi.art.tratto da studiocataldi.it
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