Sport Bonus 2018: decreto attuativo in gazzetta ufficiale.
Credito d’imposta per erogazioni liberali finalizzate alla ristrutturazione di impianti sportivi: regole 2018
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n°130 del
07/06/2018) il decreto attuativo per poter beneficiare del credito
d’imposta, previsto dall’art.1, comma 363 della L. 205 de 27 dicembre
2017. La Legge di Bilancio 2018 ha infatti riconosciuto un beneficio
rivolto a tutte le imprese per le erogazioni liberali fatte a favore di
soggetti concessionari di impianti pubblici sportivi, indirizzate a
interventi di restauro o ristrutturazione degli stessi.
Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica in cui queste siano organizzate; il decreto attuativo fa infatti riferimento a:
Lo Sport bonus è riconosciuto se rispetta:
Entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra,
chiunque voglia usufruire del beneficio fiscale, deve inviare un
apposito modulo all’Ufficio per lo Sport, tramite pec, indicando
l’importo della donazione e il beneficiario.
Entro 120 giorni successivi alla scadenza appena esaminata, l’Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti ancora interessati devono procedere all’effettuazione dell’erogazione liberale al soggetto prescelto.
Il soggetto beneficiario della donazione deve a sua volta, nei dieci giorni successivi, dare comunicazione all’ufficio dello Sport, via pec, dell’ammontare dell’erogazione ricevuta e della data in cui è stata effettuata;
A questo punto l’Ufficio dello Sport provvede ad incrociare i dati delle varie comunicazioni ricevute dai diversi soggetti coinvolti e provvede, entro 20 giorni, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dell’elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale.
Nel caso in cui l’ammontare dei benefici riconosciuti sia inferiore a cinque milioni di euro, ovvero il limite previsto per ogni finestra temporale, verranno riprese in considerazione le richieste rimaste insoddisfatte; si riaprirà per quest’ultime, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale, l’iter scadenzato sopra descritto. Qualora ci fossero ancora dei benefici fiscali rimasti inutilizzati nella prima finestra, confluiranno nella finestra successiva. Essendo, il decreto attuativo oggetto della presente trattazione, stato pubblicato in GU in data 07/06/2018, sembra chiaro che la possibilità di ricevere il credito d’imposta con la prima finestra temporale sia ormai sfumata. Pertanto, eccetto che non siano deliberate proroghe per la prima scadenza, l’intero importo stanziato verrà “distribuito” nella seconda finestra e pare altrettanto logico chiedersi se, per come sia stato scritto il decreto attuativo, non ci sia già l’intenzione di prorogare l’agevolazione anche il prossimo anno.
In merito alle possibilità di fruizione, il credito d’imposta ottenuto è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui il beneficio fiscale è stato riconosciuto.
Unica modalità prevista per l’utilizzo del credito d’imposta è attraverso il modello F24, soprattutto in considerazione del fatto che l’Ufficio per lo Sport trasmette telematicamente all’ Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei soggetti beneficiari e l’importo del credito riconosciuto in modo che possa fare i controlli del caso su ogni F24 in cui il credito venga utilizzato.
Ultima precisazione meritevole di attenzione, riguarda il fatto che il credito d’imposta ottenuto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ma deve essere comunque indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene riconosciuto e dei periodi d’imposta in cui se ne fa utilizzo.
Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica in cui queste siano organizzate; il decreto attuativo fa infatti riferimento a:
- Imprese individuali,
- Imprese collettive,
- Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Lo Sport bonus è riconosciuto se rispetta:
- Il limite del 3‰ dei ricavi annui
- la misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino ad un massimo di 40.000€.
- bonifici bancari,
- bollettini postali,
- carte di debito, carte di credito o prepagate,
- assegni bancari e circolari.
1°finestra temporale | 2° finestra temporale |
01/04/2018 | 20/08/2018 |
Entro 120 giorni successivi alla scadenza appena esaminata, l’Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti ancora interessati devono procedere all’effettuazione dell’erogazione liberale al soggetto prescelto.
Il soggetto beneficiario della donazione deve a sua volta, nei dieci giorni successivi, dare comunicazione all’ufficio dello Sport, via pec, dell’ammontare dell’erogazione ricevuta e della data in cui è stata effettuata;
A questo punto l’Ufficio dello Sport provvede ad incrociare i dati delle varie comunicazioni ricevute dai diversi soggetti coinvolti e provvede, entro 20 giorni, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dell’elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale.
Nel caso in cui l’ammontare dei benefici riconosciuti sia inferiore a cinque milioni di euro, ovvero il limite previsto per ogni finestra temporale, verranno riprese in considerazione le richieste rimaste insoddisfatte; si riaprirà per quest’ultime, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale, l’iter scadenzato sopra descritto. Qualora ci fossero ancora dei benefici fiscali rimasti inutilizzati nella prima finestra, confluiranno nella finestra successiva. Essendo, il decreto attuativo oggetto della presente trattazione, stato pubblicato in GU in data 07/06/2018, sembra chiaro che la possibilità di ricevere il credito d’imposta con la prima finestra temporale sia ormai sfumata. Pertanto, eccetto che non siano deliberate proroghe per la prima scadenza, l’intero importo stanziato verrà “distribuito” nella seconda finestra e pare altrettanto logico chiedersi se, per come sia stato scritto il decreto attuativo, non ci sia già l’intenzione di prorogare l’agevolazione anche il prossimo anno.
In merito alle possibilità di fruizione, il credito d’imposta ottenuto è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui il beneficio fiscale è stato riconosciuto.
Unica modalità prevista per l’utilizzo del credito d’imposta è attraverso il modello F24, soprattutto in considerazione del fatto che l’Ufficio per lo Sport trasmette telematicamente all’ Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei soggetti beneficiari e l’importo del credito riconosciuto in modo che possa fare i controlli del caso su ogni F24 in cui il credito venga utilizzato.
Ultima precisazione meritevole di attenzione, riguarda il fatto che il credito d’imposta ottenuto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ma deve essere comunque indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene riconosciuto e dei periodi d’imposta in cui se ne fa utilizzo.
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