La rivalutazione delle pensioni
Cos'è la perequazione delle pensioni e come
funziona il meccanismo della rivalutazione oggi dopo la legge Fornero e
l'intervento della Corte Costituzionale
Avv. Daniele Paolanti - Con l'espressione perequazione delle pensioni si intende la rivalutazione dell'importo di queste all'inflazione.
Le pensioni che vengono ricomprese sono quelle erogate dalla previdenza pubblica, dunque la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, quella erogata ai superstiti ecc.
Detta novella prevedeva dunque, in ragione della situazione finanziaria all'epoca vigente, la possibilità di beneficiare della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici unicamente a quei trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 percento. Per quanto riguarda le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione veniva comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.
Leggi in merito: Pensioni in aumento dal 2019 ma per le minime solo briciole
- Cos'è la perequazione delle pensioni
- La legge Fornero
- La censura della Corte Costituzionale
- La perequazione delle pensioni oggi
Cos'è la perequazione delle pensioni
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Stando
alla definizione che si è appena offerta si può ritenere che con il
termine perequazione si intenda un adeguamento delle prestazioni al
mutare degli indici ISTAT del costo della vita. La ragione per cui il
nostro ordinamento contempla una siffatta ipotesi è presto detto: è più
che mai necessario garantire adeguata tutela e preservare il potere di
acquisto delle pensioni. La legge Fornero
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Il decreto legge 201 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" conteneva una norma, l'art. 24 comma 25, che così prevedeva: "In
considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il
trattamento minimo Inps, nella misura del 100 percento. L'articolo 18,
comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n.98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni
di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a
tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato". Detta novella prevedeva dunque, in ragione della situazione finanziaria all'epoca vigente, la possibilità di beneficiare della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici unicamente a quei trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 percento. Per quanto riguarda le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione veniva comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.
La censura della Corte Costituzionale
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, motivando detta decisione con apodittica chiarezza: "L'interesse
dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti
previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto
delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a
una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto,
costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel
nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano,
dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto
previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la
proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione
differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38,
secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione
certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui
all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza
sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.".La perequazione delle pensioni oggi
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Utile ai fini della disamina dell'attuale adeguamento delle pensioni
agli indici ISTAT è il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 17 novembre 2016, nel quale veniva indicato che la
percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni
per l'anno 2015 deve quantificarsi nell'ammontare del +0,0 dal 1
gennaio 2016. Allo stesso modo la percentuale di variazione per il
calcolo della perequazione delle pensioni
per l'anno 2016 è quantificata nel + 0,0 dal 1° gennaio 2017. La
ragione precipua dell'assenza di adeguamento risiede nel saldo negativo
dello 0,1% dell'inflazione (l'art. 1 del decreto dispone che "La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016"). Perequazione pensioni 2018
A partire dal 1° gennaio 2018, le pensioni sono tornate a crescere e la rivalutazione è effettuata sulla base dell'indice di rivalutazione calcolato sui dati Istat definitivi del 2017 e sull'indice di rivalutazione provvisorio per il 2018, con una percentuale di variazione dell'1,1%. Tutti i dettagli sono contenuti nella circolare Inps pubblicata il 21 dicembre 2017 contenente anche le tabelle utili per il calcolo.Perequazione pensioni 2019
Dal 1° gennaio 2019, invece, si dovrebbe assistere alla ripartenza della c.d. perequazione automatica. La c.d. "scala mobile" del passato bloccata dalla Riforma Fornero del 2011 e la fase transitoria del Governo Letta dovrebbe ritenersi conclusa e quindi ripartirà la rivalutazione con aumento degli assegni pensionistici. Tuttavia, per conoscere le cifre esatte dell'aumento occorrerà attendere l'apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze e del ministero del lavoro.Leggi in merito: Pensioni in aumento dal 2019 ma per le minime solo briciole
Vedi anche:
Novità pensioni: ultime notizie
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fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/24867-la-rivalutazione-delle-pensioni.asp
Daniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.
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