Ecobonus autoveicoli e motoveicoli: pubblicato il decreto attuativo
Veicoli ibridi o elettrici: definite le regole per usufruire degli incentivi statali in caso di acquisto con o senza rottamazione ed in caso di leasing.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale 82 di Sabato 6 Aprile, il decreto attuativo per beneficiare dell’eco-bonus per l’acquisto di nuovi veicoli
introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. In particolare i commi da 1031
a 1038 della L.145/2018 riconoscono un contributo ai soggetti che
acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica.
I veicoli di categoria M1 sono autoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e sono soprattutto caratterizzati da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi si tratta sostanzialmente di veicoli totalmente elettrici o ibridi.
Il prezzo massimo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, dell’autoveicolo oggetto di ecobonus deve essere inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
Il contributo erogato è parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto. Al venditore invece, il contributo viene rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta lo recuperano attraverso il credito d'imposta.
Il beneficio è riconosciuto:
In caso di rottamazione il veicolo consegnato deve essere intestato, da
almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo
o ad uno dei suoi familiari conviventi alla stessa data.
Il contributo è riconosciuto anche per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi di categoria L1e ed L3e, in caso di contestuale rottamazione di veicoli Euro 0, 1 e 2, nella misura pari al 30 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo (IVA esclusa) fino a un massimo di 3.000 euro.
I veicoli di categoria M1 sono autoveicoli, destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e sono soprattutto caratterizzati da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi si tratta sostanzialmente di veicoli totalmente elettrici o ibridi.
Il prezzo massimo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, dell’autoveicolo oggetto di ecobonus deve essere inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
Il contributo erogato è parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto. Al venditore invece, il contributo viene rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta lo recuperano attraverso il credito d'imposta.
Il beneficio è riconosciuto:
- sia ai soggetti che contestualmente all’acquisto consegnino per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4
- sia ai soggetti che non usufruiscano della rottamazione
EMISSIONI CO2 g/km |
CON ROTTAMAZIONE EURO 1, 2, 3 E 4 | SENZA ROTTAMAZIONE EURO 1, 2, 3 E 4 |
≤ 20 | 6.000 € | 4.000 € |
20 < emissioni ≤ 70 | 2.500 € | 1.500 € |
Il contributo è riconosciuto anche per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi di categoria L1e ed L3e, in caso di contestuale rottamazione di veicoli Euro 0, 1 e 2, nella misura pari al 30 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo (IVA esclusa) fino a un massimo di 3.000 euro.
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