Rete
preventiva della salute pubblica: rete nazionale dei registri dei
tumori e dei sistemi di sorveglianza e referto epidemiologico:
istituzione e disciplina
Istituita,
con la legge
22 marzo 2019 n.29,
pubblicata nella G.U. n. 81 del 2019, la Rete nazionale dei registri
dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari
regionali, identificati per ciascuna regione e provincia autonoma,
per le seguenti finalità:
-
coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati
direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province
autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici;
-
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione
sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione
dell'assistenza sanitaria;
- messa in
atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche
e delle malattie infettive tumore-correlate;
- studio
dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle
malattie infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la
diffusione e l'andamento;
-
sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o
reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto
controllo;
-
prevenzione primaria e secondaria;
- studio
della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e per malattie
infettive tumore-correlate;
-
semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione
della trasmissione degli stessi e loro tutela;
- studio e
monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle
malattie sorvegliate;
-
promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel
campo dei tumori rari;
-
monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche
attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi
informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Inoltre,
con la legge in commento, è prevista l'adozione di un decreto per
l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario
della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche
del territorio nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti
alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel
referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento,
l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico
dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del
referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati
relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che
costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti internet
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle
quali spetta il controllo quantitativo e qualitativo dei flussi di
dati che alimentano il referto epidemiologico.
La legge
entrerà in vigore il 20 aprile 2019.
L.
22 marzo 2019, n. 29 (G.U. 5 aprile 2019, n. 81)
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