Dal 10 aprile prossimo per avere l’accredito di prestazioni
pensionistiche e non pensionistiche su conto corrente, su libretto di
deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più
necessario presentare all’Istituto i modelli validati dal proprio
Istituto o Ente di credito.
Lo rende noto la circolare n. 48/2020, con la quale l’Inps spiega le nuove modalità di acquisizione dei dati dei percettori di prestazioni direttamente dagli Istituti ed Enti di credito mediante un sistema denominato “Data Base Condiviso”. Finora – informa l’Inps -, chi chiedeva l’accredito della propria prestazione su conto corrente, libretto o carta ricaricabile doveva presentare all’Istituto un modulo cartaceo, differente a seconda delle prestazioni richieste, validato dal proprio Istituto o Ente di credito, che attestava la corrispondenza delle generalità del titolare con quelle del percettore della prestazione.
In considerazione dell’esigenza di salute pubblica di contenere gli
spostamento dei cittadini nel Paese, l’Istituto, con la collaborazione
di Poste Italiane e degli Istituti di credito ai quali è
contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle prestazioni, ha
accelerato l’adozione di sistemi informatici per la validazione degli
strumenti di pagamento in modalità telematica. Il sistema “Data Base
Condiviso” consente quindi, prima dell’accredito delle somme erogate per
conto dell’Inps, di verificare la coincidenza fra i dati identificativi
del titolare della prestazione e quelli
dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto
corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata
ricaricabile dotata di IBAN).
Rimangono inalterate invece le indicazioni operative in vigore per i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito erogate su conti correnti esteri.
Lo rende noto la circolare n. 48/2020, con la quale l’Inps spiega le nuove modalità di acquisizione dei dati dei percettori di prestazioni direttamente dagli Istituti ed Enti di credito mediante un sistema denominato “Data Base Condiviso”. Finora – informa l’Inps -, chi chiedeva l’accredito della propria prestazione su conto corrente, libretto o carta ricaricabile doveva presentare all’Istituto un modulo cartaceo, differente a seconda delle prestazioni richieste, validato dal proprio Istituto o Ente di credito, che attestava la corrispondenza delle generalità del titolare con quelle del percettore della prestazione.
Rimangono inalterate invece le indicazioni operative in vigore per i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito erogate su conti correnti esteri.
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