https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25244-sport-bonus-2018-decreto-attuativo-in-gazzetta-ufficiale-.html?utm_campaign=Rassegna+Giornaliera&utm_medium=email&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=Rassegna+Giornaliera+2018-06-11
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n°130 del
07/06/2018) il decreto attuativo per poter beneficiare del credito
d’imposta, previsto dall’art.1, comma 363 della L. 205 de 27 dicembre
2017. La Legge di Bilancio 2018 ha infatti riconosciuto un beneficio
rivolto a tutte le imprese per le erogazioni liberali fatte a favore di
soggetti concessionari di impianti pubblici sportivi, indirizzate a
interventi di restauro o ristrutturazione degli stessi.
Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica in cui queste siano organizzate; il decreto attuativo fa infatti riferimento a:
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Imprese individuali,
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Imprese collettive,
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Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
devono comunicare immediatamente all’Ufficio per lo Sport, istituito
preso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ammontare delle somme
ricevute, la loro destinazione e devono provvedere a dare adeguata
pubblicità attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici. Inoltre, entro
il 30 giugno di ogni anno successivo all’anno dell’erogazione, è
necessario comunicare lo stato di avanzamento dei lavori, attraverso una
rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate; tale
comunicazione deve essere prodotta fino al momento dell’ultimazione dei
lavori di restauro o ristrutturazione.
Lo Sport bonus è riconosciuto se rispetta:
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Il limite del 3‰ dei ricavi annui
-
la misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino ad un massimo di 40.000€.
Devono essere prese in considerazione le erogazioni liberali effettuate
nel 2018 e esplicitamente finalizzate alla realizzazione di interventi
di restauro o ristrutturazioni. Le modalità attraverso cui le erogazioni
vengono realizzate devono essere tracciate, possono quindi essere
eseguite esclusivamente attraverso:
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bonifici bancari,
-
bollettini postali,
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carte di debito, carte di credito o prepagate,
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assegni bancari e circolari.
Il volume totale del beneficio riconosciuto dallo Stato è pari a dieci
milioni di euro, suddiviso in due tranche di pari importo attraverso due
finestre temporali.
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1°finestra temporale |
2° finestra temporale |
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01/04/2018 |
20/08/2018 |
Entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra,
chiunque voglia usufruire del beneficio fiscale, deve inviare un
apposito modulo all’Ufficio per lo Sport, tramite pec, indicando
l’importo della donazione e il beneficiario.
Entro 120 giorni successivi alla scadenza appena esaminata, l’Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito istituzionale
l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale
secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino
all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti ancora interessati devono procedere all’effettuazione dell’erogazione liberale al soggetto prescelto.
Il soggetto beneficiario della donazione deve a sua volta, nei dieci
giorni successivi, dare comunicazione all’ufficio dello Sport, via pec,
dell’ammontare dell’erogazione ricevuta e della data in cui è stata
effettuata;
A questo punto l’Ufficio dello Sport provvede ad incrociare i dati
delle varie comunicazioni ricevute dai diversi soggetti coinvolti e
provvede, entro 20 giorni, alla pubblicazione, sul proprio sito
istituzionale, dell’elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il
beneficio fiscale.
Nel caso in cui l’ammontare dei benefici riconosciuti sia inferiore a
cinque milioni di euro, ovvero il limite previsto per ogni finestra
temporale, verranno riprese in considerazione le richieste rimaste
insoddisfatte; si riaprirà per quest’ultime, contestualmente alla
pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il
beneficio fiscale, l’iter scadenzato sopra descritto. Qualora ci fossero
ancora dei benefici fiscali rimasti inutilizzati nella prima finestra,
confluiranno nella finestra successiva. Essendo, il decreto attuativo
oggetto della presente trattazione, stato pubblicato in GU in data
07/06/2018, sembra chiaro che la possibilità di ricevere il credito
d’imposta con la prima finestra temporale sia ormai sfumata. Pertanto,
eccetto che non siano deliberate proroghe per la prima scadenza,
l’intero importo stanziato verrà “distribuito” nella seconda finestra e
pare altrettanto logico chiedersi se, per come sia stato scritto il
decreto attuativo, non ci sia già l’intenzione di prorogare
l’agevolazione anche il prossimo anno.
In merito alle possibilità di fruizione,
il credito d’imposta ottenuto
è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020,
a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui il beneficio fiscale è stato riconosciuto.
Unica modalità prevista per l’utilizzo del credito d’imposta è
attraverso il modello F24, soprattutto in considerazione del fatto che
l’Ufficio per lo Sport trasmette telematicamente all’ Agenzia delle
Entrate i codici fiscali dei soggetti beneficiari e l’importo del
credito riconosciuto in modo che possa fare i controlli del caso su ogni
F24 in cui il credito venga utilizzato.
Ultima precisazione meritevole di attenzione, riguarda il fatto che il
credito d’imposta ottenuto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive ma deve essere
comunque indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta
in cui viene riconosciuto e dei periodi d’imposta in cui se ne fa
utilizzo.