Autovelox, taratura va indicata nel verbale
Autovelox, taratura va indicata nel verbale
Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza 06/03/2018 n° 5227
La vicenda. Il
Tribunale accoglieva l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e
dalla Prefettura avverso la sentenza resa da un Giudice di Pace che
aveva rigettato l’opposizione proposta da un avvocato avverso
un’ordinanza-ingiunzione.
Mediante siffatta ordinanza era stata infatti comminata al
ricorrente la sanzione amministrativa di Euro 307,50, relativa ad un
verbale di accertamento della Polizia Stradale con cui era stata
contestata la violazione dei limiti di velocità rilevata mediante
apparecchiatura autovelox. Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto che
le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei limiti di velocità
non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura. Per la
cassazione della sentenza, l’avvocato proponeva ricorso.
La decisione.
I giudici di Piazza Cavour hanno accolto i primo due motivi formulati
dal legale ricorrente, cassando la pronuncia e rinviando al Tribunale in
differente composizione, e ciò alla luce dell’intervenuta declaratoria
di illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma VI, per contrasto con l’art. 3 Cost. della norma così come interpretata nel “diritto vivente”, in occasione della nota sentenza n. 113 del 2015.
Pertanto, relativamente alla fattispecie esaminata, la taratura
dell’apparecchiatura risultava necessaria e, solo a condizione che vi
fosse stata espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento,
il rilevamento poteva presumersi affidabile, con conseguente onere
dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o
funzionamento del dispositivo. Nella specie, la causa è stata rinviata
al giudice d’appello, che dovrà accertare se fossero state effettuate le
verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Finalità della verifica periodica del velox.
La Consulta nel 2015 rilevava che la mancanza di verifiche periodiche
di funzionamento e di taratura risulta suscettibile di pregiudicare
l’affidabilità metrologica, e ciò a prescindere dalle modalità di
impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.
Evidenziava infatti che ogni strumento di misura, specialmente se
elettronico, risulta soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e,
pertanto, a mutamenti dei valori misurati dovuti al declino delle
proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e
termici, variazioni della tensione di alimentazione. Aggiungeva,
inoltre, che l’obsolescenza ed il deterioramento possono pregiudicare
non solamente l’affidabilità delle apparecchiature, bensì anche la fede
pubblica che si ripone in un settore di notevole rilevanza sociale, come
quello della sicurezza stradale.
Il controllo di conformità
rispetto alle prescrizioni tecniche garantisce che il funzionamento e la
precisione nei rilevamenti siano contestuali al momento in cui la
velocità viene rilevata, e che potrebbe essere distanziato in modo
significativo dalla data di omologazione e di taratura.
Rapporto tra la disciplina sull’utilizzo del velox ed il valore probatorio delle misurazioni.
Nella stessa pronuncia del 2015 i giudici costituzionali evidenziarono
il legame tra le norme che disciplinano l’utilizzo delle apparecchiature
di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei
procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di
velocità. L’art. 142, comma VI, C.d.S., prevede, più in dettaglio, che “per
la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, (...) nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento”.
Irripetibilità dell’accertamento ed onore della prova.
La riportata soluzione, prescelta dal legislatore stradale, si fonda
sulla natura irripetibile dell’accertamento, realizzando in tal modo un
bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle
posizioni soggettive dei cittadini. I giudici ermellini ammettono che la
tutela dei cittadini viene limitata per effetto della parziale
inversione dell’onere della prova, in quanto è colui che ricorre avverso
l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il
cattivo funzionamento dell’apparecchiatura, ma al contempo siffatta
limitazione trova una ragionevole spiegazione proprio nel carattere di
affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox
conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo. In altre parole, il
bilanciamento degli interessi rappresentato all’art. 142 C.d.S. si
manifesta in una sorta di presunzione, basata sull’affidabilità
dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non
ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della
rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. La verifica costante di
tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la
certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del soggetto
sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla
permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita
quest’ultima da verifiche periodiche uniformi alle relative specifiche
tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime
non vengono mai eseguite.
La lettura costituzionale dell’art. 45 comma VI, C.d.S.
Il collegio di legittimità, rammenta che la Consulta ha dichiarato
incostituzionale l’art. 45, comma VI, nel senso interpretato dall’allora
consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in riferimento
all’art. 3 Cost.,
nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate
nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero
sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
(Altalex, 10 aprile 2018. Nota di Laura Biarella)
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