Riutilizzo del fresato d’asfalto, dal 3 luglio in vigore il regolamento
Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Ambiente che
stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato
bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto
Martedì 19 Giugno 2018
Entrerà in vigore il 3 luglio prossimo il decreto 28 marzo 2018, n. 69 del Ministero dell'Ambiente “Regolamento
recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di
conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno 2018.
Questo regolamento stabilisce i criteri
specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso ricavato dal
rifacimento delle strade cessa di essere qualificato come rifiuto ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Le disposizioni del regolamento non si
applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Il conglomerato bituminoso cessa di
essere qualificato come rifiuto ed e' qualificato granulato di
conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) e' utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle
norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello
scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.
Il decreto 28 marzo 2018, n. 69 in G.U. http://www.casaeclima.com/ar_35346__riutilizzo-del-fresato-asfalto-dal-tre-luglio-vigore-regolamento.html?mc_cid=ca9b583daf&mc_eid=c407fb72cd
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