Nell’estate 2009 un sopralluogo dei tecnici comunali aveva rilevato alcuni piccoli abusi nell’immobile di via Fugazza utilizzato dall’associazione come propria sede. Inoltre, non era mai stata richiesta l’autorizzazione per la variazione della vecchia destinazione d’uso da artigianale a luogo di culto, come prescrive la legge regionale del 2006. Così il comune aveva emesso un’ordinanza perché fosse ripristinata la vecchia destinazione d’uso artigianale, ovvero che la moschea fosse chiusa.
Gli islamici si erano opposti dichiarando di occupare l’immobile fin dal 2005 e quindi di non ricadere in quelle prescrizioni di legge e con questa motivazione avevano fatto ricorso al Tar di Milano, che aveva dato loro ragione. L’amministrazione pubblica si era però rivolto al Consiglio di Stato, che a fine 2010 aveva ribaltato il primo giudizio dando ragione al comune.
Sulla base di quel giudizio, l’amministrazione comunale il 18 febbraio scorso aveva recapitato all’associazione islamica l’ordinanza con cui imponeva la demolizione delle opere abusive e il ripristino della vecchia destinazione d’uso artigianale dell’immobile. Quattro giorni prima, però, l’associazione islamica aveva presentato istanza di sanatoria dagli abusi, ritenendola un diritto legittimo non soppresso dal giudizio del Consiglio di Stato. Il comune aveva risposto che la richiesta di sanatoria sarebbe stata possibile solo dopo aver adempiuto agli obblighi della sentenza, ovvero il ripristino delle vecchie condizioni.
E da qui gli islamici, con l’assistenza dei legali Kati Scala e Calogero Capuano, avevano fatto di nuovo ricorso al Tar per bloccare l’ordinanza di demolizione del comune.
Il 13 maggio scorso il Tar di Milano con un decreto cautelare aveva già sospeso d’urgenza l’applicazione dell’ordinanza, rimandando però alla seduta del 9 giugno.
Giovedì scorso la seconda sezione del tribunale si è riunita, e dopo l’esame della pratica ha confermato la sospensione perché «l’ordine di demolizione del 18.2.2011 è stato adottato dopo la presentazione, in data 14.2.2011, di istanza di sanatoria» e questo costituisce una violazione da parte del comune dell’obbligo di pronunciarsi preventivamente sulla richiesta di sanatoria.
Per questo il provvedimento del comune è sospeso, con la trattazione di merito che è stata rimandata alla seconda udienza pubblica di febbraio 2012. Un risultato davvero inatteso.
Andrea Bagatta
tratto da il cittadino lodi
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