OGGETTO: EAL COMPOST S.R.L. - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LODI, CORSO
ARCHINTI N° 100 ED IMPIANTO SITO IN COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI (LO), VIA
MATTEI 1 - ZONA INDUSTRIALE. DIFFIDA, AI SENSI DELL’ART. 208 COMMA 13 DEL D.LGS.
152/06, AL RISPETTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° REGDE/739/2010 DEL
04/03/2010.
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Premesso che:
la Società EAL COMPOST S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06,
con Determinazione Dirigenziale n° REGDE/739/2010 del 04/03/2010 all’esercizio delle
operazioni di recupero (R13, R3) mediante compostaggio di rifiuti urbani e speciali non
pericolosi presso l’impianto sito in Comune di Terranova dei Passerini (LO), Via Mattei, 1
(Zona Industriale);
in data 04/10/2010 personale dello scrivente Dipartimento, congiuntamente ad ARPA
Lombardia - Dipartimento di Lodi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi, Polizia
Locale della Provincia di Lodi e Comune di Terranova dei Passerini ha effettuato sopralluogo
presso l’impianto di cui all’oggetto al fine di verificare la conformità dell’attività svolta
all’autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n° REGDE/739/2010 del
04/03/2010, da cui è emerso che:
1. sono in corso attività di rivoltamento, bagnatura e movimentazione del materiale
vegetale presente sulla platea dedicata (area 6) e piazzale antistante; si è proceduto ad
una stima del volume presente in impianto, risultato pari a circa 5.000 mc a cui vanno
aggiunti circa 300 mc presenti sotto la tettoia (area 7);
2. le aree coperte e scoperte dell’insediamento si presentano sature di materiale in
lavorazione tali da non consentire il corretto e funzionale utilizzo delle aree;
3. sono in corso operazioni di manutenzione straordinaria della stazione di pompaggio da
parte dell’azienda manutentrice (AZG);
4. l’azienda ha dichiarato che in data 23/09/2011 sono state effettuate operazioni di
movimentazione del materiale vegetale che con ogni probabilità hanno determinato
condizioni favorevoli alla combustione del suddetto materiale. Ha dichiarato inoltre che
sono in corso le attività di cui al punto 1) che si protrarranno per ulteriori 3-4 giorni, al
termine delle quali il materiale verrà collocato nell’area 6;
5. la società dichiara altresì che la presenza del materiale nel piazzale antistante l’area 6
è dovuta alla situazione di emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi del
25/09/2011 e 02/10/2011. Viene inoltre precisato che i macchinari (n° 2 pale gommate)
verranno ripristinate nella giornata odierna. La stessa società dichiara che farà pervenire
entro il 10/10/2011 il cronoprogramma che si prevede di attuare al fine della messa a
regime dell’impianto;
6. la ditta dichiara che garantirà il presidio/vigilanza dell’insediamento e delle lavorazioni
7 giorni su 7 al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza;
7. l’azienda ha dichiarato che dal giorno 26/09/2011 sono stati bloccati i conferimenti dei
rifiuti con codice CER 200201; ha precisato infine che la miscela tipo è costituita da:
FORSU: 50% in volume e il restante 50%: 2/3 sovvallo e 1/3 verde;
8. dal registro di carico e scarico informatizzato risulta che nell’anno 2010 sono stati
conferiti in impianto rispettivamente: 17.907,48 t di FORSU (codice CER 200108) e
9.008,14 t di verde (codice CER 200201); nell’anno 2011 (fino alla data del 03/10/2011)
sono stati conferiti:15.349,88 t di FORSU (codice CER 200108) e 6.946,78 t di verde
(codice CER 200201);
Rilevato
che sulla base di quanto riportato al punto precedente, l’impianto della Società EAL
COMPOST S.r.l. ha evidenziato criticità nelle diverse fasi gestionali del processo di compostaggio,
criticità che richiedono con urgenza il ripristino delle condizioni previste dal provvedimento
autorizzativo (Determinazione Dirigenziale n° REGDE/739/2010 del 04/03/2010);
Ritenuto
che in caso di inottemperanza alle prescrizioni imposte con la presente determinazione
sarà disposta la sospensione dell’attività ex art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06;
DIFFIDA
ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06
la società EAL COMPOST S.r.l., avente sede legale in Comune di Lodi, Corso Archinti n° 100 ed
impianto sito in Comune di Terranova dei Passerini (LO), Via Mattei 1 – Zona Industriale, al rigoroso
rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n° REGDE/739/2010
del 04/03/2010;
ORDINA
alla società EAL COMPOST S.r.l.:
1. la sospensione dei conferimenti dei rifiuti in impianto, sino ad avvenuta regolarizzazione
dell’impianto e successiva verifica della stessa da parte della Provincia di Lodi;
2. la suddivisione delle aree funzionali dell’impianto così come previsto al punto 1.3
dell’Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n° REGDE/739/2010 del 04/03/2010, entro il
termine di 15 giorni dalla notifica della presente determinazione;
3. la lavorazione dei materiali attualmente stoccati nel capannone di prima maturazione
(ACT) al fine di consentire corrette condizioni di rivoltamento dei cumuli, entro il termine di 60
giorni dalla notifica della presente determinazione;
4. la chiusura dei teli scorrevoli del capannone di vagliatura e raffinazione, da attuare
immediatamente a seguito della notifica della presente determinazione;
5. l’avvio a smaltimento dei sovvalli di scarto presenti in impianto e non recuperabili nel
processo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente determinazione;
6. la pulizia delle superfici e/o aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio,
dalle attrezzature e dalla sosta dei mezzi operanti all’impianto, da attuare immediatamente a
seguito della notifica della presente determinazione;
7. di garantire la periodica pulizia e manutenzione delle caditoie e relative condotte per la
raccolta dei percolati di processo, da attuare immediatamente a seguito della notifica della
presente determinazione;
8. di relazionare in ordine agli interventi effettuati nei successivi 10 giorni;
INFORMA
che la presente costituisce avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, per la
sospensione dell’attività come previsto dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06. La sospensione
sarà disposta qualora non saranno osservate le prescrizioni imposte con il presente atto; entro 15
(quindici) giorni dalla notifica della presente la Società può presentare osservazioni in merito.
DISPONE
di notificare il presente provvedimento alla società EAL COMPOST S.r.l. e di trasmetterlo, per
conoscenza a:
-
A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Lodi),
-
A.S.L. della Provincia di Lodi;
-
Comune di Terranova dei Passerini (LO);
-
Regione Lombardia (Direzione Generale – Territorio ed Urbanistica - Unità Organizzativa
Programmazione Integrata e valorizzazione dei rifiuti, Struttura Autorizzazione e innovazione in
materia di rifiuti);
-
Corpo di Polizia Locale della Provincia di Lodi.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla stessa data.
Il Dirigente del Dipartimento
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi
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