lunedì 10 ottobre 2011

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OGGETTO: EAL COMPOST S.R.L. - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LODI, CORSO

ARCHINTI N° 100 ED IMPIANTO SITO IN COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI (LO), VIA

MATTEI 1 - ZONA INDUSTRIALE. DIFFIDA, AI SENSI DELL’ART. 208 COMMA 13 DEL D.LGS.

152/06, AL RISPETTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° REGDE/739/2010 DEL

04/03/2010.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Premesso che:

la Società EAL COMPOST S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06,

con Determinazione Dirigenziale n° REGDE/739/2010 del 04/03/2010 all’esercizio delle

operazioni di recupero (R13, R3) mediante compostaggio di rifiuti urbani e speciali non

pericolosi presso l’impianto sito in Comune di Terranova dei Passerini (LO), Via Mattei, 1

(Zona Industriale);

in data 04/10/2010 personale dello scrivente Dipartimento, congiuntamente ad ARPA

Lombardia - Dipartimento di Lodi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi, Polizia

Locale della Provincia di Lodi e Comune di Terranova dei Passerini ha effettuato sopralluogo

presso l’impianto di cui all’oggetto al fine di verificare la conformità dell’attività svolta

all’autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n° REGDE/739/2010 del

04/03/2010, da cui è emerso che:

1. sono in corso attività di rivoltamento, bagnatura e movimentazione del materiale

vegetale presente sulla platea dedicata (area 6) e piazzale antistante; si è proceduto ad

una stima del volume presente in impianto, risultato pari a circa 5.000 mc a cui vanno

aggiunti circa 300 mc presenti sotto la tettoia (area 7);

2. le aree coperte e scoperte dell’insediamento si presentano sature di materiale in

lavorazione tali da non consentire il corretto e funzionale utilizzo delle aree;

3. sono in corso operazioni di manutenzione straordinaria della stazione di pompaggio da

parte dell’azienda manutentrice (AZG);

4. l’azienda ha dichiarato che in data 23/09/2011 sono state effettuate operazioni di

movimentazione del materiale vegetale che con ogni probabilità hanno determinato

condizioni favorevoli alla combustione del suddetto materiale. Ha dichiarato inoltre che

sono in corso le attività di cui al punto 1) che si protrarranno per ulteriori 3-4 giorni, al

termine delle quali il materiale verrà collocato nell’area 6;

5. la società dichiara altresì che la presenza del materiale nel piazzale antistante l’area 6

è dovuta alla situazione di emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi del

25/09/2011 e 02/10/2011. Viene inoltre precisato che i macchinari (n° 2 pale gommate)

verranno ripristinate nella giornata odierna. La stessa società dichiara che farà pervenire

entro il 10/10/2011 il cronoprogramma che si prevede di attuare al fine della messa a

regime dell’impianto;

6. la ditta dichiara che garantirà il presidio/vigilanza dell’insediamento e delle lavorazioni

7 giorni su 7 al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza;

7. l’azienda ha dichiarato che dal giorno 26/09/2011 sono stati bloccati i conferimenti dei

rifiuti con codice CER 200201; ha precisato infine che la miscela tipo è costituita da:

FORSU: 50% in volume e il restante 50%: 2/3 sovvallo e 1/3 verde;

8. dal registro di carico e scarico informatizzato risulta che nell’anno 2010 sono stati

conferiti in impianto rispettivamente: 17.907,48 t di FORSU (codice CER 200108) e

9.008,14 t di verde (codice CER 200201); nell’anno 2011 (fino alla data del 03/10/2011)

sono stati conferiti:15.349,88 t di FORSU (codice CER 200108) e 6.946,78 t di verde

(codice CER 200201);

Rilevato
che sulla base di quanto riportato al punto precedente, l’impianto della Società EAL

COMPOST S.r.l. ha evidenziato criticità nelle diverse fasi gestionali del processo di compostaggio,

criticità che richiedono con urgenza il ripristino delle condizioni previste dal provvedimento

autorizzativo (Determinazione Dirigenziale n° REGDE/739/2010 del 04/03/2010);

Ritenuto
che in caso di inottemperanza alle prescrizioni imposte con la presente determinazione

sarà disposta la sospensione dell’attività ex art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06;

DIFFIDA

ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06

la società EAL COMPOST S.r.l., avente sede legale in Comune di Lodi, Corso Archinti n° 100 ed

impianto sito in Comune di Terranova dei Passerini (LO), Via Mattei 1 – Zona Industriale, al rigoroso

rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n° REGDE/739/2010

del 04/03/2010;

ORDINA

alla società EAL COMPOST S.r.l.:

1. la sospensione dei conferimenti dei rifiuti in impianto, sino ad avvenuta regolarizzazione

dell’impianto e successiva verifica della stessa da parte della Provincia di Lodi;

2. la suddivisione delle aree funzionali dell’impianto così come previsto al punto 1.3

dell’Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n° REGDE/739/2010 del 04/03/2010, entro il

termine di 15 giorni dalla notifica della presente determinazione;

3. la lavorazione dei materiali attualmente stoccati nel capannone di prima maturazione

(ACT) al fine di consentire corrette condizioni di rivoltamento dei cumuli, entro il termine di 60

giorni dalla notifica della presente determinazione;

4. la chiusura dei teli scorrevoli del capannone di vagliatura e raffinazione, da attuare

immediatamente a seguito della notifica della presente determinazione;

5. l’avvio a smaltimento dei sovvalli di scarto presenti in impianto e non recuperabili nel

processo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente determinazione;

6. la pulizia delle superfici e/o aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio,

dalle attrezzature e dalla sosta dei mezzi operanti all’impianto, da attuare immediatamente a

seguito della notifica della presente determinazione;

7. di garantire la periodica pulizia e manutenzione delle caditoie e relative condotte per la

raccolta dei percolati di processo, da attuare immediatamente a seguito della notifica della

presente determinazione;

8. di relazionare in ordine agli interventi effettuati nei successivi 10 giorni;

INFORMA

che la presente costituisce avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, per la

sospensione dell’attività come previsto dall’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06. La sospensione

sarà disposta qualora non saranno osservate le prescrizioni imposte con il presente atto; entro 15

(quindici) giorni dalla notifica della presente la Società può presentare osservazioni in merito.

DISPONE

di notificare il presente provvedimento alla società EAL COMPOST S.r.l. e di trasmetterlo, per

conoscenza a:

-
A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Lodi),

-
A.S.L. della Provincia di Lodi;

-
Comune di Terranova dei Passerini (LO);

-
Regione Lombardia (Direzione Generale – Territorio ed Urbanistica - Unità Organizzativa

Programmazione Integrata e valorizzazione dei rifiuti, Struttura Autorizzazione e innovazione in

materia di rifiuti);

-
Corpo di Polizia Locale della Provincia di Lodi.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60

giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro

120 giorni dalla stessa data.

Il Dirigente del Dipartimento

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi
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