Dispositivi medici detraibili 2018
Quali sono i dispositivi medici che è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi?
di Lucia Izzo - Sono molti e diversi i dispositivi medici che possono trovare spazio tra le spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico). Tuttavia, non esiste un elenco esaustivo dei
dispositivi medici detraibili che si possa consultare, come precisato
dal Ministero della Salute e dall'Agenzia delle Entrate nei rispettivi
interventi in materia.
Sulla possibilità di fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la mera dicitura dispositivo medico o l'abbreviazione DM, ad esempio, si è pronunciata proprio l'Agenzia delle Entrate in occasione della Circolare n. 20 del 13 maggio 2011.
Dispositivi medici: quali sono?
In particolare, la Circolare ha chiarito che per il Ministero della Salute sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti
legislativi n. 507/1992, n. 46/1997, n. 332/2000), e che sono
dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in
base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.
Al
fine di agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i
prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha
fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.
Dispositivi medici detraibili 2018
Alcuni esempi di Dispositivi Medici, secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997, detraibili dalle tasse sono:
- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi;
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi;
- Occhiali premontati per presbiopia;
- Apparecchi acustici;
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
- Siringhe;
- Termometri;
- Apparecchio per aerosol;
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa;
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia;
- Pannoloni per incontinenza;
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.);
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.);
- Lenti a contatto;
- Soluzioni per lenti a contatto;
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito.
Invece, sono detraibili tra i Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000:
- Contenitori campioni (urine, feci);
- Test di gravidanza;
- Test di ovulazione;
- Test menopausa;
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio;
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL;
- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi;
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari;
- Test autodiagnosi prostata PSA;
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR);
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci;
- Test autodiagnosi per la celiachia.
Detrazione dispositivi medici: quando spetta?
Dal punto di vista fiscale, tuttavia, la generica dicitura dispositivo medico sullo
scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai
sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr. risoluzione n. 253
del 2009).
Per i dispositivi medici, il diritto del contribuente alla detrazione scatta qualora dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti sia il soggetto che sostiene la spesa che la descrizione del dispositivo medico.
Inoltre, il contribuente dovrà essere in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE.
Quanto ai dispositivi medici compresi nell'elenco, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti
nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di
dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per
ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Elenco dei dispositivi medici: la banca dati
La consultazione pubblica dei dispositivi medici è disponibile tramite l'apposito database
messo a disposizione dal Ministero sul proprio sito internet che potrà
essere interrogata direttamente attraverso semplici criteri di ricerca.
In relazione alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND),
come riporta quotidianosanità.it, recentemente la Conferenza
Stato-Regioni ha raggiunto l'accordo sullo schema di decreto del
ministro della Salute (qui sotto allegato) volto a modificarla ed
aggiornarla.
Sul punto, si rammenta come la CND sia la classificazione italiana che raggruppa i dispositivi medici in categorie omogenee di prodotti destinati a effettuare un intervento diagnostico terapeutico simile: nasce per cercare di raggruppare in modo omogeneo prodotti del settore che sono invece, assai numerosi ed eterogenei tra loro, utilizzando criteri che consentano un confronto tra prodotti appartenenti allo stesso segmento di classificazione, anche dal punto di vista economico.
La Classificazione, inoltre, consente di monitorare in maniera più efficace
sia il consumo che l'uso dei dispositivi e una migliore valutazione
degli incidenti comparativamente per singole tipologie nell'ambito della
vigilanza, e rende più trasparenti i processi d'acquisto da
parte del Sistema sanitario nazionale in quanto permette la definizione
di prezzi di riferimento per classi e sottoclassi omogenee.
Ad
approvare per la prima volta la CND è stato il decreto del Ministero
della salute del 20 febbraio 2007, il quale ha previsto che la medesima
questa dovrà essere riesaminata almeno una volta l'anno
apportando le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari
allo scopo di garantire l'adeguatezza per le finalità per le quali essa è
stata definita.
Dispositivi medici: cosa entra e cosa esce
In
particolare, tramite quest'ultimo aggiornamento, alcuni codici della
Classificazione sono stati eliminati (1), altri sono stati aggiunti (18)
e diversi sono rimasti, ma le loro descrizioni sono state modificate
(28).
Ad essere eliminati sono stati i codici di alcune garze paraffinate e con altre componenti, mentre tra i codici aggiunti al
decreto del 20 febbraio 2007 si trovano numerose tipologie di siringhe
(emogasanalisi, monouso per insulina, preriempite, per nutrizione
enterale e monouso per tubercolina) e anche kit per infusione sottocutanea continua di insulina, numerose sacche e placche per colostomia, ileostomia e urostomia.
Le modifiche spaziano e ricomprendono, tra gli altri, anche dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (ad esempio, inserti per protesi d'anca), dispositivi di protezione e ausili di incontinenza,
apparecchiature sanitarie con i relativi componenti accessori (ad
esempio, sistemi per monitorare la glicemia e microinfusori portatili), e
dispositivi di varia natura tra cui azoto liquido, miscele di gas, anidride carbonica, biberon, tettarelle, tiralatte, guanti chirurgici.
Ad essere modificati,
invece, sono stati i codici e le descrizioni di diversi dispositivi per
chirurgia, dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta,
dispositivi per medicazione generale e specialistiche, ma anche
siringhe, sacche, tomografi.
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