Arriva il Codice dei diritti degli animali
All'esame della commissione affari sociali
alla Camera il disegno di legge d'iniziativa della deputata Michela
Brambilla istitutivo di un vero e proprio Codice per la tutela degli
animali da affezione
di Lucia Izzo - È stato assegnato alla XII Commissione Affari sociali alla Camera il d.d.l. (qui sotto allegato) contenente il "Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo" d'iniziativa della deputata Michela Brambilla.
Il testo, come si legge nella relazione introduttiva, mira a colmare gli spazi vuoti della legislazione
in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, stante
le carenze normative manifestate in materia dalla legge-quadro 14
agosto 1991, n. 281.
Quest'ultima, secondo le intenzioni del d.d.l, andrebbe abrogata e sostituta da
una disciplina completa, organica e innovativa atta a regolamentare la
materia, soprattutto alla luce della situazione "allarmante" in Italia
che vede canili pubblici e privati sovraffollati, condizioni
igienico-sanitarie carenti, adozioni e acquisti effettuati senza le
necessarie attenzioni e, quindi, aumento degli abbandoni, favoriti anche
da una generale difficoltà di accesso nei luoghi pubblici con un cane.
- Arriva il codice che tutela gli animali
- Doveri e compiti del responsabile di animali di affezione
- L'Anagrafe regionale degli animali di affezione
- Soccorso di animali: il 118 veterinario
- Cani pericolosi
- Rifugi, canili e gattili sanitari
- Detenzione per finalità economiche, mostre e manifestazioni
- Parchi pubblici e giardini: accesso ai cani sempre consentito
- Prestazioni medico-veterinarie gratuite
- Divieti e sanzioni
Arriva il codice che tutela gli animali
[Torna su]
Il provvedimento rappresenta un vero e proprio codice destinato alla tutela degli animali
e del loro benessere, di cui lo Stato si farebbe primo garante,
riconoscendo altresì agli enti locali e agli organi di polizia una serie
di compiti importanti.
Il
testo si compone di 11 capi che, oltre a sancire i principi, le
finalità e le competenze in materia, si occupano, nel dettaglio, della prevenzione delle morsicature e delle aggressioni, delle strutture di ricovero, delle attività con gli animali d'affezione, delle misure generali di tutela e di quelle speciali contro gli avvelenamenti, delle prestazioni veterinarie e delle detrazioni fiscali, nonché degli organi di vigilanza e delle disposizioni sanzionatorie.
In particolare, il testo distingue ed elenca con precisione i compiti spettanti
in materia al Ministero della Salute, seguito dalle competenze dei
Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali. In particolare, i Comuni
sarebbero tenuti, tra le altre cose, a istituire un ufficio per i diritti degli animali e ad approvare un regolamento sulla tutela degli animali.
Alle ASL,
che dovrebbero istitutore nell'ambito del servizio veterinario
un'apposita unità organizzativa, rimarrebbero devoluti i compiti circa
la gestione dell'anagrafe canina e felice, il recupero degli animali
vaganti, controllo sanitario e sterilizzazione degli animali, ecc.
Doveri e compiti del responsabile di animali di affezione
[Torna su]
Particolare attenzione è posta dalla proposta di legge sul padrone dell'animale: chi detiene a qualsiasi titolo un animale di affezione, si legge nel testo, è responsabile della sua salute e del suo benessere,
deve fornirgli adeguate cure e attenzione, tenendo conto dei suoi
bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e
la razza.
Questi dovrà, altresì, provvedere a far identificare l'animale
e a farlo registrare all'anagrafe degli animali di affezione entro i
termini previsti (e comunque prima della cessione a qualsiasi titolo).
Molti, inoltre, sono le misure minime da seguire, anche laddove si
intenda affidare l'animale ad altri.
È inoltre stabilito che chiunque rinvenga animali randagi o vaganti
sia tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario
ufficiale e alla polizia locale. Prevista, ancora, la possibilità di
consegnare animali vaganti in situazione di abbandono o pericolo, anche
se feriti o malati ai canili o gattili sanitari.
L'Anagrafe regionale degli animali di affezione
[Torna su]
Cani e gatti di proprietà pubblica o privata, secondo le disposizioni del d.d.l., dovranno essere identificati in maniera univoca mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestualmente iscritti nell'anagrafe degli animali di affezione.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati dal servizio veterinario ufficiale
o dai veterinari liberi professionisti: questi rilasceranno un
certificato di iscrizione che accompagnerà l'animale in tutti i
trasferimenti di proprietà, denominato "carta d'identità dell'animale di affezione".
Il microchip di identificazione potrà essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti iscritti
all'apposito registro istituito presso il Ministero della salute.
Soccorso di animali: il 118 veterinario
[Torna su]
Il testo andrebbe anche ad istituire il c.d. 118 veterinario tramite
il quale è assicurato il servizio di pronto soccorso veterinario con
reperibilità festiva e notturna, con compiti di gestione emergenze o
urgenze e autorizzazione alla cattura di animali su indicazione anche
dei cittadini.
Cani pericolosi
[Torna su]
Il d.d.l. ritiene che debbano essere considerati cani pericolosi
i cani che, senza alcuna provocazione o pericolo, mordono in maniera
determinata persone o altri cani palesemente sottomessi, determinano la
morte o ferite tali da richiedere cinque punti di sutura o un intervento
chirurgico.
Parametri che non troverebbero applicazione
per i cani in dotazione alle forze dell'ordine, detenuti presso canili o
che abbiano commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla
necessità di difendere la proprietà
privata o il proprietario da un pericolo attuale, nonché quelli
costretti in quanto vittime di una delle fattispecie di reato previste
dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
All'uopo si prevede la
possibilità di segnalare al servizio veterinario ufficiale le
morsicature e le aggressioni di cani. L'ufficio sottoporrà poi a
controllo i cani responsabili prendendo una serie di provvedimenti in
caso di rilevazione del rischio elevato, tra cui anche la possibilità di
un intervento di recupero comportamentale dell'animale e formativo del proprietario.
Rifugi, canili e gattili sanitari
[Torna su]
Il testo individua e dettaglia la normativa in materia di canili e gattili sanitari,
luoghi che devono essere adeguati alle esigenze etologiche e
fisiologiche degli animali ospitati così come i rifuti, ovvero canili
pubblici o privati convenzionati che hanno come scopo principale le
adozioni.
Per i comuni di piccole dimensioni si stabilisce
la possibilità di ottemperare alle disposizioni della legge anche
attraverso il c.d. microcanile o microgattile, ovvero altra
struttura gestita da un'associazione animalista destinata a ospitare un
numero massimo di trenta cani e trenta gatti.
Il testo offre anche una dettagliata disciplina relativamente a gatti liberi, colonie feline e gattili chiarendo
che i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti
ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
Anche questi saranno soggetti a identificazione e iscrizione
all'anagrafe felina e dovranno essere sterilizzati, curati e vaccinati
dal servizio veterinario ufficiale e reinseriti nella loro colonia di
provenienza e nel loro habitat originario.
Il testo contiene inoltre disposizioni per l'istituzione, da parte dei Comuni, di cimiteri e servizi di cremazione per animali di affezione.
Detenzione per finalità economiche, mostre e manifestazioni
[Torna su]
Il testo non omette di regolamentare le attività concernenti la vendita, l'allevamento, l'introduzione da Paesi dell'Unione europea nonché da altri Paesi e la custodia di animali. Si stabilisce il divieto di vendita dei cani negli esercizi commerciali, nonché la detenzione di animali in conto vendita nonché l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno del punto di vendita.
Il testo andrebbe a vietare, inoltre, fiere e manifestazioni itineranti
aventi a oggetto animali. Le mostre di animali, le esposizioni, i
concorsi, le prove e le gare, che prevedono la presenza di animali di
affezione, invece, potranno svolgersi solo previa acquisizione del nulla
osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale. Sarebbe, altresì,
vietato l'impiego di animali di affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi nonché in spettacoli ambulanti o di strada.
Parchi pubblici e giardini: accesso ai cani sempre consentito
[Torna su]
Ai cani sorvegliati dal detentore il testo consentirebbe l'accesso a tutte le aree pubbliche
o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge. In
tali luoghi dovranno essere tenuti con guinzaglio, mentre nelle aree
appositamente attrezzati potranno muoversi, correre e giocare
liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile
responsabilità degli accompagnatori.
Anche nei locali pubblici, aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblici e privati, l'accesso con il cane
sarebbe sempre consentito. I cani a rischio potenziale elevato,
rilevato da parte del servizio veterinario ufficiale, dovranno però
essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.
Prestazioni medico-veterinarie gratuite
[Torna su]
Il
d.d.l stabilisce per una serie di animali il diritto a prestazioni
medico veterinarie gratuite, erogate dalle aziende sanitarie local: si
tratta, ad esempio, dei cani e dei gatti presso i canili e gattili
sanitari, dei gatti appartenenti alle colonie feline, dei cani adibiti
alla guida dei ciechi o degli animali destinati alla pet therapy e alla
riabilitazione.
Invece, i proprietari di cani e gatti che
rientrano in determinate situazioni reddituali o sociali, avrebbero
diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base.
Divieti e sanzioni
[Torna su]
Molto
dettagliata e articolata è anche la parte che il d.d.l riserva
all'elencazione dei divieti e delle sanzioni per i trasgressori. In
particolare, i divieti avrebbero lo scopo di garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica e il benessere degli animali.
Tra
questi spiccano la detenzione e l'utilizzo degli animali per pratiche
di accattonaggio, l'affidamento degli stessi a minori di età o
interdetti, il lasciare l'animale incustodito in luogo pubblico o aperto
al pubblico, effettuare incroci tra razze o addestrare cani per
esaltarne l'aggressività, vendere animali attraverso la rete internet,
giornali o riviste e molti altri.
Espressamente previsto è
anche il divieto di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e
abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o
nocive, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplosivo
Numerose anche le sanzioni che, nei diversi casi, potrebbero costare al responsabile dell'animale e ai trasgressori, multe sostanziose, la reclusione e addirittura la confisca dell'animale.
fonte; https://www.studiocataldi.it/articoli/31845-arriva-il-codice-dei-diritti-degli-animali.asp
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.