Regione Lombardia: le case in compravendita con la classe energetica obbligatoria.
Regione Lombardia: le case in compravendita con la classe energetica obbligatoria.
Egr. direttore, sicuramente non è ancora patrimonio comune l’approvazione della nuova legge regionale che disciplina una materia attuale e concreta quale è la certificazione della classe energetica della case e dei relativi impianti termici. Le discussioni in atto sull’inquinamento atmosferico e dei limiti di PM10 superati avevano bisogno di una risposta di rete, in quanto il problema va affrontato, come in questo caso con provvedimento a lungo respiro ed a capacità di accoglimento reale e sostanziale dei territori, in una programmazione di “vasta macro-area”per avere effetti diretti. La Giunta regionale lombarda gioca d’anticipo sulla legge nazionale rendendo obbligatori classe e prestazione energetica degli edifici negli annunci pubblicitari immobiliari. Vuoi vendere o locare casa in Lombardia? Nell’annuncio, che sia cartaceo o telematico, sarà presto obbligatorio specificare anche la classe e la prestazione energetica dell’immobile. Questa prima volta italiana è stata stabilità dalla Legge Regionale n. 3 del 21 febbraio 2011, recante “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative”_ . La norma, all’articolo 17, detta disposizioni per rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione; inoltre indica come limitare il consumo energetico e certificare, anche in relazione alle diverse destinazioni d’uso degli edifici e alle zone climatiche di ubicazione, il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo i requisiti dell’involucro edilizio e degli impianti termici, nonché il fabbisogno energetico da coprire mediante l’uso delle fonti rinnovabili. La legge che entrerà in vigore il prossimo 11 marzo, prevede anche delle sanzioni in caso di omissione di tali indicazioni: “Il titolare dell’annuncio commerciale (agenzia immobiliare o privato cittadino, NdR) che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l’edificio”. Speriamo che con questo provvedimento si riesca ad incidere in maniera sostanziale capillarmente nel lodigiano dando un contributo fattivo a tutto un programma in itinere su queste delicate tematiche ambientali. Potrebbe essere un primo passo per la messa a norma degli edifici e della corretta pianificazione da fare nei vari territori.
Marzo 2011
Alfredo Ferrari
Pres. Comm. Ambiente Prov. Lodi
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.