giovedì 1 marzo 2018

Bollette luce, acqua e gas: in quanto tempo si prescrivono?

Bollette luce, acqua e gas: in quanto tempo si prescrivono? 

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Bollette luce, acqua e gas: in quanto tempo si prescrivono?

Maxi-bollette elettriche: dopo 2 anni (anziché 5) non sono più dovute. Rimborsi entro 3 mesi. Ecco tutte le novità
Negli ultimi tempi si è sentito molto parlare di bollette, soprattutto quelle elettriche, per via della faccenda degli aumenti, dei rincari “occulti” e delle bollette dei furbetti a carico di tutti. Per sapere quanto c’è di vero in relazione alla vicenda appena descritta, leggi: Bollette dei furbetti a carico di tutti: ecco le risposte. Dopo il caos ingeneratosi, è finalmente l’ora di dare una buona notizia a consumatori, utenti e professionisti. E non ci riferiamo ai bonus sulle bollette di luce, acqua e gas, che pure non sono da sottovalutare (leggi in proposito Bonus luce e gas 2018: come pagare meno le bollette; Bonus acqua 2018: come pagare meno la bolletta dell’acqua). Le novità riguardano i tempi di prescrizione delle maxi bollette di luce, acqua e gas, i cui pagamenti non saranno più dovuti una volta che siano trascorsi 2 anni (e non più 5). Lo avevamo già preannunciato in  Maxi bollette: pagamenti non più dovuti dopo soli 2 anni. Rispetto a quanto già detto nel precedente articolo, c’è di nuovo che l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha dato seguito a quanto stabilito dall’ultima Legge di Bilancio con una recentissima delibera (del 23.02.2018) [1].
La legge di Bilancio 2018, infatti, ha previsto l’abbassamento  da 5 a 2 anni della prescrizione delle maxi bollette elettriche e l’Autorità di settore (l’Arera) con la delibera sopra menzionata ha dato seguito a quanto stabilito dal legislatore. Per conoscere nel dettaglio quando stabilito nella delibera Arera, clicca qui.
Le novità, secondo quanto prevede la delibera dell’Arera saranno attuate dal 1° marzo (nel nuovo regime rientrano, dunque, tutte le bollette elettriche con scadenza successiva al primo marzo) con il risultato che gli operatori di energia elettrica non potranno più mandarci fatture con conguagli relativi a periodi superiori ai due anni. Ma spieghiamoci meglio.

Stop alle maxi bollette 

Non è raro che  consumatori e professionisti  si vedono recapitare bollette di luceacqua gas di importi esorbitanti per conguagli risalenti a molti anni addietro. Ebbene, il pagamento di questi maxi-conguagli non sarà più dovuto una volta che sia trascorso il periodo di due anni; i rimborsi, invece, seguiranno una tempistica di 3 mesi. Ecco i dettagli delle nuove disposizioni.

Stop al fenomeno dei maxi- conguagli

Le nuove disposizioni sono figlie dell’esigenza di porre un freno al fenomeno delle cosiddette maxi-bollette. Ogni anno in Italia vengono emesse 500 milioni di fatture in ordine ai consumi di luce, acqua e gas. Tra queste, ci sono anche i cosiddetti maxi-conguagli, vale a dire bollette che vengono recapitate ai cittadini con riferimento a consumi che, però, si riferiscono a molti anni prima. Ebbene, grazie alle nuove norme, invece, sarà possibile rottamare i maxi conguagli delle bollette di luce, gas e servizi idrici in 2 anni anziché 5. Trascorsi 2 anni, dunque, i salatissimi conguagli sulle bollette non saranno più dovuti; i rimborsi seguiranno una tempistica di 3 mesi.

Maxi bollette: non più dovute dopo due anni

La prescrizione dei maxi-conguagli, che prima era di 5 anni, ad oggi è stata ridotta a 2 anni, con il risultato che gli operatori di energia elettrica non potranno più mandarci fatture con conguagli relativi a periodi superiori ai due anni. Ciò consentirà la realizzazione di un meccanismo di emissione delle bollette (quasi) in tempo reale e comunque più rispettoso dei diritti degli utenti. Il più delle volte, infatti, il salatissimo conguaglio è dovuto all’inadempimento del fornitore o del distributore, che ha omesso di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non ha emesso bollette periodiche. Un disservizio che persiste anche per anni e che comporta pesanti conseguenze per gli utenti, che si ritrovano a dover pagare, in un colpo solo, bollette così elevate da non potervi far fronte. Eppure la legge è chiara: la società che emette le bollette mensili sulla base dei consumi stimati deve provvedere almeno una volta all’anno a fare la lettura del contatore. Ciò spesso non avviene ed i risultati sono quelli sopra descritti.

Prescrizione bollette e conguagli 

Le cose, tuttavia, cambieranno molto presto (come anticipato, nel nuovo regime rientrano, infatti, tutte le bollette elettriche con scadenza successiva al primo marzo 2018) . Molto presto, dunque, la prescrizione delle bollette seguirà due diversi canali:
  • le bollette mensili, bimestrali o trimestrali cadranno in prescrizione dopo 5 anni come è sempre stato;
  • le bollette emesse, invece, per effettuare i conguagli cadranno in prescrizione dopo soli 2 anni. Un termine ridotto a meno della metà. Questo significa che se la società della luce, dell’acqua e del gas emetterà il conguaglio dopo 24 mesi dall’anno cui esso si riferisce, il pagamento non sarà più dovuto.

Prescrizione maxi bollette: cosa cambia

Il pagamento delle bollette non richiesto dalla società per almeno 5 anni va in prescrizione e, quindi, non è più dovuto. Se viene emessa la bolletta e l’utente non riceve solleciti per almeno 5 anni, il debito cade ugualmente in prescrizione. Come detto, ciò valeva anche per i conguagli. Con la riforma, invece, i conguagli cadranno in prescrizione dopo soli 2 anni. In quest’ultimo caso, inoltre, il termine di prescrizione di 2 anni non inizia a decorrere dall’invio della fattura del conguaglio (diversamente, la società erogatrice potrebbe spostare la prescrizione a proprio piacimento) ma da quando tale fattura doveva essere emessa.
La nuova legge, infatti, chiarisce che l’emissione di conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai principio di buona fede, correttezza e lealtà. La conseguenza, dunque, è che in questi casi la bolletta non va pagata. Ciò in quanto, molto spesso, i conguagli ricevuti dagli utenti non sono altro che il frutto di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma non effettivi. Ciò accade con particolare frequenza perché le aziende erogatrici di tali servizi non tengono conto delle periodiche letture dei contatori, oppure in seguito a errori di valutazione o, comunque, a causa di fatturazioni incongrue, certamente non imputabili agli utenti. Molti consumatori, non avendo gli strumenti idonei per difendersi e far valere i propri diritti o, più semplicemente, per non dover entrare nel complesso e oneroso meccanismo per l’accertamento della verità per via amministrativa o giudiziaria, rischiano di trovarsi di fatto costretti a pagare somme ingenti, anche di alcune migliaia di euro, per evitare il distacco dell’utenza domestica.

No alle maxi-bollette per professionisti e microimprese

A beneficiare di queste nuove disposizioni non saranno solo le famiglie ed i “comuni” consumatori, ma anche i professionisti e le microimprese, che rappresentano – nel nostro Paese  – il 97% delle imprese. 

Maxi conguagli: rimborso entro tre mesi

Le novità non sono finite: la legge di bilancio, infatti, garantisce all’utente il diritto di ottenere, entro tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Si tratta di una notizia sicuramente positiva per oltre 10 milioni di italiani che negli ultimi anni sono stati destinatari di maxi conguagli salatissimi. Tali disposizioni però non si applicheranno qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati al consumo non sia ascrivibile all’operatore, ma alla responsabilità dell’utente che, ad esempio, non abbia  consentito di effettuare le letture o non le abbia effettuate egli stesso.

Entro il 2019 sarà incentivata l’autolettura

Proprio per questi motivi, l’Autorità del gas e dell’energia elettrica dovrà definire misure finalizzate a incentivare l’autolettura, senza oneri a carico dell’utente. Entro il 1° gennaio 2019 si dovrà, quindi, procedere ad un’evoluzione anche dal punto di vista del rapporto tra i cittadini e il sistema informativo integrato gestito dall’acquirente.

note

 [1] Arera, delibera 97/2018/R/Com del 23.02.2018.

tratto da laleggepertutti.it

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