I poteri del sindaco
24 settembre 2018
> Diritto e Fisco Pubblicato il 24 settembre 201
Il Sindaco rappresenta la comunità locale ed è autorizzato a esercitare una serie di poteri anche molto incisivi per garantire il benessere dei suoi cittadini.
Dalla salute pubblica alla sicurezza, dalla tutela
ambientale alla regolamentazione del traffico. Un ventaglio di
competenze che si traducono in specifici poteri per ogni tipo di
evenienza. Quella del Sindaco è una posizione preordinata all’ascolto
delle nostre esigenze personali e alla risoluzione dei problemi, a volte
di carattere puramente pratico, che attanagliano le nostre città. La
legge, per far ciò, gli concede dei poteri molto forti, vasti e
difficili da raccogliere in un elenco preciso. Ciò comporta anche e
necessariamente una serie di responsabilità che fanno del Sindaco una
figura su cui facilmente si scaricano le tensioni sociali e politiche.
Fin dalla presentazione del programma elettorale si intuisce quale sarà
l’indirizzo che per il tempo del mandato caratterizzerà l’agenda
amministrativa e questo vale ad individuare anche i possibili interventi
sul territorio, che saranno messi in campo per determinare la sua
vivibilità e il benessere dei suoi abitanti. Vediamo allora quali sono
gli organi del governo locale e in particolare i poteri del Sindaco.
Indice
Cos’è e a cosa serve il Comune?
La vita nelle città è attentamente regolata
da istituzioni estremamente vicine agli abitanti. Queste conoscono bene i
nostri bisogni e sono deputate all’accrescimento del benessere
collettivo. È il Comune l’Ente pubblico caratterizzato
da questa vicinanza alle persone, rappresentando, in un ideale
organizzazione piramidale dell’azione di governo, il primo livello dello
Stato. Si parla spesso di come la politica sia distante dalle esigenze
della popolazione, ma ciò non dovrebbe certo valere per le istituzioni
comunali e per la politica cittadina, dato che non vi è istituzione che
sia più a contatto con gli elettori.
PUBBLICITÀ
Come ogni organo istituzionale, il Comune ha una sua
struttura fatta di persone e di regole. Il Sindaco ne è protagonista
rappresentando tutti coloro che appartengono al territorio di sua
competenza, così curandone gli interessi e perseguendone lo sviluppo
collettivo [1]. Per far ciò, come vedremo, ha a
disposizione degli specifici poteri anche di carattere straordinario. Ad
esso spettano ad esempio le funzioni amministrative che riguardano i
servizi alla persona e alla comunità intera, come la scelta circa il
numero di farmacie necessarie a rispondere alle esigenze degli abitanti;
l’assetto ed utilizzo del territorio, per garantirne un adeguato
sfruttamento e tutela ed evitando ad esempio che le aree verdi vengano
completamente soppiantate da grandi condomini grigi; l’espansione
dell’economia, che comporta ad esempio la scelta delle zone su cui gli
imprenditori possono impiantare le loro aziende avendo la certezza di
ottenere i servizi necessari all’impresa. [2]
Quali sono gli organi del Comune?
Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina a sua volta i propri assessori, che andranno a costituire la Giunta comunale. Quest’ultima svolge un ruolo esecutivo degli indirizzi politici ed amministrativi.
Il Sindaco, oltre a presiedere la Giunta e ad organizzarne i lavori, opera anche all’interno di un altro organo chiamato Consiglio Comunale,
che svolge una funzione di controllo sull’operato della Giunta e del
Sindaco stesso ed è il luogo naturale in cui si svolge il confronto tra
la maggioranza e le minoranze politiche.
Si tratta, in definitiva di un
complesso di pesi e contrappesi che costituisce l’equilibrio necessario
al buon andamento della pubblica amministrazione e che evita così che ci
siano delle prese di posizione personalistiche da parte di alcuni
esponenti dell’Ente. Ad esempio sarà molto difficile che un imprenditore
avvicini un esponente comunale per chiedere dei favori e delle
agevolazioni per ottenere i permessi necessari alla costruzione di una
struttura alberghiera, sarà infatti l’intero Consiglio comunale a
valutare la convenienza dell’opera, rispettando il peso delle
rappresentanze politiche ed effettuando un controllo delle scelte
amministrative.
In definitiva la “macchina” comunale
consente allo Stato di operare a stretto contatto con la popolazione e
di governare svolgendo un ruolo cardine nella gestione del benessere.
Quali sono le competenze specifiche del Sindaco?
Al di là dei poteri del Consiglio comunale e della Giunta, vi sono delle competenze che
spettano personalmente al Sindaco. Queste non sono quindi condivise con
altri organi amministrativi né sono soggette a particolari controlli.
In altri casi il primo cittadino è compartecipe del potere pubblico e non attore unico, pur svolgendo un ruolo primario.
Il Sindaco, in quanto rappresentante
del Governo sul territorio, svolge in prima persona le funzioni che
caratterizzano la sua natura di pubblico ufficiale e di rappresentante
dello Stato centrale sul territorio. Si tratta in particolare della
gestione dei servizi elettorali, dello stato civile, dell’anagrafe,
della leva militare e delle ricerche statistiche [3].
Ècompetente poi in materia di sicurezza pubblica, svolge funzioni di polizia giudiziaria, vigila sull’ordine pubblico, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini, può ordinare la modifica degli orari degli uffici e regolare l’attività dei servizi pubblici. [4]
Quando il sindaco opera nei termini predetti non è più un organo del Comune, ma dello Stato Centrale [5].
In tal senso, allora, può constatarsi che qualora i cittadini si
sentissero lesi da una di queste attività non potrebbero reputare
responsabile il Comune, ma dovrebbero chiamare in causa le istituzioni
dello Stato centrale e il mancato controllo sulle scelte sindacali.
Dopo aver fatto cenno ai casi in cui il
Sindaco opera come organo di Governo, è necessario dedicare alcune
riflessioni alla sua funzione quale soggetto rappresentante legale del
Comune.
Il Sindaco è infatti il soggetto abilitato dalla legge a manifestare la volontà dell’Ente [6] e
per questo ne è responsabile politicamente, cioèverso gli elettori.
Tale tipo di responsabilità in particolare attiene allo svolgimento del
programma elettorale e, più semplicemente, all’appartenenza politica del
sindaco.
Quali sono i poteri del Sindaco?
Applicando ilprincipio secondo il quale le funzioni pubbliche devono
essere assegnate agli enti più vicini ai cittadini e, dunque,
primariamente a quelli comunali (cosiddetto principio di sussidiarietà
verticale) [7], il Sindaco è reso capace di operare utilizzando dei poteri unici nel loro genere alfine di perseguire l’interesse pubblico.
Si tratta di effettuare un collegamento tra quelle che sono le esigenze di ognuno con i diritti fondamentali contenuti nella Costituzione della nostra Repubblica: salute, ambiente, libertà, ecc.
Ènecessario però precisare che non sempre il Sindaco
ha una competenza esclusiva su una determinata attività, ovvero non
sempre è posto nelle condizioni di effettuare autonomamente una scelta
ed emanare altrettanto autonomamente un atto consequenziale. Si è visto,
infatti, che il suo è un ruolo dinamico che spazia tra poteri esclusivi
e poteri condivisi (cosiddetta collegialità).
Bisogna distinguere due possibili azioni che derivano
l’una da una necessità inaspettata, imminente e urgente, la seconda è
frutto di un’opera di programmazione della pubblica amministrazione.
Appartengono al primo gruppo le cosiddette ordinanze contingibili
e urgenti, che spettano personalmente al primo cittadino rendendosi
necessarie per affrontare situazioni straordinarie e inaspettate, che
non potrebbero trovare soluzione con le normali azioni amministrative.
Questo tipo di ordinanze necessitano di una motivazione che riesca a
giustificare la compressione dei diritti su cui intervengono, dato che
la loro incisività è spesso indirizzata a vietare determinati
comportamenti.
Nel secondo gruppo rientrano invece le ordinanze comunali (ordinarie) e i regolamenti, che necessitano, invece, di un opera di coordinazione tra persone ed organi comunali.
Un classico tipo di ordinanza contingibile e urgente è
rappresentato dal divieto di raggiungere un determinato luogo del
territorio per il pericolo concreto che una strada già in dissesto
frani, o che una certa malattia infettiva si propaghi tra la
cittadinanza.
Ècomune nelle nostre città, e in particolare nei
centri storici, imbattersi nell’intervento di vigili del fuoco e polizia
locale per verificare l’agibilità di strutture vecchie e fatiscenti. In
genere la conseguenza di queste attività è rappresentata dall’ordinanza
di sgombero della struttura per il pericolo che essa rovini causando
danni agli inquilini e ai passanti. Si tratta di una situazione di
urgenza imminente, che non può essere procrastinata né risolta in altra
maniera. Il Sindaco può solo eliminare il rischio ordinando
l’allontanamento di tutti coloro che rappresentano le potenziali
vittime.
Nella stessa categoria troviamo quelle ordinanze in
materia sanitaria riferite al divieto di utilizzo dell’acqua pubblica
per un determinato periodo di tempo a causa della presenza di batteri
pericolosi per la salute. Anche in questo caso non c’è altra possibilità
di soluzione che abbia la stessa efficacia. Il Sindaco provvederà a
intimare di non utilizzare l’acqua, che deve considerarsi non potabile.
Il primo cittadino, in qualità di rappresentante
della comunità locale, potrà emanare questi provvedimenti particolari al
verificarsi di situazioni gravi che interessano l’igiene e la sanità
pubblica, o la sicurezza. Si tratta però di un potere utilizzabile solo
in presenza di determinati requisiti: quando sussista un pericolo
concreto di danno imminente tale da non permettere il differimento
dell’intervento in altra data, nonché quando esista l’oggettiva
impossibilità dell’Ente a provvedere all’urgenza in altra maniera.
Diversamente, al secondo gruppo appartengono quei
poteri di ordinanza e regolamentazione che non hanno il carattere della
straordinarietà e dell’urgenza. Invero, in materia sanitaria ad esempio,
i Comuni, tramite i loro Sindaci, sono titolari di poteri autorizzativi
per la realizzazione di strutture per l’esercizio dell’attività medica.
Allo stesso tempo i progetti edilizi saranno sottoposti a un controllo
per quanto riguarda il profilo urbanistico e ambientale.
Si tratta, allora, dei poteri di normale gestione
della città. Questi sono giustificati dalle ordinarie esigenze della
cittadinanza e per questo debbono rispettare un rigoroso iter di
approvazione e controllo.
Si pensi, ancora all’individuazione delle zone nelle
quali è possibile collocare nuove farmacie al fine di assicurare un’equa
distribuzione delle stesse tenendo conto, al contempo, dell’esigenza di
garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini
residenti in aree scarsamente abitate. In questi casi si tratta
semplicemente di un’opera di programmazione numerica delle strutture.
Sono poi molto comuni le ordinanze in materia di
consumo di cibi e bevande in particolari luoghi delle città. Sono in
genere divieti giustificati dal rispetto che è necessario avere nei
confronti di monumenti importanti o luoghi sacri. Ma altre volte il
divieto in questione è giustificato dall’esigenza di mantenere pulito un
certo luogo già vittima di vandalismo o soggetto ad essere preso
d’assalto da animali selvatici, spesso anche portatori di malattie.
Siamo ormai abituati a sentir parlare delle sanzioni
elevate a carico di turisti poco educati e rispettosi delle regole.
Specialmente d’estate i Comuni ingaggiano questa lotta per il rispetto
di ordinanze tra le più varie: dal divieto di camminare in luogo
pubblico senza maglietta al divieto di dar da mangiare ai piccioni.
In questi casi la difficoltà maggiore è portare a
conoscenza della cittadinanza e dei turisti questi divieti, che possono
anche portare al pagamento di multe salate. Così ogni Comune si
organizza come può, segnalando con cartelli e tabelloni le regole da
rispettare o impegnando tutte le forze di polizia municipale in
operazioni di pattugliamento e sanzionamento.
Si deve infine prendere in considerazione un
particolare potere del Sindaco che non rientra nello schema descritto e
che discende dalla sua esclusiva competenza in materia di ordine, salute
e sicurezza pubblica. In qualità, in particolare, di autorità
sanitaria, ha la facoltà di disporre i cosiddetti trattamenti sanitari
obbligatori (TSO) e cioè delle procedure mediche attivate in maniera
obbligatoria con un atto emesso esclusivamente qualora un soggetto si
trovi in uno stato psichico tale da rendersi pericoloso per sé o per gli
altri e siano necessari interventi terapeutici a cui il destinatario
della misura rifiuta di sottoporsi.
note
[1]Articolo 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
[2] Articolo 13 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
[3] Articolo 14 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
[4] Articolo 54 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
[5]Corte di cassazione, sentenza n. 7244 del 16.04.2004.
[6] Articolo 50 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
[7] Articolo 118 Costituzione.
fonte: https://www.laleggepertutti.it/240396_i-poteri-del-sindaco
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