martedì 2 ottobre 2018

LIMITAZIONI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’ARIA IN LOMBARDIA

LIMITAZIONI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’ARIA

A seguito della sottoscrizione dell’ Accordo del Bacino Padano, e delle delibere attuative della Giunta Regionale n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa (caminetti e stufe, a legna o a pellet).
In particolare è in vigore su tutto il territorio regionale lombardo:
=> il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:
  • “tre stelle”, per i generatori installati dall’1.10.2018 (obbligo di installazione di generatori ad almeno 3 stelle) ;
  • “quattro stelle”, per i generatori installati dall’1.1.2020 (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle)
=> il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:
  • “due stelle”, per i generatori in esercizio dall’1.10.2018 (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 stelle);
  • “ tre stelle”, per i generatori in esercizio dall’1.1.2020 (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 o 2 stelle);
=> dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.
==> vai all’infografica
I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.
La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).
Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.
La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018. Il decreto 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Inoltre prevede all’art. 3, comma 4, che l’organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate. Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori – prevista dal nuovo regolamento statale -) che la conseguente pubblicazione.
I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

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