Dal 21 aprile è in vigore il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016
Lunedì 30 Aprile 2018
È
entrato in vigore il 21 aprile 2018 il Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di
protezione individuale.
Pubblicato sulla Gazzetta Europea del 31
marzo 2016, il regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio e
stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei
dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a
disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della
salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla
libera circolazione dei DPI nell'Unione.
AMBITO DI APPLICAZIONE.
Il regolamento non si applica ai DPI: a) progettati specificamente per
essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei
DPI destinati ad attività sportive; c) progettati per l'uso privato per
proteggersi da: i) condizioni atmosferiche non estreme; ii) umidità e
acqua durante la rigovernatura; d) da utilizzare esclusivamente su navi
marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali
applicabili negli Stati membri; e) per la protezione della testa, del
viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente
prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle
relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO.
I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove
debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati,
soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o
la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA. I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DEI DPI.
Il regolamento 2016/425 non pregiudica il diritto degli Stati membri,
in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire
prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali
prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato
conformemente al regolamento.
LIBERA CIRCOLAZIONE. Gli
Stati membri non ostacolano, per quanto riguarda gli aspetti
contemplati nel regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei DPI
conformi al regolamento.
In occasione di fiere, mostre e
dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la
presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione che
un'indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme
al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non
sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni, devono essere
adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.
SANZIONI. Gli Stati
membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di
violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del
regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di
violazioni gravi.
Le sanzioni previste devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali
norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018, e notificano
immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi. Gli Stati
membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare
l'applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di
violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del
regolamento.
ABROGAZIONE. La
direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018. I
riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente
regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui
all'allegato X.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non ostacolano la messa a
disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva
89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente
al 21 aprile 2019. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni
rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al
21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE.
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si
applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione: a) degli articoli
da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21
ottobre 2016; b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a
decorrere dal 21 marzo 2018.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il Regolamento Ue 2016/425 del 9 marzo 2016
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