Il 14 e 15 luglio 2011 la Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato ha approvato due studi, il n. 35-2011 /T e il n. 221/2011/C, in merito ai profili civilistici e fiscali della realizzazione di impianti fotovoltaici. In sintesi, si interpreta che gli impianti fotovoltaici non debbano scontare l'Ici: - per la continuazione, anche parziale, della produzione agricola, con acquisizione della categoria D/10, o - come sostenuto dalla Ctp Bologna nella sentenza 11/2009, per la tesi della “funzione pubblica” (utilità) degli impianti fotovoltaici, che fa attribuire la categoria E/3 all’impianto. Da un punto di vista civilistico, nello studio n. 221-2011/C dopo una disamina su orientamento della Cassazione e prassi dell’agenzia delle Entrate si conclude che in ambito dottrinale e giurisprudenziale sulla distinzione tra beni mobili e immobili ex articolo 812 c.c., è corretto classificare le centrali fotovoltaiche (impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW) come beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale. Quanto ai profili fiscali, nel documento 35-2011 /T si esamina la contrattazione relativa agli impianti ponendo la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti e dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici e incidono sui rapporti di leasing. Il ricorrere a diverse tipologie contrattuali, per acquisire l'area su cui installare l'impianto fotovoltaico, comporta una disciplina diversa dal punto di vista tributario. | ||
|
venerdì 7 ottobre 2011
Per i notai l’impianto fotovoltaico non sconta l’Ici
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.