venerdì 26 ottobre 2018

Calcolo della pensione: guida utile per capire quale sarà l’importo dell’assegno

Calcolo della pensione: guida utile per capire quale sarà l’importo dell’assegno

 

Calcolare la pensione è complicato, ma non impossibile: ecco una guida utile con tutte le istruzioni per il calcolo dell’assegno previdenziale.

Calcolo della pensione: guida utile per capire quale sarà l'importo dell'assegno
Sul calcolo della pensione influiscono diversi fattori: l’importo delle retribuzioni percepite, l’ammontare dei contributi maturati nonché il periodo in cui questi sono stati accreditati. In ogni caso, comunque, si applicano delle regole generali di cui vi parleremo in questa guida, nella quale trovate tutte le informazioni necessarie per capire come calcolare la vostra pensione e stimare quanto andrete a prendere una volta che smetterete di lavorare.
Ricordiamo, comunque, che per il calcolo della vostra pensione potete anche utilizzare il servizio telematico messo a disposizione dall’Inps: facendo l’accesso a “La mia pensione”, infatti, potrete utilizzare il simulatore del calcolo che, in base alla vostra situazione contributiva, stimerà l’importo del vostro assegno previdenziale.
Ma vediamo nel dettaglio come si calcola la pensione e quali sono le regole che si applicano a seconda dei casi.

Calcolo della pensione: quale sistema si applica?

Ad oggi si applicano due sistemi per il calcolo della pensione: quello misto, ossia per una parte con il retributivo e per l’altra con il contributivo, e quello interamente contributivo.
È bene ricordare, infatti, che la riforma Dini del 1995 ha sostituto il sistema retributivo per il calcolo della pensione, dove perlopiù si tiene conto della misura degli stipendi percepiti dal lavoratore, con quello contributivo dove invece - come si può facilmente intuire dal nome - si considera esclusivamente il montante contributivo dell’interessato.
Ebbene, con il passaggio dall’uno all’altro sistema per coloro che hanno contributi accreditati sia prima che dopo il 1° gennaio 1996 si applica il sistema misto. Questo, a sua volta, si suddivide in due varianti:
  • per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato meno di 18 anni di contributi si applica il sistema retributivo per la quota antecedente a questa data e quello contributivo per i contributi accreditati successivamente;
  • per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni di contributi il sistema retributivo si applica per la quota antecedente al 1° gennaio 2012, e il contributivo per quella successiva.
Ovviamente, per chi invece non ha contributi accreditati prima del 1° gennaio 1996, si applica interamente il sistema contributivo per il calcolo della pensione; con il passare degli anni, quindi, ci sarà il totale passaggio al sistema contributivo.
Per capire come si calcola la pensione, quindi, dobbiamo vedere come funzionano questi due metodi e quali sono le regole che si applicano per ciascuno di questi.

Come funziona il sistema retributivo

Come anticipato, per calcolare la pensione con il sistema retributivo si tiene conto delle retribuzioni percepite dal lavoratore nell’arco della propria carriera.
Nel dettaglio, si prende il reddito medio percepito negli ultimi anni di lavoro - 10 anni nel caso dei lavoratori dipendenti - che si definisce come reddito pensionabile, e si moltiplica per l’anzianità contributiva, ossia per gli anni in cui sono stati versati i contributi, e per un’aliquota di rendimento.
Quest’ultimo è il parametro, espresso in percentuale, utilizzato per trasformare la retribuzione annua pensionabile nell’importo dell’assegno previdenziale; la regola generale presuppone un aliquota del 2% per ogni anno di lavoro, tenendo conto di un limite massimo di 40 anni di contributi (in tal caso, quindi, il lavoratore percepisce una pensione pari all’80% del reddito pensionabile).
Tuttavia, affinché al lavoratore si possa applicare un aliquota di rendimento del 2% è necessario che questo abbia una retribuzione annua non superiore a 46.630€; per chi supera questo limite l’aliquota viene progressivamente ridotta fino ad arrivare all’1% (per chi ha reddito superiore a 77.000€), evitando così che chi ha percepito stipendi molto alti durante la propria carriera sia maggiormente agevolato.
Per maggiori informazioni su come si calcola la quota di pensione che rientra nel regime retributivo vi consigliamo di consultare la nostra guida dedicata dove, tra l’altro, trovate anche la tabella completa di tutte le aliquote di rendimento che si applicano in base al reddito.

Come funziona il sistema contributivo

Il suddetto sistema retributivo era particolarmente vantaggioso per il lavoratore, specialmente per chi durante gli ultimi anni di lavoro ha percepito retribuzioni molto elevate. Per questo motivo si stava mettendo a rischio al sostenibilità del sistema, specialmente per l’invecchiamento della popolazione e - nel contempo - per la crisi del mercato del lavoro.
Per questo motivo la riforma Dini del 1995 ha decretato il passaggio dal sistema retributivo al contributivo, nel quale invece si tiene conto del solo montante contributivo del lavoratore.
Questo si calcola moltiplicando la retribuzione pensionabile annua per l’aliquota di computo, ossia la percentuale di retribuzione pensionabile che viene accantonata come contribuzione ai fini previdenziali; il risultato, a sua volta, si moltiplica per il tasso di rendimento, ossia un tasso di rivalutazione annuo dei contributi versati.
Il risultato di questo calcolo, ossia il montante contributivo, a sua volta viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione così da trasformarlo nell’importo della pensione.
Riassumendo, per eseguire il calcolo della pensione per il sistema contributivo bisogna eseguire i seguenti passaggi:
  • calcolo dell’importo dei versamenti contributivi anno per anno. A tal fine si può applicare all’imponibile previdenziale (la somma assoggettata al calcolo dei contributi previdenziali) la percentuale relativa alla propria situazione previdenziale: 33% per lavoro dipendente, 23% per lavoro autonomo, tra il 27% al 30% per parasubordinati a seconda della situazione.
  • moltiplicare l’importo così ottenuto per il coefficiente di rivalutazione anno per anno. La somma di questi numeri sarà il montante contributivo totale.
  • applicare la percentuale relativa al coefficiente di trasformazione relativo all’età di quando si va in pensione. L’importo sarà quello della rata annua.
Per quanto riguarda l’ultimo passaggio, ipotizzando un montante contributivo di 170.000 euro se il lavoratore conseguisse la pensione a 62 anni otterrebbe infatti un importo pari a circa 8.245 euro lordi annui (170.000 x 4,85% = 8.245€); se conseguisse la pensione invece a 70 anni l’importo salirebbe a 10.842 euro annui (170.000 x 6,378% = 10.842€).
Per maggiori approfondimenti, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata al calcolo della pensione con sistema contributivo, dove trovate anche la tabella con i coefficienti di trasformazione aggiornati al 2018.
fonte:  https://www.money.it/calcolo-della-pensione?utm_source=Money.it&utm_campaign=6860ccbfb4-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_4302bacf08-6860ccbfb4-302919809

giovedì 25 ottobre 2018

La Lombardia adotta il regolamento edilizio-tipo

La Lombardia adotta il regolamento edilizio-tipo
I Comuni dovranno adeguarsi entro e non oltre 180 giorni e il mancato adeguamento comporterà comunque la diretta applicazione delle definizioni uniformi che prevarranno sulle disposizioni comunali
Mercoledì 24 Ottobre 2018
La Regione Lombardia ha adottato, con una delibera proposta dall'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, di concerto con l'assessore al Bilancio e Semplificazione Davide Caparini, il regolamento edilizio-tipo (RET) che recepisce l'Intesa tra Governo, Regioni e Autonomie Locali.
"Il regolamento edilizio tipo (RET) è da oggi patrimonio di Regione Lombardia che ne ha adottato ufficialmente lo schema tipo e le definizioni tecniche uniformi - ha commentato Foroni - Con oggi la semplificazione edilizia in Lombardia ha fatto dunque un deciso passo in avanti, e da oggi tutti i Comuni inizieranno a parlare la stessa lingua, potranno confrontarsi e far tesoro ognuno delle esperienze degli altri, anche in caso di sentenze del Tar in materia edilizia, che faranno giurisprudenza per tutta la Lombardia. Si tratta - ha concluso l'assessore – di un risultato di grandissima importanza che arriva alla fine di un percorso condiviso passo a passo con Anci Lombardia, nonché con le associazioni dei professionisti del settore e i costruttori edili. Percorso che abbiamo completato in tempi rapidi, come promesso all'inizio di questa legislatura".
PROCEDURE UNIFORMI E RILANCIO DEL SETTORE. Una semplificazione burocratica che ha anche l'obiettivo, oltre che di standardizzare le norme in tutti i Comuni lombardi facilitando così la vita di cittadini e professionisti, anche di favorire la valorizzazione delle risorse energetiche, rilanciare il settore edile e la rigenerazione urbana sostenibile.
Con il recepimento di questa norma, infatti, si uscirà dalla complessità delle centinaia di regolamenti diversi per approdare finalmente ad uno schema di definizioni uniformi, metodi, procedure e tempi certi da seguire.
TEMPI CERTI E INCONTRI DI ACCOMPAGNAMENTO SUL TERRITORIO. I Comuni dovranno adeguarsi entro e non oltre 180 giorni e il mancato adeguamento comporterà comunque la diretta applicazione delle definizioni uniformi che prevarranno sulle disposizioni comunali. A tal fine l'assessore nei prossimi giorni scriverà una lettera a tutti i sindaci fornendo loro le prime indicazioni per procedere all'adeguamento. Inoltre sono stati già previsti quattro incontri di 'accompagnamento' sul territorio, uno a Milano e altri tre a Brescia, Lecco e Lodi. In queste sedi ai tecnici e amministratori comunali verrà fornito un testo commentato, per aiutarli a ridefinire i regolamenti edilizi.
fonte:  https://www.casaeclima.com/ar_36543__lombardia-adotta-regolamento-edilizio-tipo.html?mc_cid=5f069cad9d&mc_eid=c407fb72cd

Ora i comuni possono aumentare le imposte

Ora i comuni possono aumentare le imposte

 

Cade il blocco della leva fiscale negli enti locali. I sindaci potranno aumentare le aliquote dei tributi comunali rimaste ferme al 2016, anno in cui il congelamento fu voluto per la prima volta dal governo Renzi e via via confermato fino al 201
di da Rimini Francesco Cerisano

fonte:  https://www.italiaoggi.it/news/ora-i-comuni-possono-aumentare-le-imposte-2308418/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tempo-reale#



sindaci
Cade il blocco della leva fiscale negli enti locali. I sindaci potranno aumentare le aliquote dei tributi comunali rimaste ferme al 2016, anno in cui il congelamento fu voluto per la prima volta dal governo Renzi e via via confermato fino al 2018. La richiesta, in cima alla lista dei desideri dei primi cittadini che da anni lamentano di avere conti ingessati proprio a causa del blocco delle aliquote, sarà recepita nella Manovra 2019. A confermarlo la sottosegretaria all'economia, Laura Castelli, alla XXXV Assemblea dell'Anci che si chiude oggi a Rimini. La sottosegretaria, dopo settimane di tensione tra governo e Anci sui tagli al fondo periferie, ha voluto portare un messaggio di pace ai comuni che ha ringraziato per «il contributo che ogni anno danno alla finanza pubblica», assicurando l'impegno del governo a individuare soluzioni condivise sulla legge di bilancio. Lo sblocco della leva fiscale va in questo senso perché darà più margini di manovra agli enti senza gravare sulle tasche dei cittadini. Di questo Castelli si è detta convinta. «I sindaci sono persone di responsabilità, sapranno come gestire lo sblocco», ha detto, escludendo che la misura possa determinare un aumento della pressione fiscale che vada a vanificare l'alleggerimento prodotto dalla flat tax. La sottosegretaria ha poi risposto indirettamente all'allarme lanciato dal presidente Anci Antonio Decaro sull'impatto che potrebbe avere sui bilanci comunali lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Una misura, contenuta nel dl fiscale (119/2018), che secondo l'Anci avrebbe portato alla cancellazione di 4 miliardi di crediti comunali incagliati. Secondo Castelli, tuttavia, il problema non si pone perché lo stralcio riguarda crediti che, essendo risalenti al periodo 2000-2010, dovrebbero essere o già prescritti o già svalutati da parte dei comuni. «Ne ho parlato con Decaro, si tratta di un fraintendimento». Castelli ha poi rivendicato le tante misure a favore dei comuni contenute nella Manovra. Dai fondi agli investimenti alla rinegoziazione dei mutui, dalla revisione della disciplina sul dissesto e pre-dissesto alla semplificazione delle procedure di gara che passerà non solo dalla riscrittura, ormai in dirittura d'arrivo, del codice appalti ma anche dal nuovo ruolo di Stazioni uniche appaltanti svolto dalle province (ItaliaOggi del 10 ottobre). «Crediamo molto nel ruolo di aggregatori che gli enti di area vasta potranno giocare a beneficio soprattutto dei piccoli comuni, spesso non in grado di fare le gare da soli», ha spiegato l'esponente M5S. Infine un accenno al tema migranti e al contestato ridimensionamento del sistema Sprar: Castelli ha lasciato intendere di avere vedute più simili a quelle dell'Anci che a quelle del ministro dell'interno Matteo Salvini. «Il parlamento ha sensibilità diverse che fanno parte del dibattito della politica», ha ammesso. «Ritengo doveroso e anche legittimo che si apra un confronto con il Viminale».
Più assunzioni nei comuni virtuosi. Buone notizie per i comuni sono arrivate anche dalla ministra per la p.a., Giulia Bongiorno, che intervenendo a Rimini ha rivendicato l'approvazione del ddl concretezza, oggi in consiglio dei ministri, e annunciato le prossime novità in materia di personale e digitalizzazione, tema a lei molto caro perché sulla trasformazione digitale l'Italia registra ancora ritardi allarmanti. Sul personale, Bongiorno ha confermato il turnover al 100% nella p.a. e lo stanziamento di tutti i fondi necessari per il rinnovo della parte economica dei contratti delle funzioni centrali (triennio 2019-2021) nonché per il finanziamento dell'elemento perequativo. Non solo. È in arrivo con la legge di bilancio 2019 una norma con cui si daranno maggiori margini di manovra nelle assunzioni ai comuni virtuosi. Sul fronte digitalizzazione, la ministra ha annunciato la prossima iniziativa della neo direttrice dell'Agid, Teresa Alvaro, che dovrebbe finalmente unificare le banche dati pubbliche consentendo, una volta fatta la registrazione a un date base con le proprie credenziali, di poter accedere a tutti gli altri. «L'abbiamo chiamata “once only” (una volta per tutte) con un termine inglese che personalmente non mi piace molto», ha ammesso la ministra, «ma che rende bene il senso di quello che vogliamo realizzare».

A Istanbul il biglietto della metro si paga con...le bottiglie di plastica! - greenMe

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Come pulire la lavastoviglie e togliere i cattivi odori - greenMe

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La top ten degli alberi anti smog, che mangiano le polveri sottili - greenMe

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martedì 23 ottobre 2018

dote scuola a castiglione d'adda

fonte:
http://www.comune.castiglionedadda.lo.it/2018/10/dote-scuola-2018-2019-componente-merito-domande-on-line-entro-il-22-novembre/


DOTE SCUOLA 2018/2019: componente merito; domande entro il 22 novembre

Regione Lombardia ha aperto il bando per l’assegnazione del beneficio “merito” a favore degli studenti meritevoli lombardi.
La domanda va presentata entro le ore 12 del 22 novembre con modalità on line attraverso il sito: www.bandi.servizirl.it
Per la compilazione della domanda è necessario autenticarsi al sistema utilizzando: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS Carta Nazionale dei Servizi/CRS Carta Regionale dei Servizi (PC+ lettore smartcard+PIN)
volantino dote scuola merito

Lavoro occasionale: la guida dell'INPS

https://www.studiocataldi.it/articoli/32243-lavoro-occasionale-la-guida-dell-inps.asp


Lavoro occasionale: la guida dell'INPS

 

L'Istituto, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto dignità, fornisce istruzioni sulla corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale
lavoro occasionale
di Lucia Izzo - Nella circolare n. 103/2018 (qui sotto allegata), l'Inps ha fornito importanti e dettagliate istruzioni per favorire la corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale nel quadro delle nuove disposizioni introdotte dal decreto dignità e anche alla luce dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (note prot. n. 6616/2018, n. 6699/2018 e n. 7036/2018).
In sostanza, la circolare Inps rappresenta una vera e propria summa in materia di lavoro occasionale.
Ecco tutte le novità:
  1. Lavoro occasionale: tutte le novità
  2. Prestazioni occasionali: le modifiche al regime per l'agricoltura
  3. Prestazioni occasionali: il regime per il settore turismo
  4. Prestazioni occasionali: regime per gli Enti locali
  5. Aggiornamento registrazione prestatori sul sito INPS
  6. Erogazione del compenso ai prestatori: le nuove modalità
  7. Prestazione occasionale: nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori

Lavoro occasionale: tutte le novità

L'art. 2-bis del decreto-legge 87/2018 (introdotto dalla legge di conversione 96/2018), infatti, ha apportato novità alle modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale. Alcune delle predette innovazioni hanno riguardato le informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all'atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali.

Inoltre, sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura; sono stati creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali; infine, sono state introdotte nuove modalità di pagamento delle prestazioni finalizzate a ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori.

Prestazioni occasionali: le modifiche al regime per l'agricoltura

Alcune novità sono state introdotte dal legislatore allo scopo di semplificare l'utilizzo del lavoro occasionale per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura. In particolare, le informazioni che l'utilizzatore dovrà fornire nella dichiarazione preventiva sono:

- dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- oggetto della prestazione;
- data di inizio e monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
- compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS che prevede l'indicazione, da parte dell'utilizzatore, dell'arco temporale di svolgimento della prestazione, nonché della durata complessiva della stessa.

La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura. Per favorire il controllo del rispetto della previsione normativa che prevede un compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l'utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell'arco temporale indicato.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione e, ove quest'ultima non dovesse essere resa, l'utilizzatore provvederà a revocare la dichiarazione inoltrata sempre avvalendosi della procedura informatica INPS entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a dieci giorni consecutivi).

Sarà inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge trasmettendo apposita dichiarazione almeno un'ora prima del loro inizio. Il sistema registrerà data e ora del loro inserimento.

Imprese agricole e contratto di prestazione occasionale

Rimane fermo che per le imprese operanti nel settore agricoltura è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
c. persone disoccupate;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Si rammenta che il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. È vietato, infine, il ricorso al contratto di prestazioni occasionali nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Prestazioni occasionali: il regime per il settore turismo

Uno specifico regime è stato introdotto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007: alberghi (55.10.00); villaggi turistici (55.20.10); ostelli della gioventù (55.20.20); rifugi di montagna (55.20.30); colonie marine e montane (55.20.40); affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51); aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all'Istituto per la verifica della corretta classificazione.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l'utilizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- oggetto della prestazione;
- data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;
- compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Anche in tal caso la comunicazione avviene utilizzando il calendario giornaliero gestito tramite la procedura INPS: l'utilizzatore indicherà l'arco temporale di svolgimento della prestazione (da 1 a 10 giorni consecutivi) e la sua durata complessiva e trasmetterà la dichiarazione almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione.

La misura del compenso è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge. In particolare, il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 euro e l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Anche per tali prestazioni si potrà dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell'arco temporale indicato, nonché procedere alla revoca della dichiarazione inoltrata e incrementare il numero di ore inserite in procedura.

Ove l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva sia già registrata, come utilizzatore, nella piattaforma informatica delle Prestazioni occasionali, essa dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso successivo alla pubblicazione della circolare.

Anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle categorie indicate in precedenza in relazione alle imprese agricole e con le summenzionate esclusioni.

Prestazioni occasionali: regime per gli Enti locali

Anche per gli enti locali il d.l. n. 87/2018 ha previsto uno specifico regime: ferma restando l'applicabilità della disciplina in questione esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001), viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Anche in tal caso, nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l'utilizzatore dovrà fornire le informazioni relative a dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo e oggetto della prestazione, data di inizio e monte orario complessivo presunto e compenso pattuito nei limiti di legge.

La comunicazione avverrà sempre tramite il calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS e la dichiarazione andrà trasmessa almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione. Anche se la misura del compenso è liberamente fissata dalle parti nel rispetto di minimi stabiliti dalla legge, per ogni ora di prestazione lavorativa non potrà essere inferiore a 9,00 euro e l'importo del compenso giornaliero non potrà essere a 36,00 euro, anche per una prestazione giornaliera di durata effettiva inferiore a quattro ore.

Anche per tali prestazioni è prevista la possibilità di dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell'arco temporale indicato, procedere alla revoca della dichiarazione inoltrata e incrementare il numero di ore inserite in procedura.

L'Ente locale già registrato nella piattaforma informatica come utilizzatore dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso.

Enti locali e contratto di prestazione occasionale

Gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell'articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Agli Enti locali, come alle Pubbliche Amministrazioni in genere, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell'agricoltura e del turismo. Resta, in ogni caso, vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Aggiornamento registrazione prestatori sul sito INPS

Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Libretto famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, i lavoratori, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall'Istituto, devono registrarsi preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio "Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia", fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell'INPS.

All'atto della registrazione, inoltre, i prestatori dovranno autocertificare l'eventuale appartenenza a una delle seguenti categorie:

a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c. persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

La registrazione consentirà all'utilizzatore di computare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori appartenenti alle categorie sopra indicate. In sostanza, per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in luogo di 5.000 euro.

Per poter svolgere attività lavorativa per le imprese del settore agricolo, il prestatore dovrà autocertificare in piattaforma anche la non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

I prestatori, pertanto, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica indicando lo status giuridico attraverso una delle seguenti modalità:
- accesso alla piattaforma telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- ricorso ai servizi di contact center INPS, raggiungibili da rete fissa (803 164), da telefonia mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype). Anche in tal caso è preliminarmente necessario che il lavoratore risulti in possesso delle credenziali;
- tramite intermediari o enti di patronato.

In sede di prima applicazione delle novità in parola, al fine di favorire il graduale aggiornamento della posizione anagrafica del lavoratore, sarà consentita entro il 31/12/2018 la trasmissione da parte dell'utilizzatore di un numero massimo di due dichiarazioni qualora per il medesimo prestatore risulti essere già stata presentata nel corso del 2018 una precedente dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie summenzionate.

Successivamente, non sarà più possibile acquisire nuove dichiarazioni in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del lavoratore. La scheda anagrafica andrà tempestivamente aggiornata in caso di variazione all'appartenenza delle categorie citate al fine di non incorrere in responsabilità per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione.

Erogazione del compenso ai prestatori: le nuove modalità

Diverse le novità anche in materia di erogazione del compenso al prestatore: a richiesta di quest'ultimo espressa all'atto della registrazione, il compenso potrà essere riscosso, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata. In particolare, il prestatore ottenere il pagamento del compenso per la prestazione occasionale svolta:

- tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
- tramite bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della
prestazione (gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore);
- per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata.

Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l'utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà validare l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa così da ottenere il documento da presentare in Posta per riscuotere il compenso. La validazione dovrà avvenire entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione: oltre tale termine, in assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo.

Si fa presente che gli oneri di pagamento di tale nuova modalità di riscossione del compenso, attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sono a carico del prestatore e saranno trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore per ogni singolo mandato di pagamento.

Gli utilizzatori che operano nei settori in cui la durata della prestazione lavorativa è fino a dieci giorni (imprese del settore agricoltura, alberghi, strutture ricettive ed enti locali) possono procedere alla validazione della prestazione lavorativa, per i lavoratori che hanno scelto la modalità di pagamento in argomento, non appena esaurito il monte ore indicato nella stessa, anche in anticipo rispetto al termine dell'arco temporale indicato, attestando l'avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative per il numero di ore indicate nella dichiarazione.

Dopo l'avvenuta validazione non sarà più possibile per l'utilizzatore procedere alla revoca e lo stesso potrà stampare il documento elaborato dalla procedura e consegnarlo al prestatore, oppure quest'ultimo potrà stamparlo autonomamente prelevandolo dalla sezione dedicata al prestatore.

Prestazione occasionale: nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, è necessario che l'utilizzatore del Contratto abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, versando la provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

I versamenti potranno avvenire:
- tramite modello F24 - Elementi identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e della causale "CLOC". Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore. Le Amministrazioni Pubbliche utilizzeranno il modello F24 EP;
- tramite strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN INPS, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Inoltre, il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto che ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore del contratto stesso potrà effettuare i versamenti anche tramite un intermediario di cui alla legge 12/1979. Apposite istruzioni sul punto verranno diramate di concerto con le amministrazioni interessate.
INPS circolare n. 103/2018

 

lunedì 22 ottobre 2018

COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE: 100 ANNI DALLA GRANDE GUERRA a Castiglione D'Adda

COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE: 100 ANNI DALLA GRANDE GUERRA

L’Amministrazione Comunale, l’Associazione Combattenti e Reduci -sezione di Castiglione d’Adda, Famiglie dei caduti e dispersi-A.N.P.I. celebrano la ricorrenza del IV novembre a 100 anni dalla Grande Guerra. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
commemorazione 4 novembre programma
Dall’1 all’11 novembre presso la sede dell’Associazione Combattenti e reduci-sezione di Castiglione d’Adda, in via Cavour, 13,  sarà allestita una Mostra rievocativa della Prima Guerra Mondiale.

fonte:  http://www.comune.castiglionedadda.lo.it/eventi/commemorazione-del-4-novembre-100-anni-dalla-grande-guerra/


 Dall’1 all’11 novembre presso la sede dell’Associazione Combattenti e reduci-sezione di Castiglione d’Adda, in via Cavour, 13,  sarà allestita una Mostra rievocativa della Prima Guerra Mondiale.

domenica 21 ottobre 2018

effetti positivi per il consorzio navigare l'adda

L'immagine può contenere: acqua
articolo tratto da il cittadino lodi


 avanti con i progetti e l'innovazione oltre che ulteriori sviluppi per gli anni a seguire con il coinvolgimento degli enti sovralocali

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Lo stato di adozione di SiopePiù nei Comuni: Pubblicati, all’interno della sezione del sito della Fondazione Ifel “Siope+ - L'avvio per i Comuni. Istruzioni per l'uso”, i risultati del monitoraggio sullo stato di adozione di Siope+ nei Comuni.
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Codice appalti - Nota Anci su uso obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronica: Pubblichiamo la nota operativa Anci per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 aprile 2018, dei mezzi di comunicazione elettronici. Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi d