sabato 3 marzo 2018

TEGOSOLAR - TEGOLE FOTOVOLTAICHE

http://www.infobuildenergia.it/prodotti/tegole-fotovoltaiche-157.html
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TEGOSOLAR - TEGOLE FOTOVOLTAICHE

Azienda Produttrice
Campo di impiego
Impianto solare fotovoltaico
Descrizione del prodotto
Tegosolar è la tegola fotovoltaica brevettata da Tegola Canadese, che si integra architettonicamente nei nostri manti di copertura.
Tegosolar

Tegosolar rappresenta un’innovazione perché non è un classico pannello fotovoltaico ma una vera tegola che impermeabilizza il tetto e nel contempo produce energia elettrica da fonti rinnovabili.
Le celle fotovoltaiche sono in silicio amorfo a film sottile a tripla giunzione, una tecnologia in grado di utilizzare sia la luce diretta del sole che la luce diffusa, sfruttando in questo modo un più ampio spettro della luce solare e ottenendo così una maggiore produzione di energia elettrica.
Tegosolar è leggera, flessibile, pedonabile, autopulente, non riflettente in quanto non protetta da vetro, facile da installare, con fissaggio meccanico oppure termico e non necessita di manutenzione. Grazie alle sue particolari caratteristiche tecniche, Tegosolar si può utilizzare anche in casi di strutture con esposizioni non favorevoli, oltre che per tetti con inclinazioni dai 5 ai 60 gradi. Non necessita di retro ventilazione e produce energia elettrica anche alle alte temperature.
Tegosolar offre elevati standard architettonici ad ogni tipologia di tetto, in tutti i contesti urbani, per edifici nuovi o ristrutturazioni.

Tegola Canadese offre ai propri clienti un servizio completo per la costruzione di tetti fotovoltaici TEGOSOLAR “CHIAVI IN MANO”, proponendosi come unico interlocutore per la realizzazione dell’intera copertura e dell’impianto fotovoltaico, occupandosi anche delle pratiche burocratiche, autorizzazioni, progetti, gestione del cantiere e impianto elettrico.
Tegola Canadese, partendo dalle specifiche esigenze dei propri clienti, è in grado di proporre soluzioni personalizzate, con costi finali certi, che permettano di raggiungere gli obiettivi prefissati di:
  • efficientamento energetico con conseguente diminuzione dei consumi per riscaldamento/raffrescamento dell’edificio,per una gestione più economica della casa;
  • produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, potendo risparmiare sui costi della bolletta energetica;
  • impermeabilizzazione di lunga durata della copertura;
  • finitura estetica di pregio della copertura, grazie alla perfetta integrazione delle tegole fotovoltaiche Tegosolar nei manti di copertura in Tegola Canadese.

Scarica il depliant in PDF di TEGOSOLAR


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Via Dell'Industria 21
31029 Vittorio Veneto ( TV )
Tel. 0438 9111
Fax 0438 911264
 

Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile dei Comuni

Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile dei Comuni

Siglata una partnership tra Anci e GSE per la promozione di interventi a sostegno delle energie rinnovabili, efficientamento energetico e sostenibilità dei Comuni italiani

link:  http://www.infobuildenergia.it/notizie/efficientamento-energetico-sviluppo-sostenibile-comuni-rinnovabili-anci-gse-6119.html

Accordo Anci Gse a sostegno dell'efficientamento energetico dei Comuni

Obiettivo principale del Protocollo d'Intesa siglato da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e GSE (Gestore dei Servizi Energetici) è promuovere interventi di sviluppo sostenibile ed efficientamento nei Comuni, a partire dalla riqualificazione energetica degli edifici pubblici, grazie anche alla diffusione delle rinnovabili.

Il primo passo è il supporto al progetto GSE ‘Sostenibilità in Comune’, nato proprio con l'obiettivo di informare e sostenere i Comuni nell’uso delle fonti rinnovabili, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare esistente, della mobilità sostenibile e delle attività produttive. Attività che, oltre a garantire una diminuzione delle emissioni, dei consumi e dei costi in bolletta, avvrebbero benefici anche a livello economico e occupazionale.

L'accordo prevede alcune priorità tra cui l'attuazione di misure di monitoraggio, revamping e ammodernamento degli impianti da fonti rinnovabili già presenti nei Comuni. Inoltre saranno supportate le strategie a sostegno della mobilità sostenibile anche attraverso l’introduzione di veicoli elettrici e/o alimentati a biometano.
In 300 Comuni verranno organizzate attività formative a supporto di tecnici e amministratori sulle opportunità di finanziamento per la riqualificazione energetica.

Nella Conferenza Stampa di presentazione il GSE ha ricordato che grazie al Conto Termico, che mette a disposizione incentivi per 200 milioni di euro l’anno per interventi d’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, dal 2013 ad oggi sono stati finanziati più di 1.700 progetti di riqualificazione in circa 800 Comuni italiani.
Il Presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha sottolineato che si tratta di un accordo importante perché "consente ai Comuni di ricevere un finanziamento sul Conto Termico, alimentato dalle bollette, per un importo fino al 65 per cento di quello necessario all’efficientamento energetico di immobili di proprietà comunali".

Grazie agli impianti a fonti rinnovabili installati e agli interventi di efficienza energetica incentivati dal GSE , ogni anno vi è un risparmio  di 300.000 tonnellate equivalenti di petrolio e 790.000 tonnellate di gas a effetto serra, oltre a un risparmio nella bolletta dei Comuni di circa 170 milioni di euro annui.

Anas: cos’è e di cosa si occupa

Anas: cos’è e di cosa si occupa

Anas: cos’è e di cosa si occupa 

L’Anas è l’azienda che gestisce le strade e autostrade italiane. Com’è strutturata, cosa fa e quando è responsabile dei sinistri stradali.
L’Anas è una società per azioni di proprietà dello Stato Italiano che gestisce gran parte delle strade e delle autostrade italiane. L’Anas ha un unico socio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed è sottoposta al controllo e alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La società, quindi, opera in tutta Italia in un settore estremamente delicato. Vediamo meglio cos’è e di cosa si occupa l’Anas.

Anas: cos’è?

L’Anas è l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, istituita ufficialmente da una legge del 1946 [1]. In realtà, l’Anas ha sostituito un precedente ente che si occupava delle stesse funzioni: si tratta dell’Aass, ovvero dell’Azienda Autonoma Statale della Strada, istituita nel lontano 1928 con il compito di gestire le strade italiane e di occuparsi della costruzione di nuove vie di comunicazione nei territori africani annessi.
A seguito di una legge del 2002 [2], l’Anas è stata trasformata in Società per Azioni, il cui unico socio, come detto, è il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Anas: di cosa si occupa?

L’Anas cura la rete stradale e autostradale italiana. Si tratta di un percorso di oltre 26.500 chilometri del quale l’Anas deve garantire la sicurezza e la gestione. In buona sostanza, l’Anas si occupa:
  • della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;
  • di adeguare e migliorare le strade e le autostrade occupandosi anche della segnaletica;
  • di fornire servizi di informazione agli utenti;
  • di attuare le leggi e i regolamenti che hanno a che fare con la tutela della rete e la tutela del traffico e della segnaletica;
  • di adottare i provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico;
  • di realizzare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
  • di progettare le nuove opere stradali.

Anas: gestisce il pedaggio?

In Italia esistono sia autostrade a pedaggio che autostrade che non sono soggette ad alcun pagamento. Le prime sono gestite dalle concessionarie autostradali, organismi alle quali l’Anas, in qualità di concedente, affida il compito di costruire e gestire autostrade e riscuotere il relativo pedaggio, e da consorzi regionali; le seconde (cioè i tratti non soggetti a pedaggio) sono sempre gestite dall’Anas.
Come detto, l’esercizio delle infrastrutture a pedaggio è affidato ai concessionari autostradali, società di diritto privato: la più famosa di esse è sicuramente Autostrade per l’Italia S.p.a.
Bisogna fare attenzione a non confondere l’Anas con Autostrade per l’Italia, anch’essa società per azioni che ha come attività la gestione in concessione di tratte autostradali. La società Autostrade per l’Italia S.p.a., infatti, gestisce solamente i tratti autostradali che le sono conferiti in concessione dall’Anas, ente concedente. In questi tratti, Autostrade per l’Italia si occupa anche della riscossione del pedaggio.

Anas: com’è strutturata?

L’Anas ha una struttura organizzativa che si articola sul territorio in otto coordinamenti territoriali, in cui si trovano oltre venti aree compartimentali, tutte coordinate dalla direzione generale che ha sede a Roma. Nella regione autonoma Trentino-Alto Adige il compartimento Anas è stato soppresso e la gestione delle strade statali affidata alle province autonome di Trento e Bolzano.
Le aree compartimentali hanno il compito di assicurare, per l’area geografica di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale in concessione e la tutela del patrimonio, garantendo la sicurezza della circolazione stradale, la continua sorveglianza della rete e il tempestivo intervento nei casi di emergenza.
L’Anas è presente nelle seguenti aree:
  • Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per il coordinamento territoriale del Nord-Ovest;
  • Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto per il Nord Est;
  • Marche, Toscana e Umbria per il Centro;
  • Basilicata, Campanai e Lazio per il coordinamento Tirrenica;
  • Abruzzo, Molise e Puglia per l’Adriatica;
  • Calabria e A2 – Autostrada Mediterranea per la Calabria;
  • Cagliari e Sassari per la Sardegna;
  • Catania, Palermo e Autostrade per la Sicilia.

Anas: quali rapporti con altre società?

Per poter gestire e custodire una rete stradale talmente vasta, l’Anas si avvale di altre società di cui ha il controllo totale o quasi. Ciò avviene grazie alla partecipazione azionaria dell’azienda all’interno di altre persone giuridiche. Nel gruppo Anas, infatti, sono presenti società partecipate e concessionarie che seguono la realizzazione e la gestione di importanti infrastrutture del Paese.
Nel dettaglio, l’Anas partecipa alle seguenti società:
  • Anas Concessioni Autostradali S.p.A.
  • Anas International Enterprise S.p.A.
  • Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
  • Stretto di Messina S.p.A.
  • Centralia – Corridoio Italia Centrale S.p.A.
  • Sitaf – Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.
  • Autostrade del Lazio S.p.A.
  • Autostrada del Molise S.p.A.
  • Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) S.p.A.
  • Concessioni Autostradali Piemontesi (CAP) S.p.A.
  • Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A.
  • Autostrada Asti – Cuneo S.p.A.
  • Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A.
  • CAIE Consorzio Autostrade Italiane Energia
  • IDC Italian Distribution Council S.c.a r.l.
  • PMC Mediterraneum S.C.p.A.
  • CONSEL S.c.a r.l.
Come si evince dal nome delle società appena elencate, ognuna di esse si occupa di un particolare tratto stradale, fornendo così un ausilio fondamentale all’opera dell’Anas. Buona parte di quelle menzionate, poi, sono partecipate per la totalità o quasi totalità, consentendo così un controllo penetrante della loro attività, quasi come se fossero un prolungamento dell’Anas stessa.

Anas: è responsabile dei sinistri stradali?

L’Anas è ben nota agli avvocati per le cause che questi ultimi le intentano nel caso di sinistri stradali. Infatti, poiché l’azienda si occupa della gestione e della manutenzione completa delle strade, spesso accade che un sinistro occorso ad un’autovettura dipenda proprio dalla negligenza dell’Anas. Ma è sempre così? Vediamo.
Nel caso di danno capitato ad un autista circolando sulle strade gestite dall’Anas, trova applicazione la speciale responsabilità da danno cagionato da cose in custodia. Secondo la legge, ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che non provi il caso fortuito [3]. In altre parole, poiché l’Anas gestisce la gran parte delle strade italiane, essa ha anche la custodia delle stesse e, pertanto, risponde del danno direttamente causato dal cattivo stato della strada agli utenti che ne usufruiscono, a meno che non provi il caso fortuito.
Cosa si intende per caso fortuito? Con questa locuzione ci si riferisce alle ipotesi in cui il fatto non è assolutamente attribuibile al custode, bensì ad un evento imprevedibile o eccezionale, assolutamente fuori dalla portata del presunto responsabile.

Anas: cosa dice la Cassazione?

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è praticamente unanime nell’attribuire all’Anas la responsabilità dei sinistri occorsi nei tratti stradali e autostradali di sua competenza, quando l’azienda non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che lo stesso sia provocato da un evento inevitabile. Si tratta, in poche parole, di responsabilità oggettiva.
Secondo una sentenza della Suprema Corte, «perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalità d’uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno» [4].
La sentenza riportata si pone nel solco di consolidata giurisprudenza: l’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l’onere di provare soltanto l’esistenza del nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale [5].

Anas: quando risponde e quando no?

In sintesi, i principi che regolano la materia della responsabilità oggettiva dell’ente gestore del tratto stradale sono i seguenti:
  1. la responsabilità per danni causati dalla cosa in custodia prescinde dall’accertamento di un comportamento colposo del custode ed ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l’esistenza del nesso causale fra cosa ed evento;
  2. la responsabilità prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti  i danni da essa causati, sia per la sua stessa natura che per l’insorgenza di agenti dannosi, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito;
  3. il caso fortuito può essere rappresentato da fattori esterni alla cosa custodita (nella fattispecie, il tratto stradale), idonei a creare un pericolo non prevedibile a priori.
Sempre secondo la Corte di Cassazione, il gestore risponde dal danno cagionato dalla cosa in custodia, a meno che il sinistro non sia avvenuto prima che il personale potesse rimuovere l’ostacolo dalla strada: in questo caso si configura il caso fortuito che libera da responsabilità l’ente [6].
In buona sostanza, l’Anas, una volta accertato che il fatto dannoso deriva da un’anomalia del tratto stradale, è responsabile, salvo che non provi di non aver potuto far nulla per evitare il danno, a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza di un fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e manutenzione del bene.
Questo fattore estraneo che esonera da responsabilità il gestore/custode può dipendere anche dal fatto di un terzo (come, ad esempio, l’improvvisa perdita di olio da un’autovettura che ne precede un’altra, causandone così lo sbandamento sull’asfalto reso scivoloso) o dello stesso danneggiato, purché ad interrompere il nesso causale esistente tra la causa del danno ed il danno stesso e, quindi, ed escludere la responsabilità del custode [7].
A riprova dell’orientamento secondo cui è l’ente gestore a dover rispondere del danno, si cita una recente sentenza della Corte di Cassazione [8] che, a proposito di un animale selvatico presente in autostrada nonostante le barriere laterali, ha stabilito che la responsabilità dell’Anas per i danni causati dalle imperfezioni della strada ha carattere oggettivo e trova fondamento nella particolare relazione intercorrente tra il custode e la cosa. La presunzione di responsabilità del gestore può essere vinta solo dalla sussistenza di un fattore esterno, il caso fortuito, sicché al danneggiato è sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovrà offrire la dimostrazione del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nel caso di animale in carreggiata, l’Anas deve dimostrare che la presenza dell’animale sia determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente.

note

[1] Decreto del 27.06.1946.
[2] Legge n. 178/2002 del 08.08.2002.
[3] Art. 2051 cod. civ.
[4] Cass., sent. n. 295/2015 del 13.01.2015.
[5] Cass., sent. n. 8229/2010 del 07.08.2010; Cass., sent. n. 1106/2011 del 19/05/2011.
[6] Cass., sent. n. 10893/2016.
[7] Cass., sent. n. 2094/2013 del 29.01.2013.
[8] Cass., sent. n. 11785 del 12.05.2017.
laleggepertutti.it

L’AUTORE:

Bollette telefoniche, luce, acqua e gas: le ultime novità

Bollette telefoniche, luce, acqua e gas: le ultime novità 

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 Bollette telefoniche, luce, acqua e gas: le ultime novità

 

Le notizie più recenti su tutto ciò che riguarda le fatture del telefono e delle utenze. Dalle tariffe mensili alle morosità, dai bonus alla prescrizione.
Quando arrivano nella cassetta della posta, il consumatore pensa sempre: «Mai che ricevo una lettera di un amico per chiedermi come sto». Bollette, solo bollette da pagare. Bollette telefoniche, della luce, dell’acqua, del gas. Quei pezzi di carta spesso incomprensibili che ci dicono di quanto scenderà quel mese il nostro conto corrente per le utenze. Perché la cifra non sarà mai la stessa: per il consumatore, ogni bolletta riserva una sorpresa.
Differenze di costi che non nascono soltanto dai consumi diversi (una volta ho tenuto la luce accesa di più, ho fatto delle telefonate più lunghe, ho fatto andare di più il riscaldamento perché era il mese di gennaio, ecc.) ma anche le modifiche che di volta in volta la legge introduce sul mercato dell’energia e delle telecomunicazioni. Tariffe diverse, aumenti, diminuzioni, modi di fatturare, fino all’ingresso di nuovi operatori o fusioni tra quelli esistenti.
Questi due settori, dunque, sono in continua evoluzione. Ecco perché abbiamo creato questa pagina, che vi terrà puntualmente aggiornati sulle ultime novità in materia di bollette telefoniche, luce, acqua e gas, con le disposizioni che verranno approvate dalle rispettive Autorità, le ultime leggi che riguardano l’energia e le telecomunicazioni, i modi di risparmiare. Una pagina da salvare tra i preferiti del vostro browser, per essere sempre aggiornati senza dovervi districare nella giungla del web. Ci pensiamo noi a farlo per voi.

Bolletta luce: conguaglio ogni due anni dal 1 marzo

Dal 1 marzo 2018 la prescrizione per il conguaglio della bolletta della luce è di due anni anziché di cinque. Significa che i fornitori dell’energia elettrica non possono più fatturare conguagli per periodi superiori a 24 mesi. Quindi, per fare un esempio, il conguaglio relativo alla bolletta di giugno 2018 deve arrivare, al massimo, entro giugno 2020. Altrimenti, la richiesta del fornitore non sarà valida.
Lo steso principio verrà applicato sulla bolletta del gas a partire dal 2019 e sulla bolletta dell’acqua dal 2020.
Lo ha stabilito l’Autorità per l’energia (Arera) attuando una delibera collegata alla Legge di Bilancio [1].
Si vuole, in questo modo, evitare che il consumatore di «prendere la scossa» dopo aver ricevuto un importo spropositato sul conguaglio della bolletta della luce per ritardi di fatturazione o mancate letture dei contatori. Ricordiamo che la normale fatturazione avviene ogni due mesi con un almeno un conguaglio annuale sulla base di reali letture o di autoletture da parte dell’utente.

Bolletta della luce: da quando scatta la prescrizione del conguaglio?

La nuova prescrizione del conguaglio della bolletta della luce ogni due anni scatta dal termine in cui le fatture devono essere emesse, quindi:
  • entro 45 giorni dall’ultimo giorno di consumo fatturato per gli utenti del mercato vincolato e per i conguagli in rettifica da quando il dato è disponibile;
  • dal termine indicato dal contratto (o da quello appena segnalato in mancanza di questa clausola) per i clienti del mercato libero.

Bolletta della luce: quando e come contestare un conguaglio?

Se l’utente avverte un’irregolarità sui termini di prescrizione nella bolletta della luce che riporta il conguaglio, deve fare contestazione subito inviando una raccomandata a/r o un messaggio di posta elettronica certificata (Pec) al proprio fornitore chiedendo una nuova fatturazione oppure lo storno della cifra in eccesso.
È prevista una fase obbligatoria di conciliazione presso l’Arera prima di un’eventuale causa presso il Giudice di Pace.
L’Autorità consiglia di effettuare, comunque, prima il pagamento e poi di chiedere il rimborso, per evitare che l’utente passi dalla parte del torto per non aver corrisposto l’importo richiesto.
Ad ogni modo, il consumatore può sospendere il pagamento nel caso in cui il proprio fornitore di energia elettrica risulti sottoposto ad accertamenti per violazione del Codice del consumo. A tal fine, il fornitore deve inviare una comunicazione al cliente insieme alla bolletta della luce o almeno 10 giorni prima della scadenza per informare dell’avvio di un provvedimento nei propri confronti e dei diritti dell’utente sulla sospensione del pagamento.
Il rimborso verrà pagato una volta concluso il procedimento di accertamento.

Bolletta della luce e morosi: è vero che pagheremo di più?

Più che un polverone è stata una vera e propria tempesta che ha agitato le acque tra i consumatori. La notizia – rivelatasi, poi, una fake news – dell’aumento di 35 euro sulla bolletta della luce per pagare i debiti dei morosi ha creato scompiglio a causa di un paio di sentenze, una del Tar e una del Consiglio di Stato. Il tam-tam sui social network è stato fin troppo rumoroso e c’è già chi si è organizzato con campagne di protesta per autoridurre quei 35 euro dall’importo della bolletta.
Che cosa dicevano queste sentenze e come si è arrivati a pensare che gli utenti onesti avrebbero dovuto pagare 35 euro in più in bolletta per compensare il mancato versamento da parte dei morosi?

Aumento della bolletta della luce: le sentenze di Tar e Consiglio di Stato

Il Tar ed il Consiglio di Stato hanno chiesto all’Autorità dell’energia (Arera) di spalmare tra tutti gli utenti gli oneri generali sul sistema elettrico non pagati. Qualcosa del genere era già accaduta sul canone Rai inevaso, compreso nella bolletta.

Bolletta della luce: di quanto sarà l’aumento per colpa dei morosi?

È vero che ci sarà un aumento ma non, certo, di 35 euro bensì di 2-2,5 euro all’anno. Significa che ogni consumatore si vedrà addebitati su ogni bolletta della luce bimestrale circa 30 centesimi. Va bene la questione di principio, ci sta che un utente si arrabbi per dover pagare per chi ha fatto lo gnorri. Ma 30 centesimi al bimestre non sono 35 euro.
Da segnalare, comunque, che questi 30 centesimi non si troveranno sulla bolletta della luce in una voce a parte, ma saranno compresi tra gli oneri generali di sistema.
L’insoluto degli oneri generali non pagati dai morosi o generato da strategie sbagliate ammonta a circa 280 milioni di euro.

Cosa rischio se mi riduco la bolletta di 35 euro?

Non mancano, però, gli irriducibili che danno ancora credito alla fake news dei 35 euro in più nella bolletta della luce per pagare quello che i morosi non hanno versato. E che, per questo, aderiscono alle campagne di protesta diffuse sui social network con cui si chiede di ribellarsi a questo aumento e di scontare quei 35 euro dall’importo della fattura.
Decisione poco saggia, perché chi lo farà potrà far scattare la procedura del recupero del credito, andrà incontro a spese più alte e rischierà di vedersi interrompere la fornitura di corrente elettrica.
Lo stesso succederà ai morosi: prima o poi, o compreranno un set di candele e un frigorifero a pile oppure dovranno mettersi in regola perché il fornitore taglierà loro la corrente elettrica senza pietà.

Bolletta della luce: dall’Ue nuove regole di trasparenza

La Commissione industria del Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di misure volte a garantire al consumatore maggiore trasparenza sulla fornitura dell’energia elettrica e, quindi, anche sulla bolletta della luce. In particolare si deve:
  • garantire all’utente entro il mese di gennaio 2022 il cambio di fornitore in 24 ore;
  • mettere a disposizione del cliente uno strumento per confrontare le tariffe dei vari fornitori in maniera chiara e trasparente;
  • dare un sostegno a chi produce in proprio energia pulita da immettere in rete.
La decisione del Parlamento europeo consente l’avvio delle trattative con la Commissione Ue e con il Consiglio europeo affinché queste misure diventino definitive.

Bolletta della luce: cambio di operatore in 24 ore

Il pacchetto approvato dalla Commissione industria dell’Europarlamento prevede che l’utente abbia la possibilità di recedere un contratto di fornitura dell’energia elettrica senza pagare sanzioni e – entro il mese di gennaio 2022 – di cambiare fornitore nell’arco di 24 ore senza costi aggiuntivi, a meno che non si voglia interrompere un contratto a scadenza fissa. In quest’ultimo caso, però, i costi devono essere limitati ed a carico solo dei consumatori che hanno un contratto con altri concreti vantaggi.
Sempre in base a quanto deciso in sede europea, la bolletta della luce dovrà riportare:
  • la quantità effettiva di energia consumata;
  • la data di scadenza del pagamento;
  • i dati di contatto della società;
  • le norme sul cambio di fornitore;
  • le modalità di risoluzione delle possibili controversie;
  • una sintesi delle condizioni di fornitura.
I consumatori avranno il diritto di chiedere un «contatore intelligente» in grado di mostrare il consumo e i costi in tempo reale, consultabili anche da remoto. La sua installazione deve avvenire entro tre mesi dalla richiesta.

Bolletta della luce: agevolazioni per chi produce energia

Sapete che cos’è un prosumer? Il termine (rigorosamente inglese, che risulta sempre più chic) ne comprende altri due: producer e consumer, cioè produttore e consumatore. Nel caso che ci interessa, il prosumer è quello che, appunto, produce e consuma energia elettrica, tenendo per sé quella necessaria per soddisfare il proprio fabbisogno e immettendo in rete quella che gli avanza, alleggerendo così la bolletta della luce. Questo, ad esempio, grazie all’installazione e allo sfruttamento di pannelli solari o fotovoltaici.
Bene. La Commissione industria dell’Europarlamento ha deciso che la figura del prosumer va premiata e che ci devono essere le necessarie condizioni per incentivare la creazione e la gestione di vere e proprie comunità energetiche, cioè gruppi di privati che producono e che consumano energia a livello locale.
Quale può essere il vantaggio di questa scelta? Immaginate un quartiere con 100 persone che producono energia elettrica grazie ai pannelli installati nelle loro case. Mettiamo che ciascuno di loro produce 100 kW/h e ne ha bisogno di 50 (giusto per fare numeri tondi) per il proprio fabbisogno. I 50 kW/h a testa restanti andranno a finire in un serbatoio comune da cui gli utenti del quartiere potranno attingere in caso di crisi di approvvigionamento. Una sorta di autoalimentazione che, però, dovrà avere un costo: quello corrisposto al sistema elettrico a cui si collegano per non compromettere la concorrenza.

Bollette telefoniche: com’è cambiato il mercato

Chi ha una certa età ricorderà gli apparecchi telefonici della Sip che c’erano in casa, con il disco al posto della tastiera su cui ci si lasciava il dito quando bisognava chiamare un numero che conteneva 9 e 0 a volontà. E che dire delle cabine telefoniche con i gettoni, ormai reperti appartenenti all’archeologia delle telecomunicazioni. L’avvento dell’Adsl, della fibra e della telefonia mobile ha rivoluzionato il settore. La Sip è diventata Telecom Italia ed oggi Tim ed al fianco dell’azienda che una volta aveva il monopolio della telefonia si sono affiancati nuovi operatori, tra cui anche Poste Italiane. Si è creato, così, un mercato che ha portato concorrenza e, conseguentemente, per alcuni versi, anche convenienza gli utenti: vado da chi mi fa l’offerta migliore e, quando non mi interessa più, cambio fornitore.
Questa rivoluzione ha interessato anche le bollette telefoniche. Se negli anni ’90, quando sono arrivati i cellulari, si pagava una bolletta per la telefonia fissa ed un’altra per quella mobile, oggi gli operatori del settore propongono dei pacchetti che includono l’una e l’altra, inserendo anche la navigazione su Internet da casa o dallo smartphone e con diverse soluzioni: a tariffa fissa o a consumo. Insomma: mi paghi un «tot» al mese e hai telefono fisso, minuti e dati sul cellulare, Internet ad alta velocità.

Bollette telefoniche: le ultime novità

Bollette telefoniche: l’obbligo di fatturazione mensile

Non sono, comunque, tutte rose e fiori sulle bollette telefoniche e questo i consumatori lo sanno bene. Tant’è che l’Autorità per le comunicazioni, l’Antitrust, il Tar del Lazio ed il Parlamento sono scesi in campo per fare un po’ di ordine in un mercato che stava penalizzando gli utenti in maniera piuttosto pesante attraverso la fatturazione delle bollette telefoniche ogni 28 giorni anziché con cadenza mensile, il che regalava agli operatori del settore una sorta di tredicesima mensilità.

Fatturazione mensile: l’intervento dell’Agcom

È stata l’Autorità per le comunicazioni la prima a muoversi con una delibera [1] per porre fine alla fatturazione ogni 28 giorni (cioè ogni quattro settimane) e a chiedere agli operatori di emettere le bollette telefoniche con cadenza mensile.
Secondo l’Agcom, infatti, le tariffe a 28 giorni rendono difficile agli utenti comparare le offerte, visto che ce ne sono di diverse durate, il che rende il prezzo incerto. Quindi – prosegue l’Autorità – è necessario fissare su base mensile la cadenza di fatturazione nella telefonia fissa e nelle offerte convergenti, quelle, cioè, che riuniscono in un unico canone più servizi, fissi e mobili.
Per una maggiore trasparenza, l’Agcom ha chiesto di «prevedere un parametro temporale certo per il rinnovo delle offerte/fatturazione, che renda effettiva la libertà di scelta degli utenti e consenta anche un agevole controllo dei consumi e della spesa, individuato su base mensile o suoi multipli». Vale a dire: se non mensile, sì almeno bimensile, trimestrale e via dicendo.

Bollette telefoniche a 28 giorni: cambia qualcosa sui cellulari?

Insieme all’abolizione delle bollette telefoniche a 28 giorni nella rete fissa, l’Agcom sottolinea ha chiesto di intervenire sulla telefonia mobile, cioè quella che interessa gli utenti dei cellulari, per garantire «una facile comparazione delle offerte» e per escludere «la possibilità che ulteriori variazioni del periodo di rinnovo delle offerte commerciali nascondano, in realtà, aumenti del prezzo dei servizi interessati».
L’Autorità ha imposto che le tariffe su cellulare siano solo al minimo a 28 giorni purché gli operatori comunichino via sms ai clienti dell’avvenuto addebito.
Se la tariffazione del cellulare viene fatta insieme a quella di rete fissa, dovrà essere, però, a cadenza mensile e non più a 28 giorni.

Fatturazione mensile: l’intervento del Parlamento

A sostegno della richiesta dell’Agcom e delle associazioni dei consumatori, il Parlamento ha approvato alla fine del 2017 in via definitiva il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (meglio conosciuto come decreto fiscale): tra le tante novità confermate, c’è il divieto alle compagnie telefoniche e pay tv di applicare la fatturazione a 28 giorni anziché mensile. Tale pratica oggi è finalmente dichiarata illegittima.
Da quel momento è scattato l’obbligo per gli operatori di adeguarsi alla norma e riprendere la fatturazione mensile o per multipli del mese (per esempio trimestrale) per tutti gli abbonamenti annuali. Fanno eccezione esclusivamente i servizi promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile (ad esempio l’offerta per Natale, per San Valentino, per il periodo di Ferragosto, ecc.).
Chi non si adegua a questa normativa entro il 4 aprile 2018 (tempo massimo concesso dalla legge) e continua ad emettere bollette telefoniche ogni 28 giorni rischia una sanzione compresa tra 240mila euro e 5 milioni. Inoltre, c’è l’obbligo del rimborso ai clienti destinatari della bolletta irregolare di 50 euro forfettari oltre 1 euro per ogni giorno di ritardo. Il compito di vigilanza spetta all’Agcom.

Fatturazione mensile: l’intervento dell’Antitrust

L’Antitrust ha aperto un’istruttoria su un eventuale «cartello» creato dalle compagnie per alzare i prezzi delle tariffe in modo da compensare le perdite occasionate dalla mancata fatturazione ogni 28 giorni. Il sospetto dell’Autorità è che ci sia una reiterata violazione della delibera sulle bollette telefoniche mensili e sull’esercizio del diritto di recesso. In pratica, quasi tutte le compagnie avrebbero applicato lo stesso aumento tariffario (quasi il 9%) in modo da evitare la migrazione degli utenti dall’una all’altra.
L’Agcom ha diffidato la quasi totalità degli operatori (Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb che, insieme, detengono il 90% del mercato della telefonia) che non hanno rispettato i vincoli di chiarezza, trasparenza e completezza delle informative rese agli utenti sul prezzo di rinnovo delle offerte a fronte di modifiche contrattuali nella fase di ritorno alla cadenza mensile della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica. Modifiche che, secondo il parere dell’Agcom, rispondono a scelte delle compagnie e non al ripristino della fatturazione mensile delle bollette telefoniche.

Fatturazione mensile: l’intervento del Tar del Lazio

Il 12 febbraio 2018, anche il Tar del Lazio si è pronunciato a favore della fatturazione mensile e non ogni 28 giorni delle bollette telefoniche. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto i ricorsi delle compagnie e confermato il contenuto della delibera dell’Agcom.
Il Tar, però, ha anche sospeso in via cautelare, in attesa del giudizio di merito, un’altra delibera dell’Autorità [2] con cui si chiedeva alle compagnie di restituire automaticamente nella prima bolletta mensile i soldi incassati in più. In sostanza, il Tribunale ha congelato i rimborsi fino a nuovo ordine. Che non arriverà prima del 31 ottobre 2018.

Bollette di luce e gas: le novità

Bollette di luce e gas: novità per risparmiare

Non ci sono solo delle cattive notizie. Chi è in difficoltà economica e vede nella bolletta della luce e del gas un incubo, può risparmiare beneficiando di uno sconto. Si tratta del bonus che interessa le famiglie con un Isee non superiore a 8.107 euro o quelle che hanno un Isee sotto i 20mila euro e tre figli. Ma la riduzione interessa anche le famiglie con malati costretti a utilizzare apparecchiature elettromedicali.
Il bonus varia da 112 a 165 euro a seconda dei componenti del nucleo familiare.

Bollette di luce e gas: novità sulla prescrizione

C’è un’importante novità che riguarda la prescrizione delle bollette della luce e del gas. La Legge di Bilancio 2018 l’ha portata da 5 a 2 anni. Questo vuol dire che la società che fornisce l’energia elettrica potrà chiedere al consumatore soltanto gli arretrati degli ultimi 24 mesi anziché quelli degli ultimi 60 mesi.
Ciò non toglie, però, che la prescrizione possa essere interrotta quando, nell’arco di quei 2 anni, il fornitore chiede all’utente il pagamento degli arretrati con raccomandata a/r di diffida. In questo caso, la prescrizione riparte da capo. La stessa novità riguarda anche le bollette dell’acqua; restano fuori solo le bollette del telefono per le quali la prescrizione resta ferma a cinque anni.
La riforma dei termini di prescrizione delle bollette di luce, acqua e gas non tocca solo i conguagli, ma anche le bollette per consumi ordinari, quelle cioè che arrivano a casa ogni mese o bimestre.
Se ne deduce che il cittadino sarebbe tenuto a conservare le bollette della luce per 2 anni e non per 5 anni, come succedeva prima. L’obbligo di archiviare le bollette pagate per poter dimostrare l’adempimento, rimane, infatti, valido solo fino a quando il credito non è prescritto. Scaduti i termini della prescrizione, il debitore non è più tenuto a dimostrare il versamento degli importi al fornitore, ma può limitarsi a sollevare la contestazione della prescrizione.
Tuttavia, c’è da ricordare che all’interno della bolletta della luce c’è anche il canone Rai. E che per l’abbonamento tv la prescrizione è di 10 anni. L’unico modo per dimostrare che la tassa è stata pagata è quella di esibire la bolletta della luce che, a questo punto, andrà conservata per 10 anni. Solo per dimostrare il pagamento del canone, però, e non quello relativo al consumo della corrente elettrica.

Bollette della luce e del gas: novità sulle contestazioni

L’Autorità per l’energia ha stabilito una nuova procedura entrata in vigore i 1 gennaio 2018 per contestare le bollette della luce e del gas in caso di irregolarità come:
  • fatturazione troppo elevata rispetto al consumo;
  • attivazione di servizi a pagamento non richiesti;
  • mancato recapito della bolletta.
Che cosa bisogna fare? Nel caso in cui la segnalazione al fornitore ed il tentativo di conciliazione siano andati a vuoto, l’utente può presentare istanza all’Autorità per la definizione delle controversie non risolte in fase di conciliazione. La comunicazione all’Autorità deve essere inviata entro 30 giorni dalla data in cui si è concluso il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Restano escluse dall’applicazione di questa procedura le controversie per recupero crediti o quelle che riguardano questioni puramente fiscali o tributarie.
Il procedimento deve essere chiuso entro 120 giorni dalla data in cui è stata depositata l’istanza.

Bollette dell’acqua: le novità

Il bonus idrico 2018 per avere gratis 50 litri di acqua al giorno

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed i servizi idrici (Arera) mette a disposizione delle famiglie meno abbienti un bonus sociale che consente di avere acqua gratis per lavarsi, per cucinare, per lavare i piatti. 50 litri di acqua al giorno (equivalenti a 18,25 metri cubi l’anno) che non compariranno nella bolletta dell’acqua.
Il bonus sociale idrico è rivolto ai nuclei familiari con un reddito Isee inferiore a 8.107,50 euro. Si arriva ad un Isee di 20.000 euro nel caso delle famiglie con più di tre figli fiscalmente a carico.
Ma perché 50 litri? Perché per legge, questa è la quantità minima di acqua necessaria per coprire il proprio fabbisogno personale. Per questo motivo, il bonus sociale idrico viene applicato a ciascun membro del nucleo familiare. Significa che una famiglia con padre, madre e tre figli avranno 50 litri di acqua gratis a testa ogni giorno, quindi 91,25 metri cubi all’anno.
Chi ha un contratto diretto con il gestore avrà lo sconto direttamente in bolletta, mentre chi abita in condominio (e quindi ha un contratto indiretto) si vedrà riconosciuto l’importo del bonus sociale idrico sul conto corrente o tramite assegno circolare a seconda della scelta del gestore stesso.
L’Arera ha messo a disposizione sul proprio sito il modulo di richiesta per beneficiare del bonus sociale idrico che consente di avere 50 litri di acqua gratis al giorno. Il modulo deve essere reperibile anche sul sito del gestore interessato.
La richiesta deve essere presentata dal 1 luglio 2018 al proprio Comune di residenza o al Caf delegato dall’Amministrazione comunale. Per i sei mesi precedenti il 1 luglio è prevista un’uta tantum compensativa.
Il bonus sociale idrico è cumulabile con quello elettrico e del gas.
Ma 50 litri di acqua gratis sono tanti o pochi? Che cosa si può fare con quella quantità ogni giorno? In realtà, dipende dalle abitudini di ciascuno e dall’impianto idrico installato in casa, ma pensate che il consumo medio di acqua giornaliero di ogni italiano (attenzione, non di ogni famiglia ma di ogni persona) è di 200 litri di acqua. Quattro volte il fabbisogno minimo garantito dal bonus sociale idrico riconosciuto ai meno abbienti.
Di norma, ad esempio, il rubinetto della doccia ha una portata di 12 litri di acqua al minuto quando è aperto al massimo. Significa che per fare una doccia di 5 minuti (veloce-veloce) in quelle condizioni si consumano 60 litri di acqua, 10 in più di quelli «regalati» dal bonus. Se, invece, viene installato un miscelatore ad aria e non si apre il rubinetto al massimo, si riesce a risparmiare circa 5 litri di acqua al minuto. Vuol dire che la stessa doccia veloce-veloce di 5 minuti la si fa con 35 litri di acqua. Più o meno quella che si consuma per lavarsi i denti lasciando il rubinetto aperto (mediamente 30 litri) e molta di più di quella utilizzata per lo scarico del gabinetto (circa 8 litri ogni volta).
In altre parole: con i dovuti accorgimenti, l’Arera dà la possibilità ogni giorno a ciascun membro di una famiglia poco abbiente di farsi una doccia e di andare in bagno una volta. Sono 43 litri. Con il resto fino ai 50 gratuiti si può cucinare: si consumano 6 litri di acqua al giorno. Avanza un litro: non basta per lavare i piatti ma sarà, più o meno, quello che fisiologicamente si disperde nel terreno.

Bollette dell’acqua: novità sulla prescrizione

Come per le bollette della luce e del gas, anche per quelle dell’acqua la prescrizione è scesa da 5 a 2 anni. Significa che gli utenti hanno l’obbligo di conservare le fatture per 24 mesi per dimostrare di avere i pagamenti regolari.
Nel caso in cui il fornitore chieda dei conguagli superiori ai due anni, il consumatore può bloccare immediatamente il pagamento e chiedere che venga sostituita la bolletta dell’acqua con una nuova che contenga dei conguagli relativi solo agli ultimi 24 mesi. In questo modo, non sarà necessario pagare e andare a credito per poi chiedere il rimborso.
Se l’utente ha pagato dei conguagli sbagliati, cioè per una cifra superiore a quella dovuta, avrà la facoltà di chiedere il rimborso e di ottenerlo entro 3 mesi dalla richiesta.
Ad ogni modo, la prescrizione può essere interrotta quando, nell’arco di quei 2 anni, il fornitore diffida l’utente al pagamento degli arretrati con raccomandata a/r.

note

[1] Delibera Agcom del 15.03.2017.
[2] Dl. n. 172/2017 del 04.12.2017.
[3] Delibera Agcom del 19.12.2017.


laleggepertutti.it (tratto da)