martedì 20 febbraio 2018

Tasi 2018: cos’è e chi deve pagarla

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Tasi 2018: cos’è e chi deve pagarla

 Maria Monteleone

L’AUTORE:

 

Cos’è la Tassa sui servizi indivisibili (Tasi), quando il Comune può richiederla e chi deve pagarla.
La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili riscosso dai Comuni. La tassa copre i servizi indivisibili offerti dal Comune a beneficio della collettività, per esempio, manutenzione del verde e dell’illuminazione pubblica. Ma chi deve pagarla?
La Tasi si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati – ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.
Se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario (conduttore, usufruttuario, comodatario ecc.) la Tasi è dovuta anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta). In caso di pluralità di possessori o di detentori, tutti sono tenuti in solido al pagamento della Tasi (intesa come unica obbligazione tributaria).

Tasi: qual è il presupposto?

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Sono escluse dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Tasi: chi deve pagarla?

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra indicate. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Ciascun contribuente paga per la sua quota di possesso/utilizzo oppure un contribuente può pagare per tutti gli altri.

Tasi locazione finanziaria

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Tasi detenzione temporanea immobile

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Tasi multiproprietà

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Tasi: base imponibile e aliquota

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu).
L’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
Il comune, con la medesima deliberazione, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu.
Per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Tasi: riduzioni ed esenzioni

Il Comune, con apposito regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
E’ bebe consultare il regolamento del Comune di appartenenza per verificare i casi previsti di esenzione e riduzione nonchè le condizioni, i termini e la modulistica per beneficiarne.

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