sabato 3 marzo 2018

Anas: cos’è e di cosa si occupa

Anas: cos’è e di cosa si occupa

Anas: cos’è e di cosa si occupa 

L’Anas è l’azienda che gestisce le strade e autostrade italiane. Com’è strutturata, cosa fa e quando è responsabile dei sinistri stradali.
L’Anas è una società per azioni di proprietà dello Stato Italiano che gestisce gran parte delle strade e delle autostrade italiane. L’Anas ha un unico socio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed è sottoposta al controllo e alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La società, quindi, opera in tutta Italia in un settore estremamente delicato. Vediamo meglio cos’è e di cosa si occupa l’Anas.

Anas: cos’è?

L’Anas è l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, istituita ufficialmente da una legge del 1946 [1]. In realtà, l’Anas ha sostituito un precedente ente che si occupava delle stesse funzioni: si tratta dell’Aass, ovvero dell’Azienda Autonoma Statale della Strada, istituita nel lontano 1928 con il compito di gestire le strade italiane e di occuparsi della costruzione di nuove vie di comunicazione nei territori africani annessi.
A seguito di una legge del 2002 [2], l’Anas è stata trasformata in Società per Azioni, il cui unico socio, come detto, è il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Anas: di cosa si occupa?

L’Anas cura la rete stradale e autostradale italiana. Si tratta di un percorso di oltre 26.500 chilometri del quale l’Anas deve garantire la sicurezza e la gestione. In buona sostanza, l’Anas si occupa:
  • della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;
  • di adeguare e migliorare le strade e le autostrade occupandosi anche della segnaletica;
  • di fornire servizi di informazione agli utenti;
  • di attuare le leggi e i regolamenti che hanno a che fare con la tutela della rete e la tutela del traffico e della segnaletica;
  • di adottare i provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico;
  • di realizzare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
  • di progettare le nuove opere stradali.

Anas: gestisce il pedaggio?

In Italia esistono sia autostrade a pedaggio che autostrade che non sono soggette ad alcun pagamento. Le prime sono gestite dalle concessionarie autostradali, organismi alle quali l’Anas, in qualità di concedente, affida il compito di costruire e gestire autostrade e riscuotere il relativo pedaggio, e da consorzi regionali; le seconde (cioè i tratti non soggetti a pedaggio) sono sempre gestite dall’Anas.
Come detto, l’esercizio delle infrastrutture a pedaggio è affidato ai concessionari autostradali, società di diritto privato: la più famosa di esse è sicuramente Autostrade per l’Italia S.p.a.
Bisogna fare attenzione a non confondere l’Anas con Autostrade per l’Italia, anch’essa società per azioni che ha come attività la gestione in concessione di tratte autostradali. La società Autostrade per l’Italia S.p.a., infatti, gestisce solamente i tratti autostradali che le sono conferiti in concessione dall’Anas, ente concedente. In questi tratti, Autostrade per l’Italia si occupa anche della riscossione del pedaggio.

Anas: com’è strutturata?

L’Anas ha una struttura organizzativa che si articola sul territorio in otto coordinamenti territoriali, in cui si trovano oltre venti aree compartimentali, tutte coordinate dalla direzione generale che ha sede a Roma. Nella regione autonoma Trentino-Alto Adige il compartimento Anas è stato soppresso e la gestione delle strade statali affidata alle province autonome di Trento e Bolzano.
Le aree compartimentali hanno il compito di assicurare, per l’area geografica di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale in concessione e la tutela del patrimonio, garantendo la sicurezza della circolazione stradale, la continua sorveglianza della rete e il tempestivo intervento nei casi di emergenza.
L’Anas è presente nelle seguenti aree:
  • Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per il coordinamento territoriale del Nord-Ovest;
  • Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto per il Nord Est;
  • Marche, Toscana e Umbria per il Centro;
  • Basilicata, Campanai e Lazio per il coordinamento Tirrenica;
  • Abruzzo, Molise e Puglia per l’Adriatica;
  • Calabria e A2 – Autostrada Mediterranea per la Calabria;
  • Cagliari e Sassari per la Sardegna;
  • Catania, Palermo e Autostrade per la Sicilia.

Anas: quali rapporti con altre società?

Per poter gestire e custodire una rete stradale talmente vasta, l’Anas si avvale di altre società di cui ha il controllo totale o quasi. Ciò avviene grazie alla partecipazione azionaria dell’azienda all’interno di altre persone giuridiche. Nel gruppo Anas, infatti, sono presenti società partecipate e concessionarie che seguono la realizzazione e la gestione di importanti infrastrutture del Paese.
Nel dettaglio, l’Anas partecipa alle seguenti società:
  • Anas Concessioni Autostradali S.p.A.
  • Anas International Enterprise S.p.A.
  • Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
  • Stretto di Messina S.p.A.
  • Centralia – Corridoio Italia Centrale S.p.A.
  • Sitaf – Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.
  • Autostrade del Lazio S.p.A.
  • Autostrada del Molise S.p.A.
  • Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) S.p.A.
  • Concessioni Autostradali Piemontesi (CAP) S.p.A.
  • Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A.
  • Autostrada Asti – Cuneo S.p.A.
  • Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A.
  • CAIE Consorzio Autostrade Italiane Energia
  • IDC Italian Distribution Council S.c.a r.l.
  • PMC Mediterraneum S.C.p.A.
  • CONSEL S.c.a r.l.
Come si evince dal nome delle società appena elencate, ognuna di esse si occupa di un particolare tratto stradale, fornendo così un ausilio fondamentale all’opera dell’Anas. Buona parte di quelle menzionate, poi, sono partecipate per la totalità o quasi totalità, consentendo così un controllo penetrante della loro attività, quasi come se fossero un prolungamento dell’Anas stessa.

Anas: è responsabile dei sinistri stradali?

L’Anas è ben nota agli avvocati per le cause che questi ultimi le intentano nel caso di sinistri stradali. Infatti, poiché l’azienda si occupa della gestione e della manutenzione completa delle strade, spesso accade che un sinistro occorso ad un’autovettura dipenda proprio dalla negligenza dell’Anas. Ma è sempre così? Vediamo.
Nel caso di danno capitato ad un autista circolando sulle strade gestite dall’Anas, trova applicazione la speciale responsabilità da danno cagionato da cose in custodia. Secondo la legge, ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che non provi il caso fortuito [3]. In altre parole, poiché l’Anas gestisce la gran parte delle strade italiane, essa ha anche la custodia delle stesse e, pertanto, risponde del danno direttamente causato dal cattivo stato della strada agli utenti che ne usufruiscono, a meno che non provi il caso fortuito.
Cosa si intende per caso fortuito? Con questa locuzione ci si riferisce alle ipotesi in cui il fatto non è assolutamente attribuibile al custode, bensì ad un evento imprevedibile o eccezionale, assolutamente fuori dalla portata del presunto responsabile.

Anas: cosa dice la Cassazione?

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è praticamente unanime nell’attribuire all’Anas la responsabilità dei sinistri occorsi nei tratti stradali e autostradali di sua competenza, quando l’azienda non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che lo stesso sia provocato da un evento inevitabile. Si tratta, in poche parole, di responsabilità oggettiva.
Secondo una sentenza della Suprema Corte, «perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalità d’uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno» [4].
La sentenza riportata si pone nel solco di consolidata giurisprudenza: l’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l’onere di provare soltanto l’esistenza del nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale [5].

Anas: quando risponde e quando no?

In sintesi, i principi che regolano la materia della responsabilità oggettiva dell’ente gestore del tratto stradale sono i seguenti:
  1. la responsabilità per danni causati dalla cosa in custodia prescinde dall’accertamento di un comportamento colposo del custode ed ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l’esistenza del nesso causale fra cosa ed evento;
  2. la responsabilità prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti  i danni da essa causati, sia per la sua stessa natura che per l’insorgenza di agenti dannosi, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito;
  3. il caso fortuito può essere rappresentato da fattori esterni alla cosa custodita (nella fattispecie, il tratto stradale), idonei a creare un pericolo non prevedibile a priori.
Sempre secondo la Corte di Cassazione, il gestore risponde dal danno cagionato dalla cosa in custodia, a meno che il sinistro non sia avvenuto prima che il personale potesse rimuovere l’ostacolo dalla strada: in questo caso si configura il caso fortuito che libera da responsabilità l’ente [6].
In buona sostanza, l’Anas, una volta accertato che il fatto dannoso deriva da un’anomalia del tratto stradale, è responsabile, salvo che non provi di non aver potuto far nulla per evitare il danno, a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza di un fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e manutenzione del bene.
Questo fattore estraneo che esonera da responsabilità il gestore/custode può dipendere anche dal fatto di un terzo (come, ad esempio, l’improvvisa perdita di olio da un’autovettura che ne precede un’altra, causandone così lo sbandamento sull’asfalto reso scivoloso) o dello stesso danneggiato, purché ad interrompere il nesso causale esistente tra la causa del danno ed il danno stesso e, quindi, ed escludere la responsabilità del custode [7].
A riprova dell’orientamento secondo cui è l’ente gestore a dover rispondere del danno, si cita una recente sentenza della Corte di Cassazione [8] che, a proposito di un animale selvatico presente in autostrada nonostante le barriere laterali, ha stabilito che la responsabilità dell’Anas per i danni causati dalle imperfezioni della strada ha carattere oggettivo e trova fondamento nella particolare relazione intercorrente tra il custode e la cosa. La presunzione di responsabilità del gestore può essere vinta solo dalla sussistenza di un fattore esterno, il caso fortuito, sicché al danneggiato è sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovrà offrire la dimostrazione del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nel caso di animale in carreggiata, l’Anas deve dimostrare che la presenza dell’animale sia determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente.

note

[1] Decreto del 27.06.1946.
[2] Legge n. 178/2002 del 08.08.2002.
[3] Art. 2051 cod. civ.
[4] Cass., sent. n. 295/2015 del 13.01.2015.
[5] Cass., sent. n. 8229/2010 del 07.08.2010; Cass., sent. n. 1106/2011 del 19/05/2011.
[6] Cass., sent. n. 10893/2016.
[7] Cass., sent. n. 2094/2013 del 29.01.2013.
[8] Cass., sent. n. 11785 del 12.05.2017.
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