mercoledì 4 aprile 2018

Bonus Baby Sitter 2018: cos’è e come funziona Bonus Baby Sitter 2018: cos’è e come funziona

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Bonus Baby Sitter 2018: cos’è e come funziona

Bonus Baby Sitter 2018: cos’è e come funziona

L’AUTORE:

Bonus baby sitter 2018: come funziona

Dal 2018 i voucher escono definitivamente di scena. Dunque, le mamme che vogliono rinunciare in tutto o in parte al congedo parentale per sostituirlo con il contributo economico per pagare la baby sitter devono utilizzare il Libretto famiglia.  Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018.
Le caratteristiche del contributo non variano rispetto all’anno scorso e prevedono, quindi, un importo massimo di 600 euro per un massimo di 6 mesi per le lavoratrici dipendenti (il valore viene ridotto in proporzione in caso di impiego part time). La durata massima, invece, è di 3 mesi per le lavoratrici autonome. Il passaggio alla procedura del Libretto lavoro comporta il rispetto delle istruzioni già fornite dall’Inps nel 2017. Quindi, sia la mamma, sia la baby sitter si devono registrare sulla piattaforma informatica dell’istituto di previdenza, con le modalità che vedremo di seguito. Ma procediamo con ordine.

Bonus baby sitter 2018: chi può usufruirne

Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di mamme lavoratrici:
  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps [3] (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale;
  • le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale;
Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.

Bonus baby sitter 2018: chi non può usufruirne

Non sono ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
  • le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
  • le lavoratrici in fase di gestazione;
  • le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Bonus baby sitter 2018: quali importi

L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice. Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo; pertanto, a titolo esemplificativo, se una lavoratrice autonoma ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale potrà accedere al beneficio per un solo mese. I residui 29 giorni potranno essere utilizzati solo come congedo parentale; analogamente, se una lavoratrice dipendente ha fruito di 5 mesi e un giorno di congedo parentale non avrà più mesi di congedo a cui rinunciare per ottenere il beneficio, ma potrà soltanto usufruire dei 29 giorni di congedo parentale residui. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile, così come sopra definita. Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti a un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.

Bonus baby sitter 2018: come viene erogato

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice. Il contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base delle iscrizioni effettuate dalle strutture stesse. Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.
Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting, invece, viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”. Le madri – che si siano preventivamente registrate in procedura “Prestazioni Occasionali” – dovranno procedere all’acquisizione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di babysitting, erogato tramite “Libretto Famiglia”, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda ricevuta tramite i seguenti canali telematici: indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) indicato in domanda oppure pubblicazione del provvedimento nella stessa procedura telematica alla quale si è acceduto per la presentazione della domanda. Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio. Pertanto, per poter usufruire dei bonus che saranno oggetto di acquisizione telematica a decorrere dal 1° gennaio 2018, le mamme beneficiarie e i lavoratori/lavoratrici incaricati dell’attività di baby-sitting, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/Prestazioni Occasionali. Al momento dell’inserimento della prestazione bisognerà selezionare l’apposita voce del menù a tendina “acquisto di servizi di baby-sitting (L. 92/2012, art. 4, comma 24, lett.b)”. L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura con le seguenti modalità:
  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (Pin Inps, credenziali Spid – Sistema Pubblico di Identità Digitale, Cns – Carta Nazionale dei Servizi);
  • avvalendosi dei servizi di Contact Center che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle predette credenziali personali;
  • tramite gli intermediari o gli Enti di patronato.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie del bonus, verificata la capienza del portafoglio elettronico, al fine di garantire il pagamento nei termini di legge da parte dell’Inps inseriranno le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse.

Bonus baby sitter 2018: come presentare la domanda

La mamma lavoratrice che vuole beneficiare del bonus baby sitter 2018 deve procedere come di seguito indicato:
  • verificare i propri dati anagrafici, di residenza e inserire i dati del domicilio nel caso in cui sia diverso dalla residenza;
  • indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo Pec o e-mail per la ricezione delle comunicazioni da parte dell’Inps;
  • inserire i seguenti dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e Cap, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;
  • inserire i seguenti dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);
  • inserire la data dell’ultimo giorno del congedo di maternità/periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità, relativo al minore indicato;
  • indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale;
  • confermare o eventualmente inserire i seguenti dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, Pec o e-mail, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla Gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione a tale gestione) ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata);
  • scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio;
  • dichiarare di aver presentato la dichiarazione Isee.
La domanda va presentata all’Inps esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
  • Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Enti di patronato, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center (numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile).

note

[1]  Cfr. art. 4, comma 24, lett. b) della legge n. 92 del 28.06.2012 e successive proroghe e modificazioni.
[2] Messaggio Inps del 30.03.2018.  Sul punto, si precisa che la nuova modalità di erogazione è conseguenza dell’abolizione dei voucher con cui venivano pagate le prestazioni di lavoro accessorio, cancellazione avvenuta ad opera del decreto legge 25/2017 con effetto dal 17 marzo del 2017.
[3] Di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

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