lunedì 28 maggio 2018

La pensione sociale

https://www.studiocataldi.it/articoli/30539-la-pensione-sociale.asp

La pensione sociale

Tutto sulla pensione sociale e sull'attuale assegno che l'ha sostituita, la disciplina, i requisiti, l'importo e come fare domanda
barattolo con scritta pensione e carrello con soldi
di Annamaria Villafrate - La pensione sociale, sostituita dal primo gennaio 1996 dall'assegno sociale, continua ad essere percepita da chi era in possesso dei requisiti richiesti e aveva presentato domanda prima dell'entrata in vigore della nuova misura assistenziale.
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Analizziamo quindi la disciplina dei due istituti, chi ne ha diritto e chi no, quando viene sospesa o revocata, quali sono i requisiti soggettivi e reddituali necessari per fare domanda e come si presenta:
  1. Pensione sociale: cos'è e chi ne ha diritto
  2. Pensione sociale: disciplina
  3. Pensione sociale: chi non ne ha diritto
  4. Pensione sociale: come funziona
  5. Pensione sociale: oggi si chiama assegno
  6. Assegno sociale: decorrenza
  7. Assegno sociale: importo
  8. Assegno sociale: sospensione e revoca
  9. Assegno sociale: requisiti soggettivi
  10. Assegno sociale: requisiti reddituali
  11. Assegno sociale: domanda

Pensione sociale: cos'è e chi ne ha diritto

La pensione sociale era una misura assistenziale prevista in favore dei cittadini italiani residenti nel territorio italiano, di età superiore ai 65 anni di età e in possesso di determinati requisiti di reddito.

Pensione sociale: disciplina

La pensione sociale, introdotta dalla legge n. 153 del 30 aprile 1969 "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" è disciplinata dall'art. 26 della legge suddetta.
Sostituita dall'assegno sociale dal 1 gennaio 1996, la pensione sociale continua ad essere percepita da coloro che, prima della riforma, avevano già maturato i requisiti richiesti entro il 31/12/1995 e, entro lo stesso termine, avevano presentato domanda. Si tratta di soggetti, che attualmente hanno almeno 88 anni di età, ossia coloro che nel 1996 avevano già compiuto 65 anni, età richiesta dalla legge per avere diritto alla pensione sociale.

Pensione sociale: chi non ne ha diritto

Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 153/1969: "Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti."
La legge tuttavia prevede dei correttivi per coloro che percepiscono rendite o prestazioni previdenziali o assistenziali di importi inferiori a una certa soglia. In questi casi, la pensione sociale infatti viene corrisposta in misura ridotta.

Pensione sociale: come funziona

La pensione sociale decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello in cui veniva presentata la domanda. L'importo della pensione sociale, per i soggetti che ancora la percepiscono, è stato incrementato dall'art. 52 della legge finanziaria per l'anno 2000, n. 488/1999. L'importo, inoltre, è aggiornato annualmente in base all'aumento percentuale stabilito con decreto ministeriale. Decade dal diritto alla pensione sociale chi non è più in possesso dei requisiti reddituali o soggettivi richiesti dalla legge.

Pensione sociale: oggi si chiama assegno

L'assegno sociale, che ha sostituito la pensione sociale a decorrere dal primo gennaio 1996, è una prestazione economica assistenziale riconosciuta su domanda dell'interessato. Essa è rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini europei e agli extracomunitari in una condizione di disagio economico e con un reddito inferiore alla soglia stabilita dalla legge.

Assegno sociale: decorrenza

Come la pensione sociale, l'assegno viene corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e come previsto per la pensione sociale, è una misura di carattere provvisorio. Ogni anno infatti si procede al controllo relativo al possesso dei requisiti richiesti per la sua erogazione che, se mancanti, ne provocano l'interruzione.

Assegno sociale: importo

Attualmente l'importo dell'assegno è di € 453,00 per tredici mensilità e, per il 2018 valgono i limiti reddituali di € 5.889,00 per il soggetto singolo e di € 11.778,00 per il soggetto coniugato. L'importo non è soggetto alle ritenute IRPEF ed è riconosciuto nella sua interezza o in misura ridotta a seconda che il soggetto sia o meno coniugato e in base alla misura del reddito.

Assegno sociale: sospensione e revoca

L'assegno è sospeso se il titolare soggiorna all'estero per un periodo superiore a 30 giorni. Decorso un anno dalla sospensione, l'assegno viene revocato. Esso infatti non può essere erogato all'estero.

Assegno sociale: requisiti soggettivi

Dal primo gennaio 2018 hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
  • 66 anni e 7 mesi di età;
  • condizione di disagio economico;
  • cittadinanza italiana;
  • residenza effettiva e stabile per un minimo di 10 anni nel territorio nazionale;
  • cittadinanza comunitaria purché iscritti all'anagrafe del comune di residenza;
  • cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Assegno sociale: requisiti reddituali

Per avere diritto all'assegno sociale è necessario essere in possesso di determinati requisiti reddituali dai quali si desume la condizione economica di disagio necessaria per l'erogazione della misura.
I redditi che vengono presi in esame per valutare i requisiti reddituali sono quelli:
  • soggetti a IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
  • esenti da imposta;
  • soggetti a ritenuta alla fonte (vincite al gioco, concorsi a premi statali o erogati da persone giuridiche pubbliche e private);
  • soggetti a imposta sostitutiva (Es: interessi postali e bancari, di titolo di stato, ecc.);
  • di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie INAIL;
  • le pensioni erogate da stati esteri;
  • le pensioni e gli assegni degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi;
  • gli assegni alimentari.
Ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale invece non vengono presi in considerazione i seguenti importi:
  • anticipazioni su TFR e TFR;
  • reddito della casa di abitazione;
  • competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e di comunicazione per i sordi;
  • assegno vitalizio degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
  • arretrati di lavoro dipendente all'estero.

Assegno sociale: domanda

L'assegno sociale può essere richiesto nelle seguenti diverse modalità:
  • tramite il servizio dedicato del sito INPS, in cui è presente un manuale scaricabile con le istruzioni necessarie alla compilazione del modulo apposito;
  • tramite Contact center, chiamando il al numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) o lo 06 164 164 da cellulare;
  • recandosi direttamente presso gli enti di patronato e gli intermediari dell'Istituto, che mettono a disposizione degli utenti i loto servizi telematici.
 
art. tratto da studiocataldi.it
 

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