mercoledì 8 agosto 2018

Come fare causa all’Inps

Come fare causa all’Inps 

 Come fare causa all’Inps

 

Pensione bassa, contributi non dovuti, domanda di pensione o disoccupazione respinta, indennità calcolata male: come contestare i provvedimenti dell’Inps.
La pensione per la quale hai versato tanti anni di sudati contributi è molto più bassa rispetto a quanto ti aspettavi? Oppure sei sicuro di aver tutti i requisiti per la pensione, l’Ape sociale, la disoccupazione Naspi, eppure la tua domanda è stata respinta? L’indennità di disoccupazione Naspi è inferiore a quella che ti spetta? O, ancora, l’Inps ti ha chiesto di versare dei contributi non dovuti? In tutti questi casi puoi impugnare i provvedimenti dell’Inps, dapprima con un ricorso amministrativo, poi con una causa giudiziale. Facciamo allora il punto della situazione su quando e come far causa all’Inps, come e con quali modalità presentare il ricorso.

Quando si deve fare il ricorso all’Inps?

La prima cosa da fare, quando si riscontra un errore dell’Inps, è intraprendere un ricorso amministrativo, che viene deciso da un organo dello stesso istituto (solitamente dal Comitato provinciale amministratore del fondo Inps a cui si è iscritti, anche se la competenza dipende dal tipo di prestazione e dal fondo di iscrizione).
Il ricorso amministrativo preliminare è una condizione necessaria per procedere, successivamente, alla causa contro l’Inps, se l’azione è di accertamento negativo o riguarda le prestazioni previdenziali (in quest’ultimo caso, in particolare, il ricorso amministrativo è una condizione di ammissibilità).
In pratica, il ricorrente può rivolgersi al giudice quando:
  • è stato concluso il ricorso amministrativo con una decisione dell’Inps, ovviamente, negativa;
  • sono decorsi i termini del procedimento amministrativo senza che l’Inps si sia pronunciata;
  • sono decorsi 90 giorni dalla data di proposizione del ricorso amministrativo, se non è previsto alcun termine per la decisione: in questo caso si realizza il cosiddetto silenzio-rigetto ed è consentito il ricorso giurisdizionale.
Se il ricorrente inizia l’azione giudiziaria prima del verificarsi delle ipotesi elencate, il giudice rileva l’improcedibilità della domanda nella prima udienza di discussione della causa.

Quando non è necessario fare il ricorso all’Inps?

Ci sono, però, dei casi in cui non è necessario effettuare il ricorso amministrativo per poter in andare in causa:
  • quando il ricorrente domanda un provvedimento d’urgenza [1] (nel caso in cui il diritto fatto valere sia minacciato da un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile);
  • quando la domanda è relativa a un giudizio già instaurato dalla pubblica amministrazione, senza che l’interessato abbia ricevuto alcuna preventiva comunicazione dell’atto da impugnare;
  • nei procedimenti di opposizione alle cartelle di pagamento;
  • quando la controversia verte solo sull’interpretazione di una disposizione di legge;
  • quando si rilevano meri errori di calcolo nella determinazione delle prestazioni previdenziali; in questa ipotesi è comunque possibile presentare un’istanza all’Inps in autotutela, ferma restando la possibilità di proporre l’azione giudiziale.

A chi va inviato il ricorso amministrativo Inps?

ll ricorso contro i provvedimenti dell’Inps deve essere diretto allo specifico organo, centrale o periferico, competente a decidere la controversia: ad esempio, per contestazioni che riguardano i contributi dei lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti, il ricorso va fatto al comitato amministratore del fondo.
Per inviare il ricorso amministrativo, ad ogni modo, il canale è unico; questo, infatti, può essere inviato:
  • per i cittadini in possesso di pin dell’Inps, di carta nazionale dei servizi o di identità unica digitale Spid, dal sito dell’Istituto, sezione Servizi per il cittadino, Ricorsi online;
  • tramite un patronato o un intermediario dell’istituto (ad esempio, un consulente del lavoro).

Quando si deve inviare il ricorso all’Inps?

Il ricorso deve essere inoltrato all’Inps entro 90 giorni, che decorrono:
  • da quando è stato ricevuto l’atto amministrativo da impugnare: la data risulta dal timbro apposto dall’ufficio postale sull’avviso di ricevimento (se si tratta di una raccomandata);
  • dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, se si tratta di un’ipotesi di silenzio rigetto.
La data di presentazione del ricorso risulta inequivocabilmente dalla ricevuta che viene automaticamente rilasciata alla fine della procedura telematica.

Quali sono gli effetti del ricorso all’Inps?

La presentazione del ricorso interrompe il termine di prescrizione del diritto reclamato e sospende eventuali provvedimenti che implicano l’annullamento del rapporto assicurativo, mentre non sospende l’esecutorietà dell’atto amministrativo impugnato, quando questo ha ad oggetto:
  • le prestazioni;
  • i contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi;
  • la classificazione dei datori di lavoro.
In caso di rigetto, o di mancata risposta, deve allora essere effettuato un ricorso alla Corte dei Conti: il termine di decadenza è ora triennale, non più di 5 anni.

Quando si può far causa all’Inps?

Nel caso in cui l’esito del ricorso amministrativo sia negativo o vi sia stato silenzio-rigetto, oppure nei casi in cui la fase amministrativa non sia necessaria, come già esposto è possibile far causa all’Inps.
Il ricorso giudiziale, in particolare, deve essere inoltrato:
  • al Giudice previdenziale (si tratta del Tribunale in funzione di giudice unico di primo grado del lavoro, che applica il rito del lavoro con alcune particolarità collegate alla specialità della materia), per le controversie in materia di:
    • assicurazioni sociali a favore di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi e professionisti (incluse le casse professionali);
    • infortuni sul lavoro e malattie professionali;
    • assegni per il nucleo familiare e assegni familiari;
    • qualsiasi prestazione di previdenza ed assistenza obbligatoria (ad esempio disoccupazione, mobilità o maternità);
    • inosservanza degli obblighi del datore di lavoro di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi;
    • risarcimento danni per errore dell’Inps nella comunicazione delle informazioni sulla posizione contributiva: è il caso in cui il dipendente viene indotto a dimettersi prima della maturazione del diritto alla pensione a causa di informazioni sbagliate dell’Inps;
    • costituzione forzosa di una rendita vitalizia (per mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro);
  • alla Corte dei conti, per le controversie in materia di:
    • pensioni;
    • assegni o indennità civili, militari o di guerra;
  • al Tribunale ordinario, per le controversie in materia di previdenza complementare;
  • al Giudice di Pace, per le controversie in materia di interessi e accessori;
  • al Tar, per le controversie in materia di interessi legittimi.

Si può ottenere una pensione più alta senza far causa all’Inps?

Se si verifica un fatto sopravvenuto, come l’acquisizione tardiva di contributi, l’accredito tardivo di uno stipendio, l’acquisizione del diritto a una maggiorazione nel calcolo, o, ancora, se dopo la pensione ti sono riconosciuti dei contributi figurativi o da riscatto, non hai bisogno di far causa all’Inps, ma puoi chiedere la ricostituzione della pensione. Puoi richiedere la ricostituzione anche se cambia la tua condizione di reddito (nel caso in cui la pensione liquidata dall’Inps sia legata al reddito): in questo caso devi chiedere la ricostituzione reddituale.
La ricostituzione della pensione può essere attivata anche su iniziativa dell’Inps, quando i contributi sono accreditati d’ufficio dopo la liquidazione della prestazione.
La domanda di ricostituzione non ha un termine di decadenza, quindi puoi inviare la domanda quando vuoi, ma devi tenere presente che i ratei arretrati sono soggetti a un termine di prescrizione.
La ricostituzione può dar luogo anche a una riliquidazione in negativo, ad esempio se vengono annullati dei contributi.
Per approfondire: Pensione bassa, come rimediare.

note

[1] Art.13, L. 412/91.
[2] Inps Circ. n. 31/2006.
[3] C. Cost. sent. n. 166/1996.

fonte:  https://www.laleggepertutti.it/229936_come-fare-causa-allinps

L’AUTORE:

 
 
 
 

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.